Consiglio di Stato sezione VI sentenza 15 aprile 2015, n. 1927 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2565 del 2014, proposto da: Or.Gi. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fa.Br. e Iv.So., con...
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 aprile 2015, n. 1743. Dall’esame del combinato disposto degli artt. 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 87, comma 3, del codice dei contratti pubblici si può desumere che, se i costi del personale sono indicati come non ribassabili (in una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso), ciò non impedisce che, qualora l’impresa dimostri di poter sostenere (per tale voce di costo) oneri inferiori, possa comunque compensare, con le eventuali (dimostrate) relative economie, i costi da sostenere per le altre voci (o possa anche conseguire un utile maggiore). Dall’esame delle suddette disposizioni si desume, infatti, che la non ribassabilità del costo della manodopera, comporta la possibile indicazione nella lex specialis del costo del lavoro, quantificato sulla base della contrattazione collettiva nazionale di settore e dalle tabelle ministeriali (art. 82, comma 3-bis, e art. 86, comma 3-bis). Poiché i costi apprezzati dalla stazione appaltante sono peraltro costi medi, tipologici, che non vincolano tutte le imprese (diverse per natura, caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili), non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti che riguardano le diverse imprese, con la conseguenza che ai fini della valutazione della migliore offerta si possa tenere conto anche delle possibili economie che le stesse possono conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi. Del resto, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia
Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 aprile 2015, n. 1743 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9447 del 2014, proposto da: Ma. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 10 aprile 2015, n. 1850. In merito ad un concorso pubblico, la commissione non ha l’obbligo di comunicare i criteri di valutazione ai candidati, essendo evidente che la esigenza di predeterminati criteri di valutazione è preordinata ad assicurare il rispetto dell’imparzialità e della par condicio nelle operazioni di correzione degli elaborati, e non ad agevolare i candidati nello svolgimento di una prova di esame qualitativamente migliore
Consiglio di Stato sezione III sentenza 10 aprile 2015, n. 1850 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8895 del 2013, proposto da: Cl.Be., rappresentata e difesa dagli avv. Al.Bo., An.Me., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 aprile 2015, n. 1852. A norma dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, un atto amministrativo anche se risulti affetto da qualche vizio di forma o di procedimento, non può essere annullato nel caso in cui si constati che, dati i presupposti di fatto, sottesi alla sua adozione, il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 aprile 2015, n. 1852 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 584 del 2015, proposto da: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, rappresentato e difeso dall’avv. Ge.Gi., con...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 aprile 2015, n. 1855. Relativamente all’eccezione del difetto di giurisdizione, sollevata, in seno al processo amministrativo, solo nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, essa deve ritenersi inammissibile, alla stregua del principio del divieto di abuso del processo e del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, nel caso in cui il ricorrente contesti la giurisdizione, da lui stesso adita, al solo fine di ribaltare l’esito negativo nel merito del giudizio. Una tale prospettazione si pone, infatti, in palese contrasto con il divieto del venire contra factum proprium e con la regola di correttezza e buona fede prevista dall’art. 1175 c.c.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 aprile 2015, n. 1855 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2009, proposto da: -OMISSIS-, in proprio e quale genitore del defunto dott. -OMISSIS-, e -OMISSIS-,...
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 13 aprile 2015, n. 4. Sulla base del principio della domanda che regola il processo amministrativo, il giudice amministrativo, ritenuta la fondatezza del ricorso, non può ex officio limitarsi a condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti agli atti illegittimi impugnati anziché procedere al loro annullamento, che abbia formato oggetto della domanda dell’istante ed in ordine al quale persista il suo interesse, ancorché la pronuncia possa recare gravi pregiudizi ai controinteressati, anche per il lungo tempo trascorso dall’adozione degli atti, e ad essa debba seguire il mero rinnovo, in tutto o in parte, della procedura esperita
CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 13 aprile 2015, n. 4 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2 di A.P. del 2015, proposto da: Giammaria Lorella, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Camerini, Adriano Rossi, con domicilio eletto presso Adriano Rossi in Roma, viale delle Milizie 1; contro Comune de L’Aquila, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 9 aprile 2015, n.1819. La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti presuppone che gli atti o i comportamenti della p.a., o dei soggetti alla stessa equiparati, costituiscano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo dell’amministrazione pubblica, rimanendone escluse le controversie nelle quali sia dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, che continuano a rientrare nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V SENTENZA 9 aprile 2015, n.1819 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6965 del 2014, proposto dalla Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Pujatti ed Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso la signora Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora, n. 16;...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 marzo 2015, n. 1643. Le commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari, ai fini della valutazione dei candidati, devono tener conto di tutti i dati curriculari indicati dagli stessi (titoli e pubblicazioni), separando, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di un altrettanto congrua ed adeguata motivazione, esprimendo, quindi, il giudizio comparativo sui dati così motivatamente enucleati. L’oggetto della valutazione comparativa “analitica” dei titoli, deve essere riferito alla singole tipologie o categorie di titoli ed attività indicate dai concorrenti nei rispettivi curricula, e non già a queste ultime in sé e per sé considerate. Ne deriva che il criterio metodologico da seguire dalla commissione riguarda la analiticità tipologica e non già la analiticità oggettuale, in funzione di un giudizio comparativo sulla significatività scientifica dei curricula presentati dai candidati
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 30 marzo 2015, n. 1643 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9016 del 2012, proposto da: Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore in carica, rappresentata...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 aprile 2015, n. 1769. Qualora l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza. Risulta inammissibile, per carenza di interesse, un atto di appello che non attinga l’intero ventaglio dei capi di decisione lesivi in quanto, anche ove accolto, non potrebbe travolgere la statuizione che – in carenza di impugnazione – è divenuta regiudicata. La procedura di regolarizzazione contributiva prevista dall’art. 7, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007 non trova applicazione nel caso di richiesta di certificazione preordinata ai fini della partecipazione a gare d’appalto
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 7 aprile 2015, n. 1769 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10720 del 2014, proposto da: Pl. Srl, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 7 aprile 2015, n. 1752. Il ripristino del provvedimento di decadenza dalla denuncia di inizio attività (D.I.A.), comporta che l’edificazione dell’immobile resta priva di titolo edilizio e legittima, in quanto tale, la irrogazione di una sanzione demolitoria. Né al contrario può rilevare la pendenza di eventuale questione sulla sanabilità dell’edificio a seguito di presentazione di istanza di conformità ai sensi dell’art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001, in mancanza del requisito della doppia conformità, necessario ai fini dell’applicazione di tale norma
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 7 aprile 2015, n. 1752 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3285 del 2014, proposto da: Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli...