CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III SENTENZA 3 agosto 2015, n. 3813 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2015, proposto da: Conserve Italia Soc. Coop. Agricola, Pizzoli S.p.a., Orogel S.c.a., O.P.Orogel Fresco S.c.a., Apora S.c.a., Apofruit Italia S.c.a., Agrintesa S.c.a., Fruttagel S.c.a. p.a., Grandi Riso S.p.a., Cac Cooperativa Agricola Cesenate S.c.a., Gruppo Cevico...
Categoria: Consiglio di Stato 2015
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3704. L’art. 17 ter, terzo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che rende obbligatoria l’emanazione dell’ordine di cessazione dell’attività esercitata abusivamente, esclude la necessità di un contraddittorio, non svolgendo lo stesso alcuna funzione, in quanto il destinatario dell’atto non può apportare alcun contributo migliorativo
Consiglio di Stato sezione V sentenza 28 luglio 2015, n. 3704 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 2214 del 2006, proposto da: Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 28 luglio 2015, n. 3724. E’ legittima la indizione di un nuovo concorso per la copertura dei medesimi posti per i quali sia già presente una graduatoria tuttavia non ancora definitiva, cioè consolidata e non suscettibile di successivo annullamento giurisdizionale. L’opportunità della predetta indizione discende dalla certezza delle situazioni giuridiche e della correttezza ed efficienza dell’azione amministrativa, giustificandosi così l’operato dell’Amministrazione che, stante l’evidente situazione di incertezza giuridica, ritenga opportuno coprire i posti di uguale contenuto professionale indicendo un nuovo concorso
Consiglio di Stato sezione V sentenza 28 luglio 2015, n. 3724 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 517 del 2006, proposto da: Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Fr.Pi., Ma.Ri.Su. e El.Sa.,...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 21 luglio 2015, n. 3611. L’onere d’immediata impugnazione del bando di gara è circoscritto al caso in cui la contestazione sia riferita alle clausole cosiddette escludenti, ovverosia riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostative all’ammissione dell’interessato, o, al più, impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 21 luglio 2015, n. 3611 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8149 del 2012, proposto dalla s.r.l. Ec., rappresentata e difesa dall’avvocato Ma.Ve., con domicilio eletto presso l’avv....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 28 luglio 2015, n. 3739. E’ viziata da ultrapetizione la sentenza del giudice amministrativo che a fronte del ricorso avente ad oggetto la chiesta declaratoria di illegittimità di talune clausole del bando di concorso ai soli fini del risarcimento del danno da perdita di chance, senza impugnazione degli atti di esclusione adottati, abbia, per un verso, ritenuto di non accogliere la formulata domanda risarcitoria, mentre, per altro verso, ritenuto di far discendere dalla ravvisata illegittimità di una previsione del bando il relativo annullamento e la conseguente caducazione degli atti di esclusione. In tal modo, invero, il giudice amministrativo fornisce una risposta di giustizia evidentemente non corrispondente rispetto al petitum di causa
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 28 luglio 2015, n. 3739 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA Ai sensi degli articoli 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 10294 del 2014, proposto da Ministero dell’Istruzione...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 23 luglio 2015, n. 3649. Sebbene le garanzie di imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza dell’azione amministrativa postulino che le sedute di una commissione di gara debbano ispirarsi al principio di concentrazione e continuità, tale principio è soltanto tendenziale ed è suscettibile di deroga, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscono l’espletamento di tutte le operazioni in una sola seduta o in poche sedute ravvicinate.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 23 luglio 2015, n. 3649 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2079 del 2015, proposto da: Ho.Se. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gi. Di Pa., con domicilio eletto...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 23 luglio 2015, n. 3652. Alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimentale, condurrebbe illegittimamente a dare minor tutela, malgrado l’intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l’interesse pubblico alla trasformazione del territorio. Invero, il parere in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove l’intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l’intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto. Questa caratterizzazione tecnica del giudizio di compatibilità da parte degli organi del MIBAC (che concerne tutti gli elementi di impatto dell’intervento sul paesaggio: non solo localizzazione, densità e volumi ma anche e soprattutto linee, forme, materiali, ingombro, disposizione e così via) non viene meno – a pena di disattendere il contenuto e il particolare rilievo dell’art. 9 Cost. – in procedimenti semplificatori per opere considerate dalla legge di particolare significato, come quello dell’art. 1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici) d.