Sentenza che abbia definito una delle domande ma non l’intero giudizio

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|4 giugno 2021| n. 15602.

Sentenza che abbia definito una delle domande ma non l’intero giudizio.

Nel caso di sentenza che abbia deciso una delle domande senza definire l’intero giudizio, il deposito nel fascicolo d’ufficio della dichiarazione di riserva del ricorso per cassazione, che non sia stata allegata al processo verbale della prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza o non sia stata notificata alla controparte, non realizza l’effetto della riserva di impugnazione. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1574; Cassazione, sezione civile III sentenza 8 gennaio 2018, n. 194; Cassazione, sezione civile II sentenza 18 dicembre 2014, n. 26777).

Sentenza|4 giugno 2021| n. 15602.  Sentenza che abbia definito una delle domande ma non l’intero giudizio

Data udienza 29 gennaio 2021

Integrale
Tag/parola chiave: Consorzio – Controversia – Impugnazioni – Sentenza che abbia definito una delle domande ma non l’intero giudizio – Deposito nel fascicolo d’ufficio della dichiarazione di riserva del ricorso per cassazione – Effetto della riserva di impugnazione – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12086/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) VED. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) VED. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 587/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 05/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza cameralizzata del 29/01/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo in via principale l’accertamento del diritto di riscatto agrario dei fondi in (OMISSIS) confinanti con terreni di proprieta’ dei retraenti e di cui ai contratti di compravendita stipulati in data 21 gennaio 1999 e 7 giugno 1999 fra gli alienanti (OMISSIS) ed (OMISSIS) e l’acquirente (OMISSIS) ed in via subordinata l’accertamento del diritto di riscatto limitatamente al fondo di cui alla seconda compravendita. Espose in particolare parte attrice che l’azienda agricola, risultante da due fondi rustici distinti sul piano catastale, dopo che era stata concessa in affitto (formalmente nei limiti del fondo di cui alla seconda vendita, confinante con la proprieta’ dei ricorrenti) alla (OMISSIS), era stata venduta a quest’ultima con due distinti atti, lasciando all’esito del primo rogito una fascia di terreno al fine di eliminare il requisito della contiguita’ e cedendo poi quest’ultima fascia, di valore inferiore al primo fondo ceduto, ad una prezzo sproporzionato rispetto al suo valore, in modo da disincentivare l’esercizio del diritto di riscatto. Si costituirono con distinti atti (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo il rigetto della domanda.
2. Il Tribunale adito rigetto’ la domanda.

Sentenza che abbia definito una delle domande ma non l’intero giudizio.

 

3. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Si costitui’ la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con una prima sentenza di data 5 maggio 2015 la Corte d’appello di Ancona rigetto’ l’appello relativo alla domanda principale, disponendo per l’ulteriore istruzione con riferimento alla domanda proposta in via subordinata. Osservo’ la corte territoriale che la porzione di fondo costituente la fascia confinaria era di notevole estensione, con terreni di minor valore e meno produttivi dell’intera ex azienda agricola, ma non privi di quella redditivita’-utilizzabilita’-utilita’ che era il requisito determinante ai fini della preclusione dell’esercizio del diritto di prelazione (Cass. n. 5573 del 2003).
5. Successivamente con sentenza di data 16 novembre 2016 la Corte d’appello di Ancona accolse l’appello relativamente alla domanda in via subordinata, dichiarando l’esistenza dei presupposti per l’esercizio della prelazione agraria e disponendo la sostituzione della parte acquirente nel contratto di compravendita subordinatamente al versamento del prezzo.
Osservo’ la corte territoriale, a proposito dell’eccezione secondo cui il diritto di riscatto era da escludere per la stipulazione da parte di alcuni retraenti di due contratti di affitto a favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), anch’essi retraenti, che non vi era stata rituale produzione in giudizio di tali contratti, oggetto di contestazione non solo in relazione alla loro “autenticita’” o effettiva esecuzione, ma anche per la non contiguita’ fisica con il fondo per cui era causa (era inoltre nulla la CTU basata su documenti acquisiti dal consulente al di fuori del contraddittorio e tenuto conto che la consulenza non poteva essere utilizzata per accertare circostanze rientranti nell’onere probatorio delle parti). Aggiunse che tutti i soggetti che avevano congiuntamente esercitato il riscatto, nella loro qualita’ di comproprietari del fondo confinante, svolgevano attivita’ diretta di coltivazione dei campi di loro proprieta’, come confermato sia dalla CTU che dalle testimonianze, ed anche dall’iscrizione presso l’istituto previdenziale nel settore agricolo, e che il fatto che alcuni di essi esercitassero altre attivita’ (il (OMISSIS) lavorazioni meccaniche agricole per conto terzi, la (OMISSIS) e (OMISSIS) coamministratori in distinte in societa’ di persone esercenti il commercio e la coltivazione di foraggi) non era ostativo al riconoscimento della qualifica di coltivatori abituali, attribuibile anche a chi svolgesse un’altra attivita’ lavorativa principale, essendo sufficiente l’abitualita’ dell’attivita’ di coltivazione.

