Se la legge prevede come necessario un adempimento per poter accedere ad un beneficio

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 11 luglio 2019, n. 18641.

Massima estrapolata:

In materia tributaria, se la legge prevede come necessario un adempimento per poter accedere ad un beneficio, ed onera la parte di provvedervi, senza indicare il termine entro cui occorre ottemperare, qualora il termine debba ritenersi perentorio, in conseguenza di una lettura sistematica dell’istituto, compete al giudice accertare quando il termine scada, tenendo anche conto della normativa secondaria dettata in materia.

Ordinanza 11 luglio 2019, n. 18641

Data udienza 30 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 2892-2896-2898/2015 R.G. rispettivamente proposti da:
(OMISSIS) (n. 2892/2015), (OMISSIS) snc di (OMISSIS) & (OMISSIS) (n. 2896/2015) e (OMISSIS) (n. 2898/2015) tutti rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS), giusta mandato in calce a ciascun ricorso.
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e’ domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12.
– contro ricorrente –
avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna nn. 1119/2014, 1118/2014 e 1124/2014, tutte depositate il 9 giugno 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

RILEVATO

CHE:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nella qualita’ rispettivamente di legale rappresentante della snc (OMISSIS) il terzo, e di soci gli altri due, impugnano con separati ricorsi gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori redditi nei confronti della societa’ e dei soci (quale reddito di partecipazione alla societa’) per l’anno di imposta 2004. L’accertamento si fondava sulla sottofatturazione di quattro unita’ immobiliari compravendute dalla societa’ situate nel medesimo complesso edilizio oggetto di separato accertamento per l’anno precedente. La Commissione tributaria provinciale di Ravenna accoglieva i ricorsi con tre distinte sentenze, tutte emesse in data 18 gennaio 2010. Appella l’Agenzia delle Entrate. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con tre diverse sentenze, indicate in epigrafe, accoglie gli appelli e condanna gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Ricorrono per cassazione i contribuenti, con tre separati ma identici ricorsi per sette motivi e chiedono l’annullamento della sentenza impugnata. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorsi.

