Consiglio di Stato sezione V sentenza 3 giugno 2015, n. 2727 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4658 del 2012, proposto da: Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa...
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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 8 giugno 2015, n. 2809. In tema di controversie elettorali, ove si chieda il riconteggio o la revisione delle schede, l’onere allegatorio di cui è gravato il ricorrente è soddisfatto attraverso l’indicazione della natura dei vizi denunziati, del numero delle schede contestate e delle sezioni cui si riferiscono. In assenza di risultanze documentali dai verbali sezionali, l’onere probatorio minimo può considerarsi soddisfatto allorquando il ricorrente esibisca in giudizio quantomeno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal rappresentante di lista presente alle operazioni di spoglio.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 8 giugno 2015, n. 2809 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 312 del 2015, proposto dalla signora Pa.Pe., rappresentata e difesa dall’avvocato An.Az., con domicilio eletto presso l’avvocato...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 8 giugno 2015, n. 2795. Nell’ambito del processo amministrativo, l’atto di appello, ai fini dell’ammissibilità, deve contenere specifiche censure che investano tutte le ragioni poste a base della decisione impugnata costituendo, specifico onere dell’appellante, formulare una critica puntuale e completa della motivazione della sentenza impugnata, posto che l’oggetto di tale giudizio è costituito da quest’ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado, e che il suo assolvimento esige la deduzione di specifici ed esaustivi motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata
Consiglio di Stato sezione V sentenza 8 giugno 2015, n. 2795 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9554 del 2004, proposto dalla Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 giugno 2015, n. 2757. La previsione della lex specialis costituisce esplicazione del potere discrezionale, spettante alla stazione appaltante anche negli appalti di sola esecuzione, di individuare gli elementi e i documenti in concreto necessari o utili ai fini della valutazione dell’offerta e risponde alla ragionevole esigenza di garantire una conoscenza puntuale dei tempi delle singole fasi di lavorazione ai fini della verifica sull’affidabilità dell’offerta, del controllo sui tempi di esecuzione e dell’erogazione dei compensi in corrispondenza con gli stati di avanzamento dei lavori (cfr., sulla rilevanza dell’interesse pubblico a far emergere, in sede di offerta, i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni, Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2013 n. 5159); il riferimento esplicito della lex specialis al valore contrattualmente vincolante del cronoprogramma evidenzia l’inerenza di detto ultimo atto alla struttura dell’offerta e quindi la conseguente impossibilità di accordare, a fronte di una sua sostanziale incompletezza, un soccorso istruttorio che si porrebbe in contrasto con il principio generale della par condicio
Consiglio di Stato sezione V sentenza 4 giugno 2015, n. 2757 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2015, proposto da: Co. S.C., rappresentato e difeso dall’avv. Lo.Le., con domicilio eletto presso Gi.Pl....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 giugno 2015, n. 2748. Le valutazioni attinenti alla migliore tutela dell’ambiente (luogo dove il rifiuto è collocato e alla comparazione del tragitto della spedizione), assumono valenza di preminente interesse comunitario, come tali valorizzate dal regolamento CE 1013/2006, il cui art. 12 riconosce, la non conformità alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente quale legittima causa di obiezione alla spedizione transfrontaliera. A questo proposito, alla luce di quanto costantemente affermato dalla Corte di giustizia nel senso della preminenza del valore della tutela dell’ambiente rispetto al generale principio della circolazione delle merci (per tutte, Corte di giustizia, sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90), significative sono le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza 14 luglio 2000, n. 281 che, nell’interpretazione delle norme di principio contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha ricordato che esigenze imperative attinenti alla protezione dell’ambiente giustificano pienamente misure limitative di tale libertà di circolazione
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 giugno 2015, n. 2748 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8748 del 2014, proposto da: Pu.Gm. in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentata e difesa dagli...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 maggio 2015, n. 2688. Nei giudizi avverso il silenzio il giudice amministrativo non può di regola andare oltre la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere, restandogli precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all’Amministrazione stessa. Il giudice potrà conoscere dell’accoglibilità dell’istanza solamente: a) nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c’è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni e fermo restando il limite della impossibilità di sostituirsi all’Amministrazione; b) nell’ipotesi in cui l’istanza sia manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare l’Amministrazione a provvedere laddove l’atto espresso non potrebbe che essere di rigetto
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 29 maggio 2015, n. 2688 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8693 del 2014, proposto da: An.Ma., Da.Pr., rappresentati e difesi dall’avv. Al.Mi., con domicilio eletto presso Gi.Pe....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 maggio 2015, n. 2704. La concessione di pubblico servizio rientra nella casistica di cui all’art. 119, comma 1, lett. a) c.p.a.. Ed infatti, il termine “affidamento di servizi” usato dal legislatore deve senz’altro intendersi come riferito sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche. In ordine alle prime, perché la norma considera in modo unitario la procedura di affidamento senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizi, sì che essa non può che intendersi riferita anche allo “affidamento di… servizi mediante concessione”. Quanto alle ragioni sistematiche, si evidenzia come una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima speditezza nell’intera materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di sorta
Consiglio di Stato sezione III sentenza 29 maggio 2015, n. 2704 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3518 del 2015, proposto da: Ri. S.a.s. di Ri., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 maggio 2015, n. 2589. L’esclusione dalle gare pubbliche per inaffidabilità dell’impresa concorrente per grave negligenza e malafede commessa nel corso di esecuzione di precedenti contratti pubblici può essere pronunciata in termini di automaticità soltanto quando il comportamento di deplorevole trascuratezza e slealtà sia stato posto in essere in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la stessa stazione appaltante che indice la gara. In caso contrario, il giudizio d’inaffidabilità professionale su un’impresa partecipante a una gara pubblica è subordinato alla preventiva motivata valutazione della stazione appaltante
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 25 maggio 2015, n. 2589 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello n. 671 del 2015, proposto da Bu. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 maggio 2015, n. 2562. In materia di contratti della P.A., ogni questione relativa al recesso esercitato nel corso del rapporto contrattuale riguarda l’esercizio di diritti potestativi iscrivibili nell’autotutela di diritto privato, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario. Tale principio è applicabile anche al recesso dai contratti di fornitura o servizi, di cui all’art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135
Consiglio di Stato sezione V sentenza 22 maggio 2015, n. 2562 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6804 del 2014, proposto da: En. S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Fr.Sc., con domicilio eletto presso Fr.Sc....
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 maggio 2015, n. 2691. E’ noto che i Piani Territoriali Paesaggistici, in quanto solo settoriali, hanno la specifica funzione di predeterminare in astratto criteri, condizioni e modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in zone già sottoposte a vincolo, nel senso di rendere unitaria, nell’ambito loro propria, la tutela e la salvaguardia dei valori paesistici di zone determinate, senza finalità di generalizzata programmazione d’uso del territorio
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 29 maggio 2015, n. 2691 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 9146/2012 RG, proposto dalla Al. s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli...