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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 febbraio 2016, n. 703. La previsione della necessità dell’assenza, nell’offerta tecnica, di elementi riferibili all’offerta economica è a presidio del principio dell’autonomia dell’apprezzamento discrezionale dell’offerta tecnica rispetto a quello dell’offerta economica, e il suo rispetto è garantito dall’anteriorità della prima valutazione e dalla necessità che dall’offerta tecnica esulino elementi e valori propri dell’offerta economica (es. Cons. Stato, VI, 27 novembre 2014, n. 5890), sicché è principio che le offerte economiche restino segrete fino alla conclusione della valutazione delle offerte tecniche. Ma se il bando richiede o permette soluzioni migliorative, la cui tecnicità richieda necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, ne viene che fatalmente l’offerta tecnica va a dover contenere alcuni elementi di rilievo economico, al limite indici indiretti di prezzi. Il che, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio generale di separatezza delle due offerte. Infatti diversamente si dovrebbero ritenere a priori precluse tutte le formulazioni dell’offerta tecnica – e, a maggior ragione, le richieste di formulazioni dell’offerta tecnica a opera della lex specialis – che prendano in considerazione siffatti parametri economici: mentre ne ricorre il divieto solo nel caso in cui quel limite sia concretamente superato e dunque dall’offerta tecnica si possa agevolmente desumere l’offerta economica, con conseguente lesione effettiva della separatezza dell’offerta tecnica dall’offerta economica

Consiglio di Stato sezione V sentenza 22 febbraio 2016, n. 703 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7165 del 2015, proposto da Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 febbraio 2016, n. 722. L’art. 167 comma 5 d.lgs. n. 163 del 2006, in tema di procedure di approvazione dei progetti, prevede che “il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell’opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare”. Dall’esame della disposizione appena citata, deriva la possibilità di avviare una nuova procedura finalizzata al raggiungimento di un’intesa sulla localizzazione dell’opera in sede di approvazione del progetto definitivo: tale procedura, che garantisce gli interessi dei soggetti coinvolti nel processo di realizzazione dell’opera, è consentita non soltanto in caso di assenza o mancata approvazione del progetto preliminare, ma “anche” in caso di approvazione di un progetto preliminare. In ossequio ai principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, infatti, non risponderebbe a canoni di ragionevolezza la riattivazione di tutto l’iter procedimentale a fronte di ogni modifica progettuale da apportare: il coinvolgimento degli interessi dei soggetti coinvolti si sarebbe, dunque, già espresso nel consenso alla localizzazione delle opere contenute

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 febbraio 2016, n. 722   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10716 del 2014, proposto da: It. No. On. ed altri con domicilio eletto presso Gi. Fi....

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 febbraio 2016, n. 621. Spetta al Giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva per l’adeguamento dei prezzi che sono stabiliti da fonti normative, e che attribuiscono all’Amministrazione appaltante una potestà discrezionale e la possibilità di valutazioni autoritative. La sentenza ha precisato che spetta invece al Giudice ordinario la giurisdizione nell’ipotesi che la clausola per questa revisione sia stata autonomamente pattuita dalle parti ed inserita nel contratto di appalto

Consiglio di Stato sezione V sentenza 12 febbraio 2016, n. 621 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2015, proposto dalla s.r.l. Mo., rappresentata e difesa dall’avvocato Fa.Pa., con domicilio eletto presso il...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 febbraio 2016, n. 618. Nei concorsi pubblici, i titoli di preferenza relativi ai figli a carico prevalgono su quelli della minore età. La sentenza ha precisato che il criterio dell’età costituisce soltanto un elemento residuale, e può quindi essere considerato “nei casi di parità dopo la valutazione del merito e dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5, comma 4 del dpr 487/1994”

Consiglio di Stato sezione V sentenza 12 febbraio 2016, n. 618 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2011, proposto dal signor Gi.Va., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi.Ga. e Ma.Co., con domicilio...