 

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Osservo’ ancora che doveva essere disattesa l’istanza di rinnovazione di CTU, avendo la consulenza fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste. Aggiunse infine, con riferimento all’eccezione di carenza di legittimazione attiva di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), che la parte deducente non aveva tempestivamente contestato la qualita’ di eredi degli stessi, avendo formulato la relativa eccezione solo in sede di precisazione delle conclusioni (l’onere di provare la qualita’ di erede gravante sull’attore veniva meno in presenza di eccezione della controparte sollevata solo dopo avere accettato il contraddittorio senza contestazioni al riguardo).
6. Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS) ved. (OMISSIS) sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS), che ha proposto altresi’ ricorso incidentale sulla base di due motivi.
7. Con due ordinanze interlocutorie e’ stata dapprima disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di secondo grado e successivamente e’ stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il Collegio ha proceduto in Camera di consiglio ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale, con adozione della decisione in forma di sentenza per la particolare rilevanza della questione di diritto per la quale era stata fissata la trattazione in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate ritualmente comunicate alle parti. E’ stata depositata memoria di parte.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1344, 1418 e 1419 c.c., L. n. 590 del 1965, articolo 8, L. n. 817 e 1971, articolo 7, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il solo riferimento al criterio della redditivita’-utilizzabilita’-utilita’ e’ riduttivo in quanto inadeguato ad escludere l’intento fraudolento.
2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale non ha esaminato: i documenti, ed in particolare la CTU nella parte descrittiva dell’intera azienda, il contratto di affitto formalmente dei terreni confinanti in realta’ dell’intera azienda, la stima dei fondi contenuta nella CTU, le compravendite; le testimonianze sull’unitarieta’ del complesso aziendale (attestata anche dalla CTU) e la circostanza che la (OMISSIS) aveva preso in affitto l’intera azienda. Aggiunge che l’affitto, stipulato sette mesi prima della prima compravendita, era a costo zero per la conduttrice in quanto stipulato nell’imminenza del raccolto e dunque privo di giustificazione e funzionale alle due compravendite, stipulate l’una per un prezzo di otto volte inferiore al valore del fondo, e l’altra per un prezzo decisamente superiore al valore reale. Osserva ancora che si tratta di un complesso negoziale da ritenersi in frode alla legge e che venditori e acquirente non hanno fornito alcuna giustificazione della vendita dell’intera azienda mediante due distinti atti notarili.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1344, 1418, 1419 e 2729 c.c., L. n. 590 del 1965, articolo 8, L. n. 817 e 1971, articolo 7, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il ricorso al solo criterio della redditivita’-utilizzabilita’-utilita’, considerando in modo atomistico l’operazione, non ne coglie l’orditura complessiva preordinata all’elusione del diritto di prelazione e che e’ mancata la verifica del nesso teleologico fra le componenti dell’operazione (l’affitto e le due vendite), destinato all’obiettivo vietato dalla legge.

 

