Sentenze sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C.

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 22 ottobre 2018, n. 26595.

La massima estrapolata:

Le sentenze sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) – producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, ipotesi che ricorre anche quando, ferma l’identità di “personae”, “causa petendi” e “petitum” sostanziale, le domande si distinguano unicamente in ragione del “petitum” formale. (Nella specie, concernente l’accertamento dell’obbligo di copertura contributiva di un rapporto di pubblico impiego per un periodo anteriore al 30 giugno 1998, le S.U. hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario riconoscendo efficacia esterna ad un precedente giudicato sulla giurisdizione formatosi, tra le stesse parti, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno previdenziale per l’omesso versamento dei contributi relativi al medesimo periodo, attesa la identità sostanziale delle domande formulate nei due giudizi, rispettivamente di adempimento e risarcitorio).

Sentenza 22 ottobre 2018, n. 26595

Data udienza 9 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – rel. Presidente di Sez.

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5660/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– ricorrente successivo –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 6447/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/10/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Presidente Dott. ANTONIO MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi riuniti;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 24.10.16 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza (n. 30141/12) di accoglimento emessa in prime cure dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda di (OMISSIS) e di (OMISSIS) volta ad ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca a regolarizzare la posizione previdenziale ed assicurativa delle attrici per il periodo 1.9.83 31.5.87.
2. All’origine del contenzioso vi era il ritardo con cui le ricorrenti erano state immesse in ruolo a cagione d’un iniziale provvedimento poi annullato – con cui il Ministero aveva bloccato lo scorrimento della graduatoria del concorso in cui le ricorrenti medesime figuravano utilmente collocate.
3. I giudici d’appello hanno ravvisato la giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di controversia avente ad oggetto l’accertamento d’un obbligo relativo ad un periodo anteriore alla data del 30.6.98 di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 69, comma 7, che segna il passaggio della giurisdizione in materia di pubblico impiego dal giudice amministrativo a quello ordinario. Essi hanno altresi’ negato che potesse esplicare efficacia panprocessuale una precedente sentenza (la n. 4502/91) resa tra le medesime parti dalle S.U. di questa S.C. in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, sentenza che aveva statuito la giurisdizione del giudice ordinario. A tale riguardo la Corte territoriale ha escluso l’efficacia panprocessuale del giudicato sulla giurisdizione vista la diversita’ di petitum formale nei due giudizi (risarcitorio nel primo, di adempimento nel secondo).
4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto separati analoghi ricorsi (OMISSIS) e di (OMISSIS), ognuna affidandosi ad un solo articolato motivo con cui hanno censurato la pronuncia della Corte territoriale per erronea qualificazione giuridica della domanda e per erronea declinatoria della giurisdizione nonostante che su di essa vi fosse un precedente giudicato fra le medesime parti.
5. Il Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca ha resistito con controricorso all’impugnazione di (OMISSIS).
6. Le ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con unico articolato motivo di impugnazione entrambe le ricorrenti denunciano un errore, da parte dei giudici d’appello, nella qualificazione giuridica della domanda e nella declinatoria di giurisdizione, nonche’ una violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, articolo 8; sostengono a riguardo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, fra le parti vi era ormai un giudicato sulla giurisdizione avente natura panprocessuale, atteso che, con sentenza n. 4502/91 emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, le S.U. di questa S.C. avevano gia’ affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla precedente controversia instaurata dalle odierni ricorrenti innanzi al Pretore di Napoli e avente ad oggetto il risarcimento dei danni per la suddetta mancata regolarizzazione della posizione previdenziale e assicurativa delle attrici per il periodo 1.9.83 – 31.5.87; la loro domanda proseguono le ricorrenti – era stata poi disattesa dal Pretore (con sentenza n. 12078/93) sol perche’, in quel momento, non poteva ancora ipotizzarsi un danno previdenziale, considerato che le lavoratrici erano state immesse in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.83, di guisa che il Ministero aveva (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, ex articolo 8) l’obbligo di versare i contributi a partire da tale data; cio’ nonostante – concludono i ricorsi – il Ministero aveva seguitato nella propria omissione, sicche’ le attrici si erano viste costrette a riproporre (con ricorso depositato il 16.9.10) la domanda risarcitoria a suo tempo disattesa dal Pretore, erroneamente qualificata dalla sentenza impugnata come domanda di adempimento d’un obbligo di legge incombente sul datore di lavoro pubblico.
2.1. I ricorsi risultano fondati nei sensi meglio chiariti dalle considerazioni che seguono.
Per costante giurisprudenza, le sentenze su giurisdizione o competenza rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario da questa S.C. – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni munite di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale: (cfr., ex aliis, Cass. n. 30200/17 e Cass. S.U. n. 9337/06) producono effetti anche nei successivi processi tra le stesse parti, se aventi ad oggetto la medesima domanda.
Sul presupposto della ritenuta diversita’ della domanda – risarcitoria nel primo giudizio e di adempimento in quello presente la pronuncia impugnata ha negato l’efficacia panprocessuale della citata sentenza n. 4502/91 emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione.
In realta’, deve osservarsi, l’identita’ o meno d’una domanda ai fini dell’eventuale efficacia panprocessuale d’un precedente giudicato sulla giurisdizione non puo’ escludersi sol perche’ le domande oggetto delle due controversie si distinguano tra loro unicamente in ragione del petitum formale (fermi restando personae, causa petendi e petitum sostanziale), essendovi comunque un’ampia area comune in entrambe, con l’unica differenza di petitum formale.
Quest’ultimo e’ inidoneo – per antica e consolidata giurisprudenza di queste S.U. – a fungere da criterio discretivo della giurisdizione, a maggior ragione in materia di pubblico impiego, in cui il discrimine e’ ormai costituito, ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 69, comma 7, da un dato meramente temporale (fatta eccezione per i residui casi di giurisdizione – generale di legittimita’ od esclusiva – di cui all’articolo 63 stesso D.Lgs.).
In breve, ai presenti fini cio’ che conta e’ la posizione soggettiva per la quale si invoca tutela ed e’ indiscutibile che essa (il diritto alla copertura contributiva per tutti gli anni di rapporto di pubblico impiego delle odierne ricorrenti) sia la medesima tanto nel giudizio nell’ambito del quale fu emessa la citata sentenza n. 4502/91 in sede di regolamento preventivo di giurisdizione quanto in quello presente.
L’affermazione, d’altronde, e’ coerente con le pronunce di queste S.U. (cfr. Cass. S.U. nn. 150/13, 21928/08, 7408/96) che hanno ripetutamente ritenuto sussistente un conflitto negativo di giurisdizione, malgrado la parziale diversita’ del petitum formale delle cause esaminate, ove queste ultime presentassero comunque personae e causa petendi identiche.
In conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, nulla osta all’applicazione dell’efficacia panprocessuale della citata pronuncia n. 4502/91 di queste S.U.
Ne deriva che, in accoglimento dei ricorsi, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con cassazione della sentenza impugnata e con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvedera’ anche a pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie i ricorsi, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa