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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 aprile 2015, n. 2108. Il Piano di lottizzazione ha durata decennale per cui decorso il relativo termine esso perde di efficacia. Il suddetto termine è stato ricavato, in assenza di espressa regolamentazione da parte dell’art. 28 della legge n.1150 del 1942 dalla norma analoga dettata dall’art.17 della legge urbanistica per i piani particolareggiati, stante la identità di ratio esistente fra i due piani attuativi. L’ultrattività delle prescrizioni del piano di lottizzazione non può concretamente configurarsi giacché essa confliggerebbe con la finalità sottesa alla fissazione di un termine di efficacia, coincidente esattamente con l’esigenza di assicurare effettività e attualità alle previsioni urbanistiche, il che risulterebbe compromesso se le lottizzazioni convenzionate avessero l’effetto di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura. Ne deriva che la scadenza del termine fa venir meno sul piano oppositivo i presupposti per lo ius aedificandi e, sul piano urbanistico, l’affidamento all’intangibilità delle destinazioni urbanistiche definite dal Piano

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 aprile 2015, n. 2108 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7317 del 2013, proposto da: St.Ba. e Ro.Ba. rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Ca., Lu.Gi., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 aprile 2015, n. 2109. Se nell’ambito dell’esecuzione dello strumento attuativo non è stato già raggiunto la dotazione minima degli standard urbanistici, la parte inattuata dello strumento urbanistico di secondo livello non permette il rilascio di altre autorizzazioni per la realizzazione di nuove costruzioni

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 aprile 2015, n. 2109 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 908 del 2014, proposto da: Impresa An., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli...

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Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 27 aprile 2015, n. 5. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, l’unicità o pluralità di domande proposte dalle parti, mediante ricorso principale motivi aggiunti o ricorso incidentale, si determina esclusivamente in funzione della richiesta di annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, la parte può graduare, esplicitamente e in modo vincolante per il giudice, i motivi e le domande di annullamento, ad eccezione dei casi in cui, ex art. 34, co. 2, c.p.a., il vizio si traduca nel mancato esercizio di poteri da parte dell’autorità per legge competente. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, non vale a graduare i motivi di ricorso o le domande di annullamento il mero ordine di prospettazione degli stessi. Nel giudizio impugnatorio di legittimità in primo grado, in mancanza di rituale graduazione dei motivi e delle domande di annullamento, il giudice amministrativo, in base al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è obbligato ad esaminarli tutti, salvo che non ricorrano i presupposti per disporne l’assorbimento nei casi ascrivibili a tre tipologie: assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria e per ragioni di economia.

CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 27 aprile 2015, n. 5 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 29 di A.P. del 2014, proposto dalla società Postest s.a.s. di Sottile Cervini Gianantonio & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Carlin e Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 14 aprile 2015, n. 1864. In tema di graduatoria di un concorso di idee e quindi di contratti pubblici, la P.A., previo esame dei progetti in forma anonima, possa svolgere in seduta riservata l’abbinamento tra progettisti e progetti e, peraltro, decidere di non realizzare l’opera prevista dal bando: così, non si configura alcuna violazione del principio di par condicio dei concorrenti e del dovere di buona fede nelle trattative contrattuali

Consiglio di Stato sezione V sentenza 14 aprile 2015, n. 1864 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10253 del 2014, proposto da Te. s.r.l. in proprio ed in qualità capogruppo del r. . s.r.l.,...

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Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 22 aprile 2015, n. 1694. L’uso del termine “compenso”, nel comma 5 ter dell’art. 17 del D.Lgs. n. 28 del 2010, che prescrive che “Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”, è manifestamente generico ed improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria relativa alla mediazione, nella quale si parla invece di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di avvio” e “spese di mediazione”. Ciò detto, se non si pone alcun problema per le spese di mediazione, in cui è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione”, il problema si pone per le spese di avvio, le quali in virtù della sentenza oggetto di contestazione (sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1351 del 2015 recante l’annullamento dei commi 2 e 9 dell’art. 16 del D.M. n. 180 del 2010, rubricato “Criteri di determinazione dell’indennità”) sarebbero anch’esse del tutto non dovute per il primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, del citato D.Lgs. n. 28 del 2010. All’uopo, si evidenzia, infatti, che le spese di avvio non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di “compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria sopra citata; ciò è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso ad un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del D.Lgs. n. 28 del 2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuta, quantunque in misura ridotta, anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione. Di talché, si è ritenuta meritevole di accoglimento l’istanza cautelare limitatamente all’esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni innanzi esposte, non sono riconducibili al concetto di “compenso” ex art. 17, comma 5 ter, D.Lgs. n. 28 del 2010, cosicché si è sospesa l’esecutività della sentenza impugnata nei predetti limiti

Consiglio di Stato sezione IV ordinanza 22 aprile 2015, n. 1694 REPUBBLICA ITALIANA IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in appello nr. 2156 del 2015, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 aprile 2015, n. 1915. L’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia non necessita di espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, perché di interesse generale al rispetto della disciplina urbanistica.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 14 aprile 2015, n. 1915 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5464 del 2014, proposto da Mu.Al., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma.Vi. e Ma.Ma., con domicilio eletto...

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Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 9 aprile 2015, n. 1486. Per evitare una situazione di disparità di trattamento economico, con la conseguente lesione del principio di uguaglianza, in sede cautelare è stata sospeso la delibera della Lombardia che impone ai cittadini di sostenere interamente il costo della fecondazione eterologa, laddove quella omologa è a carico del Servizio sanitario regionale

Consiglio di Stato sezione III ordinanza 9 aprile 2015, n. 1486 REPUBBLICA ITALIANA IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da: Associazione SOS Infertilità onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Ma.Cl., Lo.Pl. e Ci.Am., con domicilio eletto presso...