CONSIDERATO

CHE:
1.- Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, poiche’ hanno lo stesso oggetto e si fondano sugli stessi motivi. Infatti nessuna specifica controdeduzione e’ stata proposta dai soci con riferimento alla loro posizione individuale, ma solo con riferimento all’accertamento effettuato ed alle decisioni di merito prese nei confronti della societa’.
2.- Le sentenze impugnate ritengono corretti gli accertamenti relativi all’anno di imposta 2004, oggetto del presente giudizio, in quanto fondati sulla circostanza che e’ verisimile che il prezzo di vendita degli immobili nell’anno 2004 non fosse inferiore rispetto a quello praticato l’anno prima per immobili aventi le medesime caratteristiche, accertato mediante indagini bancarie e consulenza tecnica d’ufficio. Questa argomentazione logica non viene in alcun modo intaccata dai motivi di impugnazione, che si riferiscono tutti all’accertamento relativo ai redditi 2003.
3.- Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’articolo 115 c.p.c. e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) perche’ la sentenza che ha accolto l’appello dell’Agenzia per l’accertamento relativo all’anno di imposta 2003 non ha valutato la circostanza, non contestata dalla controparte, che la documentazione bancaria acquisita in atti era priva della sottoscrizione dei richiedenti il mutuo, ne’ vi erano contratti preliminari di acquisto sottoscritti dagli stessi acquirenti. Onde l’insussistenza del requisito della gravita’, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate.
4.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’articolo 2729 c.c., nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39 comma 2 lettera d) e dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) perche’: l’accertamento si fonda su presunzioni semplici prive di valore giuridico; inoltre la relazione del C.Testo Unico nominato dalla Commissione tributaria nel procedimento relativo all’anno di imposta 2003 non avrebbe valore probatorio perche’ affetta da palesi incongruenze; le perizie di stima effettuate dalla banca ai fini della concessione del mutuo si riferiscono solo a tre immobili su 18; infine la sentenza non esamina le osservazioni di cui sopra mosse in sede di appello.
5.- con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36 nonche’ dell’articolo 132 c.p.c., articoli 111 e 24 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perche’ farebbe del tutto difetto la motivazione della sentenza impugnata.
6.- con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, punto 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, punto 7, articolo 7 statuto dei contribuenti, articolo 112 c.p.c. per omessa esibizione dell’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie, eccezione sollevata in entrambi i gradi del giudizio di merito e non esaminata dai primi giudici.
7.- Il quinto motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) perche’ il giudice di merito non ha valutato l’eccezione di mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie.
8.- il sesto motivo denunzia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 56, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7, comma 5, L. n. 212 del 2000, articolo 7, L. n. 241 del 1990, articolo 3, articolo 112 c.p.c., nonche’ dei principi comunitari (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) perche’ l’accertamento ha considerato il valore normale o venale o di mercato, in violazione della normativa indicata; l’eccezione e’ stata proposta in sede di appello ma non e’ stata valutata dalla CTR.
9.- il settimo motivo, infine, denunzia la violazione degli articoli 23 e 53 Cost. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.) poiche’ la pretesa tributaria non sarebbe coerente con la capacita’ contributiva dei ricorrenti
10.- Tutti i motivi di ricorso colgono solo parzialmente la ratio decidendi delle sentenze impugnate, in quanto non contrastano le ragioni della decisione sull’accertamento relativo all’anno 2004, oggetto del presente giudizio, ma quelle relative all’anno 2003, oggetto di separati procedimenti. Anche se queste ultime hanno costituito un antecedente logico delle sentenze qui impugnate, tuttavia esse si limitano a prendere atto dei precedenti giudizi, ritenendoli convincenti e condivisibili perche’ fondati su presunzioni aventi carattere di gravita’, precisione e concordanza, desunte da dati di comune esperienza e da concreti ed obiettivi elementi, corroborati dalle risultanze delle consulenza tecnica d’ufficio, e non contrastati adeguatamente dai contribuenti. Non colgono nel segno, quindi, le articolate critiche svolte dai ricorrenti nei confronti delle sentenze relative all’anno di imposta 2003, se non nella parte in cui esse siano idonee a denotare un vizio anche delle sentenze oggetto delle presenti impugnazioni.
10.1- Nei limiti in cui in cui e’ consentito in questa sede lo scrutinio dei motivi dei presenti ricorsi (in realta’ relativi all’accertamento per l’anno 2003), che puo’ essere effettuato sommariamente e congiuntamente per tutti i motivi proposti, ritiene la Corte che essi non siano idonei ad evidenziare errori rilevabili in sede di legittimita’ nelle sentenze impugnate in questa sede, che hanno correttamente valutato la valenza dimostrativa delle sentenze relative all’anno di imposta precedente. In particolare:
10.2- I primi due motivi di ricorso in realta’ non denunziano un vizio di violazione di legge ma appaiono piuttosto diretti ad una rivalutazione in fatto del materiale probatorio acquisito, inammissibile in sede di legittimita’
10.3- Il terzo motivo di ricorso e’ infondato perche’ la sentenza impugnata in questa sede e’ sorretta da un percorso logico che consente di desumere perche’ sia stata disattesa ogni contraria prospettazione, senza necessita’ di esaminare analiticamente tutti gli argomenti proposti dalle parti (Cass. n. 2615/2010).
10.4- Il quarto e quinto motivo non consentono di ritenere viziata la decisione qui impugnata, come conseguenza di un vizio evidente della decisione precedente. Infatti, a tacer d’altro, le indagini bancarie su cui si fonda l’accertamento per l’anno 2003 e, indirettamente, quello per l’anno 2004, riguardano persone diverse dai contribuenti, che non risulta se ne siano dolute.
10.5- Neanche il sesto motivo di ricorso puo’ determinare un vizio delle sentenze qui impugnate, perche’ appare diretto ad una rivalutazione in fatto del materiale probatorio acquisito, inammissibile in sede di legittimita’.
10.6- Il settimo motivo, infine, e’ caratterizzato da estrema genericita’.
11.- I ricorsi riuniti pertanto deve essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali e raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.000,00 (quattromila) complessivi. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei ricorrenti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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