-l. 29 agosto 2003, n. 239 d.-l. 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza [e lo sviluppo] del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) come convertito con modificazioni dalla l. 27 ottobre 2003, n. 290 (cfr. Cons. Stato, VI, 23 maggio 2012, n. 3039; 15 gennaio 2013, n. 220).(Nella specie, il MIBAC, dopo aver dato parere negativo alla realizzazione di un elettrodotto, aveva rivisto il suo orientamento compiendo una non consentita attività di comparazione e di bilanciamento dell’interesse affidato alla sue cura -la tutela del paesaggio – con interessi pubblici di altra natura e spettanza – essenzialmente quelli sottesi alla realizzazione dell’elettrodotto e al trasporto dell’energia elettrica)
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 23 luglio 2015, n. 3652 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6347 del 2014, proposto da: As. ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ma.Ce. e Al.Pe.,...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3544. Il proprietario di un’area inquinata, non responsabile dell’inquinamento, non è tenuto agli oneri di bonifica per come imposti dalla amministrazione pubblica, ma ha una mera facoltà di eseguirli pena, altrimenti, l’esecuzione d’ufficio degli stessi da parte della amministrazione procedente e con responsabilità, in tal caso, solo patrimoniale del proprietario ( nei limiti del valore venale del bene all’esito degli interventi di riqualificazione ambientale). La scelta del legislatore nazionale è stata adottata in applicazione, nel nostro ordinamento, del principio comunitario “chi inquina paga” ormai confluito in una specifica disposizione (art. 191) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel quale rientra come uno degli obiettivi principali sui quali si basa l’azione europea in materia ambientale ed in attuazione della direttiva 2004/35/CE
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 3544 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9602 del 2010, proposto da: C., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fi.Ba....
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 14 luglio 2015, n. 3505. L’attività di restauro e risanamento edilizio, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. c), del dpr. 380/2001, può comportare anche l’eliminazione di elementi estranei o deteriorati dall’organismo preesistente, e non può essere confusa con la ristrutturazione edilizia. La sentenza ha precisato che la ristrutturazione edilizia consiste nel rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e nell’alterazione della fisionomia originaria e della consistenza fisica dell’immobile
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 14 luglio 2015, n. 3505 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 6124/2013 RG, proposto dall’ing. Pa.Ci. ed altri (…); contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 luglio 2015, n. 3553. La qualità di controinteressato, cui il ricorso – a pena di inammissibilità – deve essere notificato secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 2, c.p.a., va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, ma solo a chi dal provvedimento medesimo riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica. La trasposizione alla materia edilizia di questo principio ha condotto la giurisprudenza ad affermare che in sede di impugnazione di provvedimenti sanzionatori “non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all’amministrazione l’illecito edilizio da altri commesso” (Cons. St., sez. IV, 6 giugno 2011 n. 3380; Id., sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773; sez. V, 3 luglio 1995, n. 991). Il vicino assume però la veste di controinteressato quando del provvedimento sanzionatorio, recante comunque il nominativo del controinteressato, sia stata non solo sollecitata da un esposto del vicino medesimo, ma anche preceduta da atto prodromico (comunicazione di avvio di procedimento,à sensi dell’art. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241) parimenti comunicante il nominativo del controinteressato predetto, dovendosi comunque distinguere tra la posizione di colui che è titolare di un generico interesse a mantenere efficace il provvedimento impugnato e la posizione di colui che dal provvedimento medesimo viceversa riceve un vantaggio diretto e immediato (nel caso di specie, il ripristino delle distanze d’obbligo tra il proprio edificio e quello dell’attuale appellante), con la conseguente individuazione della posizione obbligatoriamente inclusa nel contraddittorio sia procedimentale che processuale
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 luglio 2015, n. 3553 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4572 del 2014, proposto da: Si.Do., rappresentata e difesa dall’avv. Pe.Ma., con domicilio eletto presso Sa.Ta. in...