Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2021| n. 33566.
Se il pagamento viene effettuato con assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo. Infatti, la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”. Tuttavia, poiché l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo. Spetta invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento.
Ordinanza|11 novembre 2021| n. 33566. Se il pagamento viene effettuato con assegni di conto corrente
Data udienza 10 giugno 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Mancato pagamento del prezzo a mezzo assegno – Effetto liberatorio con la riscossione della somma – Consegna del titolo di pagamento pro solvendo – Prova presuntiva – Prova del mancato incasso a carico del creditore – Rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28884-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1931/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 24.7.2015 (OMISSIS) evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Modena (OMISSIS), esponendo -per quanto qui ancora rileva- di aver venduto fiduciariamente a quest’ultimo un terreno sito in Vieste, con soprastanti fabbricati, al prezzo di Euro 120.000, di cui Euro 30.000 versati con assegno circolare ed Euro 90.000 versati con assegno bancario indicato in atto di vendita. L’attore deduceva che detto secondo titolo non era mai stato incassato e chiedeva quindi al Tribunale di condannare il convenuto al pagamento della somma di Euro 90.000 portata nel titolo dal medesimo mai onorato.
Nella resistenza del convenuto, il Tribunale rigettava la domanda.
Interponeva appello avverso detta decisione il (OMISSIS) e la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, n. 1931/2019, accoglieva la domanda, sul presupposto che il pagamento eseguito mediante assegno bancario avrebbe efficacia estintiva del debito solo al momento dell’incasso del titolo, che nella specie non sarebbe stato dimostrato dall’acquirente, appellato.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.
ACCOGLIMENTO del secondo motivo del ricorso con assorbimento del primo.
(OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) invocando, per quanto ancora rileva, la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 90.000, dovuta come saldo prezzo in base al contratto di compravendita di alcuni immobili siti in Vieste, stipulato tra le parti in data 1.8.2012, nel quale era stato previsto il pagamento del corrispettivo, pari ad Euro 120.000, mediante consegna di un assegno circolare per Euro 30.000 e di un assegno bancario per Euro 90.000. La domanda, respinta dal Tribunale di Modena in prime cure, e’ stata accolta dalla Corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione di prime cure, con la sentenza impugnata, n. 1931/2019, sul presupposto che il venditore avesse dato quietanza, in atto di vendita, della ricezione di un assegno bancario, e non quindi della somma di denaro indicata da tale titolo. Secondo la Corte bolognese, in aderenza al precedente n. 17749/2009 di questa Corte, il pagamento del debito mediante assegno bancario spiegherebbe efficacia estintiva solo al momento dell’incasso del titolo, che non sarebbe stato provato dall’acquirente (OMISSIS).
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) affidandosi a due motivi, tra i quali va preliminarmente scrutinato, ed accolto, il secondo, con il quale egli contesta che la Corte territoriale non abbia rilevato che, quando nel contratto e’ prevista una quietanza di pagamento mediante consegna di assegno bancario, grava sull’accipiens (e quindi, in questo caso sul (OMISSIS)) l’onere di dimostrare il mancato incasso del titolo.
La censura e’ fondata, in quanto proprio il precedente invocato dalla Corte felsinea afferma che “In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volonta’ delle parti, “pro solvendo”; tuttavia, poiche’ l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilita’ del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, e’ sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17749 del 30/07/2009, Rv. 609903).
Il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza, in atti del giudizio, della prova dell’accordo simulatorio allegato in prime cure dal (OMISSIS), e’ assorbito dall’accoglimento della seconda censura”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
In prossimita’ dell’adunanza camerale il controricorrente ha depositato memoria, il cui contenuto non offre argomenti nuovi rispetto al contro ricorso, essendo meramente reiterativa dello stesso.
Il secondo motivo di ricorso, pertanto, dev’essere accolto, con assorbimento del primo, cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, pertanto, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Bologna, in differente composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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