Se l’Ufficio integra i documenti nel corso dell’appello

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Sentenza 2 aprile 2020, n. 7649.

La massima estrapolata:

Se l’Ufficio integra i documenti nel corso dell’appello, dopo aver omesso di allegarli o riportarli nell’iniziale accertamento, l’atto impositivo è nullo, non potendo far riferimento alla previsione secondo cui le parti processuali possono produrre liberamente i documenti anche in sede di appello seppur preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.

Sentenza 2 aprile 2020, n. 7649

Data udienza 12 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Registro – Avviso di liquidazione e rettifica – Maggior valore – Acquisto immobili – Immobili similari – Obbligo imposto dall’art. 52 dpr 131/1986 – Elementi concreti della diversa stima – Indicazione motivata – Difetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17568-2014 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) NAPOLI UFFICIO DI NAPOLI (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 90/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 09/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.r.l. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 90/49/14, depositata in data 9.1.2014, con la quale la CTR della Campania, in riforma della decisione della CTP di Napoli di accoglimento del suo ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione di maggior valore di un complesso immobiliare acquistato nel 2008, aveva parzialmente accolto l’appello proposto dall’AGENZIA delle ENTRATE avverso la sentenza di primo grado.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso la (OMISSIS) s.r.l. deduce violazione da parte della CTR del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articoli 51 e 52, nonche’ del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, per avere basato la propria decisione di accoglimento dell’appello sui documenti depositati dall’Ufficio per la prima volta in sede di appello;
Entrambi i motivi, stante la loro connessine, consentono una trattazione unitaria.
Va premesso che l’Ufficio resistente, a giustifica della produzione documentale effettuata in grado di appello di appello di atti di compravendita riferiti all’acquisto di immobili similari nella zona, ha fatto riferimento al principio di specialita’ espresso dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 1, comma 2, in forza del quale nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima dimodoche’ non trova applicazione la preclusione di cui all’articolo 345 c.p.c., comma 3, essendo la materia regolata dal citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, pure se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
Ritiene la Corte, peraltro, che il richiamo normativo operato non riguardi la fattispecie in esame laddove, a monte, balza all’evidenza la violazione delle disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 52, (commi 2 e 2 bis), secondo cui l’avviso di accertamento, in aggiunta alle indicazioni degli elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni e’ stato determinato, delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, “….deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne’ ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento e’ nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma”.
Orbene una volta riconosciuto che l’Ufficio – come attestato dai giudici di prime cure – in sede di emissione dell’avviso di rettifica in questione era venuto meno all’obbligo imposto dal cit. articolo 52, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto alla diversa stima oggetto della contestazione e solo in sede di appello provveduto alla integrazione della motivazione mediante l’allegazione di atti di compravendita di immobili con caratteristiche similari a quelli oggetto di contestazione, la conseguenza che ne deriva e’ quella per cui la decisione della CTR impugnata e’ risultata basata su elementi che non potevano essere presi in considerazione perche’ non richiamati e allegati all’avviso di accertamento e, comunque, nemmeno esposti nelle difese di primo grado.
Il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa puo’ essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte:
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente. Condanna il resistente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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