Se la medesima polizza copra contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 febbraio 2021| n. 3011.

Se la medesima polizza copra contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell’articolo 1917, comma terzo, del codice civile. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all’assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato articolo 1917 del codice civile.

Ordinanza|9 febbraio 2021| n. 3011

Data udienza 12 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Intervento di bypass coronarico – Risarcimento danni – Assicurazione – Rischio responsabilità civile e tutela legale – Copertura assicurativa – Spese di resistenza ex art. 1917 c.c. – Spese sostenute dall’assicurato per resistere a richiesta risarcitoria – Limiti percentuali – Clausole limitative del rischio per la sola tutela legale – Sono inopponibili all’assicurato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27351-2018 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4216/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sara’ limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
2. Nel 2012 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Roma, insieme ad altri soggetti, (OMISSIS), di professione medico chirurgo, chiedendone la condanna risarcimento dei danni da essi rispettivamente subiti in conseguenza dell’erronea esecuzione d’un intervento di bypass coronarico eseguito sulla persona di (OMISSIS).
3. Il convenuto si costitui’ e, oltre a contestare la domanda, chiese di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilita’ civile, la societa’ (OMISSIS) s.p.a.., che venne dal convenuto chiamata in causa.
4. Anche l’ (OMISSIS) si costitui’, contestando l’efficacia del contratto, e comunque la sussistenza della responsabilita’ dell’assicurato.
5. Con sentenza 4 aprile 2017 n. 6667 il Tribunale di Roma accolse la domanda principale; accolse la domanda di garanzia proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) nei limiti della quota di responsabilita’ attribuita all’assicurato (10% del totale); compenso’ le spese di lite nel rapporto processuale tra assicurato ed assicuratore.
6. La sentenza venne impugnata in via principale da (OMISSIS) ed in via incidentale dalla (OMISSIS).
L’appellante principale censuro’ la sentenza impugnata sotto due aspetti, e cioe’:
-) avere omesso di condannare l’assicuratore alla rifusione, in favore dell’assicurato, delle spese di resistenza, vale a dire delle spese sostenute per contrastare la domanda proposta dei terzi danneggiati;
-) avere compensato le spese di lite nel rapporto tra assicurato ed assicuratore.
7. L’appellante incidentale censuro’ la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato le sue eccezioni di:
-) inoperativita’ della polizza, per violazione della clausola claims made in essa contenuta, dal momento che la prima richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato era pervenuta all’assicurato ben prima del momento di decorrenza della copertura assicurativa;
-) inoperativita’ della polizza per essere stata stipulata “a secondo rischio”;
-) prescrizione ex articolo 2952 c.c. dei diritti contrattuali vantati dall’assicurato.
8. Con sentenza 19 giugno 2018 n. 4216 la Corte d’appello di Roma rigetto’ l’appello incidentale proposto dall’assicuratore ed accolse quello principale proposto dall’assicurato.
Ritenne la Corte d’appello che:
-) la prima richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato pervenne all’assicurato il 17 giugno 2013, e quindi in piena vigenza contrattuale, dal momento che il contratto era stato stipulato il 22 maggio 2012;
-) l’assicuratore non aveva dimostrato che, prima di tale data, l’assicurato fosse a conoscenza di aver causato un danno a terzi;
-) la clausola “a secondo rischio” non era operante perche’ non era stata fornita da parte della (OMISSIS) la prova che la struttura sanitaria ove l’assicurato lavorava ( (OMISSIS) s.p.a.) avesse stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilita’ dei propri dipendenti;
-) la societa’ (OMISSIS) fosse tenuta ex articolo 1917 c.c. a rivalere l’assicurato delle spese di resistenza, ne’ sussistevano nel caso di specie validi motivi per compensare le spese di lite tra l’assicurato e l’assicuratore.
9. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla societa’ (OMISSIS) con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito (OMISSIS) con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la societa’ ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1372 e 1917 c.c..
Il motivo contiene una tesi giuridica cosi’ riassumibile:
-) l’articolo 28 delle condizioni generali del contratto stipulato tra la (OMISSIS) e (OMISSIS) prevedeva una apposita garanzia “per la tutela legale”, e stabiliva che tale garanzia era prestata “per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validita’ del contratto”;
-) nel caso di specie, il fatto generatore della pretesa risarcitoria da parte del terzo danneggiato era avvenuto nel 2007, mentre il contratto era stato stipulato nel 2012;
-) di conseguenza, la suddetta garanzia non operava e l’assicurato non poteva pretendere la rifusione delle spese di resistenza.