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4. Il ricorso principale e’ inammissibile. Il ricorso ha avuto ad oggetto esclusivamente la sentenza relativa alla domanda principale (possibilita’ peraltro consentita dall’ordinamento – Cass. n. 194 del 2018). E’ fondata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso avverso la sentenza di data 5 maggio 2015 per mancata riserva di impugnazione. Come eccepito dalla controricorrente, nell’udienza successiva alla comunicazione della sentenza (udienza del 10 giugno 2015 – cfr. articolo 340 c.p.c., comma 1, ai fini della tempestivita’ della riserva) non vi e’ dichiarazione orale di riserva di ricorso per cassazione inserita nel processo verbale, ne’ risulta una notificazione della riserva medesima (articolo 129 att. c.p.c., richiamato per il giudizio di cassazione dall’articolo 133 att.). Ha opposto la parte ricorrente, e documentato, che e’ stato depositato con modalita’ telematica in data 10 giugno 2015 foglio contenente “deduzioni a far parte integrante del verbale di udienza del giorno 10/06/2015”. Nel rispetto dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, risulta indicata la localizzazione processuale di tale foglio (sub 8 del fascicolo di parte di appello). In base all’accesso agli atti per l’accertamento del fatto processuale, risulta che il foglio depositato telematicamente, con relativa autenticazione nel retro di estrazione dal fascicolo informatico, contiene la riserva di ricorso per cassazione. Determinante e’ pero’ la mancanza, come gia’ detto e come riscontrato sulla base dell’accesso agli atti processuali, di menzione nel processo verbale dell’udienza del 10 giugno 2015 dell’allegazione al medesimo processo verbale della dichiarazione di riserva in discorso.
Il mero deposito della dichiarazione di riserva non integra il requisito della dichiarazione scritta su foglio a parte da allegare al processo verbale previsto dall’articolo 129 att. c.p.c.. Le forme contemplate da tale norma (dichiarazione orale all’udienza, foglio a parte da allegare al verbale di udienza, notifica alla controparte quest’ultima forma da adottare ove il termine di impugnazione abbia una scadenza anteriore all’udienza successiva alla comunicazione della sentenza) realizzano il risultato della presunzione di legale conoscenza o conoscibilita’ della manifestazione di riserva (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1574). Come affermato da Cass. 18 dicembre 2014, n. 26777, “l’accento che l’articolo 129 disp. att. c.p.c., attribuisce alla conoscibilita’ della riserva di ricorso, allorquando quest’ultima venga esplicitata in udienza (mediante dichiarazione a verbale o dichiarazione scritta su foglio separato allegato al verbale medesimo) trova esatta corrispondenza nella recettivita’ della manifestazione di riserva allorquando sia espressa fuori dell’udienza, mediante la necessaria notifica ai procuratori delle parti costituite o personalmente a quelle che non si siano costituite”.
Non puo’ farsi applicazione del principio del raggiungimento dello scopo nel caso del mero deposito della dichiarazione di riserva nel fascicolo d’ufficio. Si tratta di un mero deposito perche’ nel processo verbale di udienza, che il cancelliere redige sotto la direzione del giudice (articolo 130 c.p.c.), non si da’ atto dell’allegazione al medesimo della dichiarazione di riserva scritta su foglio separato. Il mero deposito nel fascicolo d’ufficio non realizza il risultato della presunzione di legale conoscenza o conoscibilita’ della manifestazione di riserva in quanto per un verso la pluralita’ di atti di cui il fascicolo d’ufficio consta (articolo 168 c.p.c., comma 2) impedisce la sua identificazione con il verbale d’udienza (per cui l’inserimento nel fascicolo non puo’ di per se corrispondere ad allegazione al verbale), per l’altro la presenza di un atto nel fascicolo d’ufficio non realizza il risultato della legale conoscenza o conoscibilita’ perche’ l’onere di compulsazione del fascicolo d’ufficio, quale espressione del principio di autoresponsabilita’, attiene agli atti (comparse e memorie) che si comunicano mediante deposito in cancelleria (articolo 170 c.p.c., comma 4), ma “non puo’ travalicare e snaturare lo scopo per il quale e’ stato imposto, nel senso che se il difensore imputet sibi qualora non abbia tenuto conto della memoria autorizzata, cio’ va ad incidere solo sulla materia a chiarificazione della quale detto atto difensivo era stato autorizzato”, come affermato sempre da Cass. n. 26777 del 2014 (che ha enunciato il principio che affinche’ la riserva di impugnazione differita di sentenza non definitiva inserita in una memoria autorizzata produca effetti, non e’ sufficiente il mero deposito, ma e’ necessaria la notifica ai procuratori delle parti costituite, o personalmente a quelle che non si siano costituite, poiche’ l’articolo 129 disp. att. c.p.c., prevedendo la dichiarazione a verbale o la dichiarazione scritta su foglio separato allegato al verbale medesimo, quando essa sia esplicitata in udienza, esige la conoscibilita’ della riserva di gravame – conforme e’ Cass. n. 1574 del 2019). Non vale pertanto richiamare il deposito (in forma telematica) nel fascicolo d’ufficio della dichiarazione, se questa non risulta allegata al processo verbale di udienza, sulla base di quanto deve risultare dal medesimo verbale.

 

Sentenza che abbia definito una delle domande ma non l’intero giudizio.

