Se l’ipotesi di cui all’art. 384 c.p.  sia applicabile al convivente more uxorio

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Ordinanza 17 gennaio 2020, n. 1825

Massima estrapolata:

Deve essere sottoposta alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: se l’ipotesi di cui all’art. 384 c.p., comma 1, sia applicabile al convivente more uxorio

Ordinanza 17 gennaio 2020, n. 1825

Data udienza 19 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ORSI LUIGI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di Cagliari quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di CAGLIARI difensore di fiducia di (OMISSIS) ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 14.5.2019 in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, a seguito di gravame interposto – per quanto in questa sede di interesse – dall’imputata (OMISSIS) avverso la sentenza emessa in data 10.10.2017 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale la predetta e’ stata riconosciuta colpevole e condannata a pena di giustizia in ordine al reato di cui all’articolo 378 c.p. perche’, dopo che (OMISSIS) aveva commesso la contravvenzione e il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 285, articolo 116, comma 13, e articolo 189, commi 1 e 7, (guidava un autoveicolo senza patente di guida e, dopo la collisione tra autoveicoli con feriti, non prestava la prescritta assistenza, in (OMISSIS)) aiutava (OMISSIS) a eludere le investigazioni dell’autorita’ e cio’ in quanto falsamente dichiarava ai Carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente che era lei stessa, e non (OMISSIS), alla guida dell’autoveicolo Ford Fiesta tg. (OMISSIS), coinvolto nella succitata collisione. In (OMISSIS).
2. La sentenza di appello, rilevando contrasto nella giurisprudenza di legittimita’ in ordine alla applicabilita’ dell’articolo 384 c.p., comma 1, al convivente more uxorio e mostrando di non condividere l’orientamento che estende a tale soggetto la scusante o scriminante in parola, purtuttavia ha confermato la responsabilita’ della imputata ricorrente ritenendo non raggiunta la prova dell’esistenza del rapporto more uxorio tra i due imputati. Ha osservato, inoltre, che non risulta rispettato l’onere probatorio a carico di colui che intende avvalersi della causa di non punibilita’, rilevando che la difesa non aveva neanche sollecitato una rinnovazione istruttoria in appello, ancorche’ dalla stessa sentenza risulti che con l’appello era stata chiesta la rinnovazione istruttoria per sentire (OMISSIS), padre del coimputato, sul rapporto intercorrente tra la ricorrente e lo stesso coimputato
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata che con atto del difensore deduce:
3.1. Vizio cumulativo della motivazione e violazione dell’articolo 603 c.p.p. in relazione alla omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale volta ad accertare l’esistenza di un rapporto di convivenza more uxorio della ricorrente con il coimputato (OMISSIS), essendo contraddittoriamente affermato – rispetto alla stessa esposizione dei motivi – che tale rinnovazione non era stata chiesta dalla difesa della imputata.
3.2. Vizio cumulativo della motivazione e inosservanza dell’articolo 384 c.p. in relazione alla ritenuta mancata prova della esistenza di un rapporto more uxorio tra i predetti coimputati, tenuto conto delle allegazioni che documentavano la loro coabitazione (certificato anagrafico, documento di identita’, notifiche relative al procedimento penale), svolgendosi da parte del Giudice di appello una serie di considerazioni sulle dichiarazioni di (OMISSIS) in contraddizione con l’omessa rinnovazione istruttoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva la Corte che la questione sottesa ad entrambi i motivi di ricorso, pregiudiziale rispetto al loro vaglio, e’ la applicabilita’ della causa scriminante o scusante di cui all’articolo 384 c.p., comma 1, al convivente more uxorio.
2. In ordine alla questione sono stati espressi due opposti orientamenti.