1.2. Il motivo e’ infondato.
Non e’ controverso tra le parti che la (OMISSIS) ed (OMISSIS) abbiano stipulato un contratto di assicurazione della responsabilita’ civile.
Secondo quanto accertato dal giudice di merito, con statuizione non impugnata in questa sede, l’articolo 17 delle condizioni generali del contratto di assicurazione prevedeva che la copertura prestata dall’assicuratore valesse “per le richieste di risarcimento pervenute alla societa’ dall’assicurato per la prima volta durante il peri9do di validita’ del contratto, qualunque sia l’epoca in cui e’ stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento” (cosi’ la sentenza impugnata, p. 5).
Il contratto, dunque, delimitava temporalmente il rischio includendo nella copertura assicurativa anche i fatti commessi dall’assicurato prima della stipula del contratto, a condizione che il terzo danneggiato ne chiedesse il risarcimento durante il periodo di efficacia della polizza.
1.3. Cio’ posto in punto di fatto, rileva questa Corte in punto di diritto che il contratto di assicurazione della responsabilita’ civile ha per effetto di obbligare l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato delle spese di resistenza (articolo 1917 c.c., comma 3).
Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto (articolo 1374 c.c.), ed e’ inderogabile dalle parti, se non in senso piu’ favorevole all’assicurato (articolo 1932 c.c., comma 1).
L’obbligo dell’assicuratore della responsabilita’ civile di rivalere l’assicurato delle spese di resistenza, in quanto effetto naturale del contratto, ha la medesima estensione dell’obbligo di tenere indenne l’assicurato delle conseguenze patrimoniali dei fatti illeciti da lui commessi. Il primo di tali obblighi, pertanto, si estendera’ o ridurra’ a seconda del crescere o ridursi del secondo.
Ammettere che l’assicuratore della responsabilita’ civile, per determinati fatti commessi dall’assicurato, possa essere obbligato a manlevare l’assicurato dalle pretese risarcitorie del terzo, ma non a rifondergli le spese di resistenza, significherebbe derogare all’articolo 1917 c.c., comma 3: deroga, come s’e’ detto, vietata dall’articolo 1932 c.c..
1.4. Nondimeno, sostiene la societa’ ricorrente che il giudice di merito avrebbe travisato il contenuto del contratto violando l’articolo 1372 c.c. per non avere tenuto conto che il contratto del quale si discorre, oltre a garantire la responsabilita’ civile dell’assicurato, includeva anche una assicurazione di tutela legale; e che tale ultima copertura prevedeva (all’articolo 28 delle condizioni generali) l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato delle spese legali da questi sostenute limitatamente alle “controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validita’ del contratto”.
Si tratta di una tesi ardita.
L’assicurazione di tutela legale ha presupposti, natura e disciplina diverse dall’assicurazione della responsabilita’ civile.
L’assicurazione di tutela legale e’ definita dall’articolo 173 cod. ass. (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale costituisce attuazione della Direttiva del Consiglio 22-06-1987, n. 87/344, recante “coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria) come il contratto in virtu’ del quale l’impresa di assicurazione “si obbliga a prendere a carico le spese legali (o) peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purche’ non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale”.
Dalla definizione normativa discende che l’assicurazione in questione e’ un’assicurazione di patrimoni, e piu’ esattamente, di un’assicurazione contro il sorgere di un debito.
Anche l’assicuratore della responsabilita’ civile, tuttavia, come s’e’ visto, e’ tenuto ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 3, a tenere indenne l’assicurato delle spese sostenute per resistere alla pretesa risarcitoria del terzo, nei limiti del 25% del massimale. Dunque anche l’assicurazione della responsabilita’ civile copre ope legis il rischio di dovere sostenere spese legali, sebbene ad essa non si applichino le norme dettate per l’esercizio dell’impresa di assicurazione di tutela legale (articolo 163 cod. ass., comma 2).
Se dunque la medesima persona stipula un contratto che copre, contestualmente ed uno actu, sia la propria responsabilita’ civile, sia il rischio di sostenere esborsi per spese legali, ricorre una tipica ipotesi di assicurazione c.d. multirischio.
