Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 aprile 2015, n. 2108 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7317 del 2013, proposto da: St.Ba. e Ro.Ba. rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Ca., Lu.Gi., con domicilio...
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 aprile 2015, n. 2109. Se nell’ambito dell’esecuzione dello strumento attuativo non è stato già raggiunto la dotazione minima degli standard urbanistici, la parte inattuata dello strumento urbanistico di secondo livello non permette il rilascio di altre autorizzazioni per la realizzazione di nuove costruzioni
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 aprile 2015, n. 2109 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 908 del 2014, proposto da: Impresa An., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli...
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 27 aprile 2015, n. 5. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, l’unicità o pluralità di domande proposte dalle parti, mediante ricorso principale motivi aggiunti o ricorso incidentale, si determina esclusivamente in funzione della richiesta di annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, co. 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell’autorità per legge competente. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, non vale a graduare i motivi di ricorso o le domande di annullamento il mero ordine di prospettazione degli stessi. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, in mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato ad esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l’assorbimento nei casi ascrivibili a tre tipologie: assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria e per ragioni di economia.
CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 27 aprile 2015, n. 5 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 29 di A.P. del 2014, proposto dalla società Postest s.a.s. di Sottile Cervini Gianantonio & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Carlin e Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 14 aprile 2015, n. 1864. In tema di graduatoria di un concorso di idee e quindi di contratti pubblici, la P.A., previo esame dei progetti in forma anonima, possa svolgere in seduta riservata l’abbinamento tra progettisti e progetti e, peraltro, decidere di non realizzare l’opera prevista dal bando: così, non si configura alcuna violazione del principio di par condicio dei concorrenti e del dovere di buona fede nelle trattative contrattuali
Consiglio di Stato sezione V sentenza 14 aprile 2015, n. 1864 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10253 del 2014, proposto da Te. s.r.l. in proprio ed in qualità capogruppo del r. . s.r.l.,...
Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 22 aprile 2015, n. 1694. L’uso del termine “compenso”, nel comma 5 ter dell’art. 17 del D.Lgs. n. 28 del 2010, che prescrive che “Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”, è manifestamente generico ed improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria relativa alla mediazione, nella quale si parla invece di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di avvio” e “spese di mediazione”. Ciò detto, se non si pone alcun problema per le spese di mediazione, in cui è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione”, il problema si pone per le spese di avvio, le quali in virtù della sentenza oggetto di contestazione (sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1351 del 2015 recante l’annullamento dei commi 2 e 9 dell’art. 16 del D.M. n. 180 del 2010, rubricato “Criteri di determinazione dell’indennità”) sarebbero anch’esse del tutto non dovute per il primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, del citato D.Lgs. n. 28 del 2010. All’uopo, si evidenzia, infatti, che le spese di avvio non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di “compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria sopra citata; ciò è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso ad un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del D.Lgs. n. 28 del 2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuta, quantunque in misura ridotta, anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione. Di talché, si è ritenuta meritevole di accoglimento l’istanza cautelare limitatamente all’esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni innanzi esposte, non sono riconducibili al concetto di “compenso” ex art. 17, comma 5 ter, D.Lgs. n. 28 del 2010, cosicché si è sospesa l’esecutività della sentenza impugnata nei predetti limiti
Consiglio di Stato sezione IV ordinanza 22 aprile 2015, n. 1694 REPUBBLICA ITALIANA IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in appello nr. 2156 del 2015, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 aprile 2015, n. 1915. L’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia non necessita di espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, perché di interesse generale al rispetto della disciplina urbanistica.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 14 aprile 2015, n. 1915 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5464 del 2014, proposto da Mu.Al., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma.Vi. e Ma.Ma., con domicilio eletto...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 21 aprile 2015, n. 2023. In materia di giurisdizione sugli aiuti comunitari all’agricoltura e benefici analoghi si deve distinguere tra la fase amministrativa della concessione del contributo e la fase successiva durante la quale le due parti debbono adempiere i rispettivi obblighi. Nella prima fase, la posizione giuridica dell’agricoltore è di interesse legittimo; nella seconda di diritto soggettivo. Ne consegue che, quando l’amministrazione contesta all’interessato l’inadempimento degli obblighi e lo dichiara per questo decaduto dal beneficio con obbligo di restituzione, le relative controversie rientrano nell’ambito di giurisdizione del giudice ordinario
Consiglio di Stato sezione III sentenza 21 aprile 2015, n. 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10493 del 2014, proposto da: Gi.Vi., rappresentato e difeso dall’avv. Fr.Ve., con domicilio eletto presso Si.Bo....
Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 9 aprile 2015, n. 1486. Per evitare una situazione di disparità di trattamento economico, con la conseguente lesione del principio di uguaglianza, in sede cautelare è stata sospeso la delibera della Lombardia che impone ai cittadini di sostenere interamente il costo della fecondazione eterologa, laddove quella omologa è a carico del Servizio sanitario regionale
Consiglio di Stato sezione III ordinanza 9 aprile 2015, n. 1486 REPUBBLICA ITALIANA IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da: Associazione SOS Infertilità onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Ma.Cl., Lo.Pl. e Ci.Am., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 9 aprile 2015, n. 1796. In tema di rapporto tra concorsi pubblici e concorrenti e quindi di Enti locali, obbligazioni e lavoro subordinato, sussista l’obbligo di scorrimento soltanto in caso di identità di posti: così, è derogabile, e quindi non inevitabile, l`assunzione dalla graduatoria già approvata se vi sia diversità di posizione tra figure professionali all’interno della stessa categoria ed è, quindi, legittimo non assumere l’idoneo non vincitore del precedente concorso ed indire un nuovo concorso per le esigenze di un altro ufficio mediante relativa delibera in peius dunque non annullabile in autotutela
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 9 aprile 2015, n. 1796 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10426 del 2014, proposto da: Università per Stranieri di Perugia, in persona del Rettore in carica, rappresentato...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 10 aprile 2015, n. 1841. La valutazione della pericolosità in concreto, da parte dell’autorità questorile, deve essere compiuta solo per quanti abbiano in Italia i legami familiari previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 286/1998, con esclusione di ogni altro vincolo di consanguineità, poiché, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 202/2013, il superamento dell’automatismo espulsivo e la conseguente necessità di valutare tale pericolosità, che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 286/1998 riconosce in favore di chi abbia ottenuto un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, può estendersi, pena l’irragionevole disparità di trattamento, solo a “chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso”
Consiglio di Stato sezione III sentenza 10 aprile 2015, n. 1841 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8058 del 2009, proposto da: Mo.Ma., rappresentato e difeso dall’Avv. Lu.Ro., del Foro di Rovereto, con domicilio...