2.1. Secondo un primo orientamento prevalente, non puo’ essere applicata al convivente “more uxorio”, resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell’altro convivente, la causa di non punibilita’ operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 384 c.p., comma 1, e articolo 307 c.p., comma 4, i quali non includono nella nozione di prossimi congiunti il convivente “more uxorio” (cfr. Corte Cost. 121 del 2004 e 140 del 2009)(Sez. 5, n. 41139 del 22/10/2010, Migliaccio, Rv. 248903). La decisione, nel solco di Sez. 6 n. 35967 del 28/09/2006, Cantale, Rv. 234862, ha osservato che l’esclusione del convivente more uxorio “manifestamente non si pone in contrasto con i principi di cui all’articolo 3 Cost., avuto anche riguardo a quanto gia’ affermato dalla stessa Corte costituzionale con pronunce nn. 124 del 1980, 39 del 1981, 352 del 19 89, 8 del 1996, 121 del 2004. In particolare, come ribadito dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 121 del 2004 (ud. 10/12/2003); gli articoli 307 e 384 c.p. non includono nella nozione di prossimi congiunti anche il convivente “more uxorio”, oltre il coniuge, finanche separato di fatto o legalmente. Tale assetto normativo non e’ neppure contrario alla Carta costituzionale (in special modo, con riferimento all’articolo 3 Cost.) in quanto esistono, nell’ordinamento, ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell’articolo 29 Cost., mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall’articolo 2 Cost. ai diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto a rendere una identita’ di disciplina rientra nella sfera di discrezionalita’ del legislatore. Ancora piu’ di recente, con sentenza n. 140 del 2009, del resto, il giudice delle leggi ha affermato, riprendendo i principi gia’ espressi, che la convivenza more uxorio e’ diversa dal vincolo coniugale in ragione della diversita’ delle norme di copertura e tale diversita’ giustifica che la legge possa riservare trattamenti giuridici non omogenei. Infatti, se e’ vero che, in relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra i due istituti caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria un’identita’ di disciplina, che la Corte puo’ garantire con il controllo di ragionevolezza, nella specie, l’estensione di cause di non punibilita’ comporta un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti che appartiene primariamente al legislatore. Si tratterebbe, insomma, di mettere a confronto l’esigenza della repressione di delitti contro l’amministrazione della giustizia, da un lato, e la tutela di beni afferenti la vita familiare, dall’altro, ma non e’ detto che i beni di quest’ultima natura debbano avere necessariamente lo stesso peso, a seconda che si tratti della famiglia di fatto o della famiglia legittima, per la quale sola esiste un’esigenza di tutela non solo delle relazioni affettive, ma anche dell’istituzione familiare come tale, di cui elemento essenziale e caratterizzante e’ la stabilita’. Cio’ legittima nel settore dell’ordinamento penale soluzioni legislative differenziate. Per tale essenziale ragione, il contrario orientamento espresso in materia dalla sent. n. 22398 del 22/01/2004, Rv. 229676, citata nel ricorso e rimasta isolata nel panorama giurisprudenziale, appare non condivisibile.
2.2. Due piu’ recenti decisioni hanno espresso un opposto orientamento.
Secondo Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino e altri, Rv. 264630, in tema di favoreggiamento personale, la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 384 c.p., comma 1, in favore del coniuge opera anche in favore del convivente “more uxorio” confutando l’attualita’ dell’opinione espressa dal Giudice delle leggi in ordine alla concezione di famiglia cui fare riferimento e richiamando la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la quale considera la famiglia in senso dinamico, come una formazione sociale in perenne divenire, e non come un istituto statico ed immutabile, essendo irrilevante che il rapporto familiare sia sanzionato dall’accordo matrimoniale; nello stesso solco si e’ posta Sez. 6 n. 11476 del 19/09/2018, Cavassa Samuel, Rv. 275206 che ha affermato che la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 384 c.p.p. e’ applicabile anche nei confronti dei componenti di una famiglia di fatto e dei loro prossimi congiunti, dovendosi recepire un’interpretazione “in bonam partem” che consenta la parificazione, sul piano penale, della convivenza “more uxorio” alla famiglia fondata sul matrimonio, argomentandosi che l’equiparazione ai coniugi dei soli componenti di un’unione civile, prevista dal Decreto Legislativo n. 19 gennaio 2017, n. 6, non esclude l’estensione della causa di non punibilita’ ai conviventi “more uxorio”, trattandosi di soluzione gia’ consentita dal preesistente quadro normativo, oltre che dalla nozione di famiglia desumibile dall’articolo 8 CEDU, ricomprendente anche i rapporti di fatto.