Ma va da se’ che, non potendosi derogare all’articolo 1917 c.c., comma 3, la contestuale stipula delle due coperture di cui s’e’ detto avra’ per effetto che:
a) le spese legali sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta da un terzo costituiscono un rischio coperto dall’assicurazione di responsabilita’ civile, nei limiti ed alle condizioni per questa concordate;
b) l’assicurazione di tutela legale coprira’ di norma – salvo diversa delimitazione del rischio – le restanti spese legali, e cioe’:
b’) le spese legali sostenute per introdurre una lite nella veste di attore;
b”) le spese legali per resistere ad una domanda non avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito od inadempimento contrattuale;
b”âEuroËœ) le spese legali extragiudiziali;
b””) le spese legali eccedenti il 25% del massimale garantito dalla copertura di r.c..
Nel caso di specie, pertanto, le pattuizioni di polizza concernenti l’assicurazione di tutela legale erano irrilevanti al fine di escludere il diritto dell’assicurato alla rifusione delle spese di resistenza, perche’ non erano quelle pattuizioni a dovere essere applicate.
1.5. Il primo motivo di ricorso va in conclusione rigettato alla luce del seguente principio di diritto:
“se la medesima polizza copra contemporaneamente sia il rischio di responsabilita’ civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 3. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all’assicurato che domandi la n:fusione delle spese di resistenza ai sensi del citato articolo 1917 c.c.”.
2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia.
Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene due censure.
Con una prima censura la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione da essa sollevata.
Con una seconda censura la ricorrente lamenta l’illegittimo rigetto delle proprie istanze istruttorie, intese a dimostrare che l’assicurato gia’ prima della introduzione della domanda di risarcimento aveva saputo, dalla clinica dove lavorava, l’esistenza della pretesa risarcitoria ad essa inviata dal terzo danneggiato.
2.1. Ambedue le censure sono fondate.
E’ la stessa Corte d’appello a riferire che la (OMISSIS) chiese in appello la riforma della sentenza impugnata “nella parte in cui aveva “rigettato le eccezioni di non operativita’ della polizza con particolare riguardo all’intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell’articolo 2952 c.c.” (p. 3, terzo capoverso, della sentenza).
Tuttavia, nell’esaminare l’appello incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice (pp. 4-6 della sentenza), la sentenza impugnata affronta unicamente il tema della inoperativita’ della polizza a causa della reticenza dell’assicurato, ex articolo 1892 c.c., e quello della inoperativita’ della polizza in quanto contenente una clausola “a secondo rischio”.
La sentenza, per contro, tace sull’eccezione di prescrizione, ne’ questa puo’ ritenersi implicitamente rigettata, dal momento che il rigetto della suddetta eccezione avrebbe richiesto l’accertamento in punto di fatto dell’exordium praescriptionis, e l’individuazione in punto di diritto del termine applicabile: considerazioni, l’una e l’altra, introvabili nella sentenza impugnata.
2.2. Per quanto attiene, poi, la seconda censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, rileva il collegio che la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di decadenza dell’assicurato dal diritto ad ottenere l’indennizzo, sollevata dall’assicuratore ex articolo 1892 c.c., affermando che “in alcun modo e’ stata dimostrata dalla compagnia alcuna circostanza o elemento indiziario che potesse far ritenere che l’assicurato avesse gia’ contezza di un proprio comportamento professionale causa di un’eventuale pretesa risarcitoria di un terzo”.
La societa’ odierna ricorrente, tuttavia, aveva domandato sin dal giudizio di primo grado di provare per testimoni, per interrogatorio formale e attraverso l’actio ad exhibendum di cui all’articolo 210 c.p.c., che la clinica nella quale l’assicurato lavorava all’epoca dei fatti lo aveva informato della richiesta risarcitoria ad essa pervenuta da parte del terzo danneggiato, egli aveva altresi’ richiesto una relazione sull’accaduto.
La Corte d’appello ha, quindi, da un lato rigettato l’eccezione ex articolo 1892 c.c. perche’ non provata; e dall’altro rigettato le richieste istruttorie formulate dall’assicuratore ed intese a dimostrare la fondatezza di quell’eccezione.
Cosi’ giudicando, la Corte d’appello ha violato il consolidato principio secondo cui “il giudice non puo’, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta” (cosi’ gia’ Sez. U, Sentenza n. 789 del 29/03/1963, Rv. 261080 01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17981 del 2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14155 dell’8.7.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 8466 del 5.5.2020).
Dalla violazione di tale principio discende la nullita’ della sentenza, per contraddittorieta’ insanabile.
3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1892 e 2697 c.c..
Il motivo ripropone, con piu’ ampia illustrazione, la seconda censura contenuta nel secondo motivo, e resta assorbito dall’accoglimento di quest’ultimo.
4. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; dichiara assorbito il terzo;
(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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