Sentenza pronunciata in causa inscindibile ed impugnazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 maggio 2021| n. 13596.

Sentenza pronunciata in causa inscindibile ed impugnazione

In caso di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile, da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale, in applicazione dell’articolo 331 del codice di procedura civile il giudice del gravame deve disporre l’integrazione del contraddittorio laddove non via sia stata spontanea costituzione nel giudizio di gravame (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che la corte del merito aveva accolto l’appello incidentale della controricorrente non compiutamente notificato a tutti gli attori del primo grado contumaci in sede di gravame e in tale sede dichiarati tali solamente in quanto destinatari dell’atto di appello loro notificato dagli appellanti in via principale a titolo di “litis denuntiatio”, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 luglio 2004, n. 13083; Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 agosto 1986, n. 5276).

Ordinanza|19 maggio 2021| n. 13596. Sentenza pronunciata in causa inscindibile ed impugnazione

Data udienza 2 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Sentenza pronunciata in causa inscindibile – omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti – Articolo 331 del Cpc – Giudice del gravame – Integrazione del contraddittorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 36449/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dall’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
ATER PROVINCIA DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore ad negotia sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 571/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/10/2018 la Corte d’Appello di Trieste, rigettato il ricorso in via principale spiegato dal Condominio (OMISSIS), in accoglimento di quello in via incidentale interposto dall’Ater di (OMISSIS) e in conseguente riforma della pronunzia – su giudizi riuniti – Trib. Trieste 28/11/2015, ha rigettato la domanda nei confronti di quest’ultima e del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. dal Condominio e dai sigg. (OMISSIS) ed altri originariamente proposta di risarcimento di danni lamentati asseritamente in conseguenza della demolizione di preesistente struttura a confine con il Condominio, destinata a caserma, ai fini della costruzione di due edifici con interrate autorimesse.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Condominio (OMISSIS) ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi l’Ater di (OMISSIS) e la chiamata in manleva (OMISSIS) s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 292, 343, 331, 332 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Si dolgono che la corte di merito abbia accolto “un appello incidentale non compiutamente notificato alle parti contumaci”.
Lamentano che l’Ater di (OMISSIS) non ha notificato il proposto appello incidentale “a tutti gli attori del primo grado” nei confronti dei quali esso era rivolto, e in particolare agli “ulteriori (attori del primo grado)”, diversi dal Condominio e dalla (OMISSIS), i quali solamente avevano interposto gravame in via principale.
Il motivo e’ fondato.
Risulta ex actis che l’odierna controricorrente Ater di (OMISSIS) non ha notificato lo spiegato appello incidentale anche ai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), originari attori rimasti successivamente contumaci in grado di appello, e in tale sede dichiarati tali solamente in quanto destinatari dell’atto di appello loro notificato dagli appellanti in via principale a titolo di litis denuntiatio.
Risulta a tale stregua violato il principio in base al quale in caso di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile, da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale, in applicazione dell’articolo 331 c.p.c., il giudice del gravame deve disporre l’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., 14/7/2004, n. 13083) laddove come nella specie non via sia stata spontanea costituzione nel giudizio di gravame (cfr. Cass., 28/8/1986, n. 5276).
Ne’ puo’ trovare nella specie applicazione il diverso principio pure da questa Corte enunziato secondo cui il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilita’ per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio, sicche’ la circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio, rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente, quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimita’ abbia formulato domande nei confronti di tale parte contumace (cfr. Cass., 6/8/2010, n. 18375), atteso che nella specie i suindicati originari attori hanno proposto domande autonome, limitatamente alle parti del bene di loro esclusiva proprieta’, e partecipato al giudizio di primo grado.
Ne consegue che, non essendo stato nel caso il contraddittorio integrato dalla corte di merito ex articolo 102 c.p.c., la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza, rendendosi necessaria la rimessione della causa nella fase di merito in cui il vizio si e’ verificato ai fini della relativa eliminazione (cfr. Cass., 27/10/1995, n. 11195).
Alla fondatezza del 1 motivo di ricorso nei suindicati termini consegue, assorbito il 2 motivo (con il quale i ricorrenti denunziano “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dolendosi che la corte di merito abbia sussunto la fattispecie nell’ambito della responsabilita’ per attivita’ pericolosa ex articolo 2050 c.c., laddove il giudice di prime cure aveva ravvisato viceversa la sussistenza di una responsabilita’ da custodia ex articolo 2051 c.c. e controparte per la prima volta in sede di appello incidentale ha allegato “di non essere custode del cantiere di (OMISSIS) specificando che il cantiere in discorso era stato consegnato all’appaltatore il quale era da ritenersi, pertanto il custode esclusivo dei luoghi di causa”, nulla avendo al riguardo affermato “nella causa di prime cure”; nonche’ lamentando che “nella comparsa di data 26.10.2016 l’ATER (doc. 3) confermava di esser stata lei a provvedere alla nomina del direttore dei lavori, e cio’ nell’esercizio del potere-dovere di ingerenza e controllo dell’opera pubblica (pag. 18, terzo periodo, comparsa di costituzione in appello ATER) Detta affermazione, peraltro pacifica e documentale, pone nel nulla il ragionamento della Corte territoriale la quale escludeva una responsabilita’ ex articolo 2050 c.c., da parte di ATER in quanto quest’ultima era “da considerarsi solo committente dei lavori, ove difetti, come nel caso, la prova dell’ingerenza o della violazione degli obblighi in eligendo o in vigilando” (pag. 10 terzo periodo sentenza n. 571/18)”), la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste, che in diversa composizione, facendo applicazione del suindicato disatteso principio, procedera’ a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2 motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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