Nel caso di specie poi tanto piu’ vale la non configurabilita’ di un onere di compulsazione del fascicolo d’ufficio in capo alla controparte ove si consideri che, in base alla norma applicabile ratione temporis, non vi era l’obbligatorieta’ del deposito di atti processuali e documenti con modalita’ telematica, essendo stato previsto tale obbligo nei procedimenti innanzi alla corte d’appello solo con decorrenza 30 giugno 2015 dal Decreto Legge n. 24 giugno 2014, n. 90, articolo 44, comma 2, lettera c), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha aggiunto del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 9 ter.
Va in conclusione affermato il seguente principio di diritto: “nel caso di sentenza che abbia deciso una delle domande senza definire l’intero giudizio, il deposito nel fascicolo d’ufficio della dichiarazione di riserva del ricorso per cassazione, che non sia stata allegata al processo verbale della prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza o non sia stata notificata alla controparte, non realizza l’effetto della riserva di impugnazione”.
5. Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione dell’articolo 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente, premesso che l’unicita’ ed inscindibilita’ della parte che aveva introdotto il giudizio comportava l’inammissibilita’ dell’appello per il difetto di legittimazione di alcuni degli appellanti con il consolidamento della decisione di primo grado, che (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), che hanno proposto l’appello quali eredi di (OMISSIS), non hanno dimostrato tale loro qualita’, la quale deve essere rigorosamente provata e non puo’ essere dimostrata da un’autocertificazione o dall’avvenuto compimento della denuncia di successione (peraltro sottoscritta da un solo soggetto), privi di valenza nel giudizio civile. Aggiunge, quanto al rilievo che l’eccezione sarebbe stata sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni, che tale valutazione, a parte l’infondatezza, contrasta con la rilevabilita’ d’ufficio del difetto di legittimazione, riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata.
6. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, articolo 8, L. n. 817 e 1971, articoli 7 – 8, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la parte ricorrente, con riferimento alla stipulazione di due contratti di affitto fra tutti i retraenti ed altri due retraenti ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), che la circostanza della cessione in affitto
da parte di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (le quali inoltre non possedevano macchine agricole e svolgevano altra attivita’), come rilevato dalla consulente di parte di (OMISSIS) (la quale aveva fornito anche gli estremi dei relativi atti), risultava dalla pag. 16 della CTU di primo grado. Aggiunge che la corte territoriale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della CTU.
7. Il ricorso incidentale e’ inammissibile per carenza del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Il controricorso, avendo la sola funzione di contrastare l’impugnazione altrui, non necessita dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, potendo richiamarsi a quanto gia’ esposto nel ricorso principale; tuttavia, quando detto atto racchiuda anche un ricorso incidentale deve
contenere, in ragione della sua autonomia rispetto
al ricorso principale, l’esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto dell’articolo 371 c.p.c., comma 3 e articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Ne consegue che il ricorso incidentale e’ inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all’esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito imposto dal citato articolo 366, reputarsi sussistente solo quando, nel contesto dell’atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessita’ di ricorso ad altre fonti (Cass. n. 76 del 2010; da ultimo Cass. n. 1150 del 2019).
Il ricorso incidentale e’ carente dell’esposizione sommaria del fatto, ne’ questa risulta ricavabile dal contesto dell’atto. I singoli motivi sono comunque inammissibili per le ragioni appresso indicate.

 

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8. Il primo motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, rispetto al quale l’esame del motivo non offre elementi per un mutamento di indirizzo, l’onere di provare la qualita’ di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualita’, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito, dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo (Cass. n. 25341 del 2010, per un caso in cui l’eccezione era stata sollevata con la comparsa conclusionale; con riferimento al ricorso per cassazione da ultimo Cass. n. 8975 del 2020 e n. 9250 del 2017). Priva di specificita’, ed in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e’ poi la denuncia di infondatezza del rilievo di tardivita’ dell’eccezione (per essere stata sollevata in sede di precisazione delle conclusioni).
9. Il secondo motivo e’ inammissibile. La censura fa chiaramente riferimento al giudizio di fatto, non sindacabile come tale nella presente sede di legittimita’. Peraltro, non risultano impugnate le rationes decidendi della nullita’ della CTU basata su documenti acquisiti dal consulente al di fuori del contraddittorio e dell’irrilevanza dello svolgimento di ulteriori attivita’ ai fini della qualifica di coltivatori abituali. Infine, la rinnovazione della consulenza resta riservata alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale peraltro ha fornito motivazione delle ragioni per le quali non andava disposta la detta rinnovazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 21525 del 2019 e n. 2103 del 2019).
10. Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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