3. Le due decisioni innovative sono state criticate dalla dottrina secondo la quale il discostamento dal precedente consolidato orientamento, innanzitutto, si pone in tensione con le regole generali dell’interpretazione estendendo oltre il dato letterale una norma eccezionale e tassativa quanto ai soggetti che la possono invocare, tanto da far prospettare – all’epoca della prima delle due decisioni – un necessario interpello della Giudice delle leggi o un piu’ auspicabile intervento del legislatore. Con riferimento alla ultima decisione del 2019 e’ stato osservato che la riscrittura giurisprudenziale dell’esimente in parola involge poteri dei quali e’ istituzionalmente affidataria la Corte Costituzionale per superare i limiti che il giudice comune incontra nella “correzione” delle norme.
4. Le critiche della dottrina, peraltro, appaiono in linea con lo specifico orientamento di legittimita’ – riguardante il tema della c.d. inesigibilita’ della condotta, ambito nel quale la prevalente dottrina situa la disposizione in parola – secondo il quale il principio della non esigibilita’ di una condotta diversa – sia che lo si voglia ricollegare alla “ratio” della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l’agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui “umanamente” pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla “ratio” dell’antigiuridicita’ riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell’agente di uniformare la condotta al precetto penale – non puo’ trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilita’ attraverso l'”analogia juris” (Sez. 3, n. 38593 del 23/01/2018, Del Stabile, Rv. 273833).
5. Ove si dovessero, in qualche modo, ritenere superabili il limite letterale e la natura eccezionale della norma in parola, la interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dichiaratamente posta a base dell’orientamento innovativo e l’obiettivo dell’ermeneusi, vanno confrontati – da un lato, come ricordato dalla sentenza Migliaccio – con i ripetuti interventi della Corte Costituzionale che ha ritenuto costituzionalmente non illegittima l’esclusione dal novero dei soggetti indicati dall’articolo 384 c.p., comma 1, con riferimento all’articolo 307 c.p., comma 4, del convivente di fatto giustificando il diverso trattamento delle diverse situazioni e non costituendo l’estensione una soluzione costituzionalmente necessaria; dall’altro, con la decisione espressa dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo nel caso Van der Heijden v. Netherlands del 3 aprile 2012 che ha escluso la violazione dell’articolo 8 CEDU laddove la legislazione interna costringa una persona a testimoniare nell’ambito di procedimenti penali a carico del convivente senza conferirle la facolta’ di astensione riconosciuta invece al coniuge e al convivente registrato. Con tale ultima decisione, si e’ annotato, la Corte di Strasburgo, seguendo la dottrina del margine di apprezzamento riservato agli Stati, ha in qualche misura fornito argomenti per sostenere la non irragionevolezza di trattamenti differenziati fra coniugi e conviventi, quantomeno nel settore processuale.
6. La dichiarata interpretazione valoriale a sostegno della innovazione deve, inoltre, confrontarsi con quanto emerge dal piu’ recente intervento legislativo del Decreto Legislativo n. 6 del 2017, conseguente alla c.d. legge Cirinna’ del 2016 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”), con il quale si e’ ampliata la cerchia dei “prossimi congiunti” per ricomprendervi i soggetti uniti civilmente e non anche i conviventi di fatto. A tal proposito, la dottrina ha osservato che quella compiuta dal legislatore delegato del 2017 nell’ammodernare il concetto di prossimita’ con il riferimento alla sola parte dell’unione civile, e’ stata una scelta ben precisa – e non una svista involontaria – derivante dal limitato oggetto della delega legislativa, che non lasciava all’esecutivo alcun margine per includere anche i conviventi more uxorio nell’articolo 307 c.p., comma 4.
7. Ritiene, pertanto, il Collegio che il rilevato contrasto giurisprudenziale – che esplicita l’emersione di questioni che coinvolgono lo stesso esercizio della funzione nomofilattica in rapporto ai suoi presupposti, contenuti e limiti – impone di sottoporre alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: “se l’ipotesi di cui all’articolo 384 c.p., comma 1, sia applicabile al convivente more uxorio”.
8. Il ricorso deve, pertanto essere rimesso – ai sensi dell’articolo 618 c.p.p., comma 1, – alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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