Se il dispositivo della sentenza con la quale si rigetta l’appello non viene letto in udienza

Corte di Cassazione, sezione seconda civile,
Sentenza 5 ottobre 2020, n. 21257.

È nullo il verbale di accertamento della polizia municipale per il superamento dei limiti di velocità se il dispositivo della sentenza con la quale si rigetta l’appello non viene letto in udienza.

Sentenza 5 ottobre 2020, n. 21257

Data udienza 10 ottobre 2019

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Eccesso di velocità – Verbale di accertamento della polizia municipale – Dispositivo della sentenza con la quale si rigetta l’appello – Mancata lettura in udienza – Nullità del verbale – Introduzione del cosiddetto processo a tre riti (Dlgs 150/2011)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19227-2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE ZOLA PREDOSA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO GIOIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 98/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 12/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica;
udienza del 10/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilita’ del secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.1.Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 12.1.2017, rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) nei confronti del Comune di Zola Predosa avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna N. 2806/2012, che aveva rigettato l’opposizione avente ad oggetto il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Predosa per il superamento dei limiti di velocita’.
2.Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di sei motivi;
2.1.Ha resistito con controricorso il Comune di Bavaglia.
2.3.Il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Corrado Mistri, ha chiesto il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 429 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il tribunale non avrebbe letto il dispositivo in udienza ma erroneamente trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.1.Il motivo e’ fondato.
1.2. Il presente giudizio e’ iniziato dopo l’entrata in vigore (in data 6 ottobre 2011) del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, essendo stata notificato il verbale in data 31.12.2011.
1.3.L’articolo 6, comma 1 stabilisce che “le controversie previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 22 (opposizione ad ordinanza-ingiunzione), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.
1.4.Come affermato da questa Corte, e’ vero che detto articolo 6 non contiene una specifica disposizione, nel senso della espressa previsione, a pena di nullita’ (tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d’appello), della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo; tuttavia, per effetto della regola generale dell’applicabilita’ alle suddette controversie del rito del lavoro, salva espressa eccezione, non e’ dubitabile che la previsione della lettura del dispositivo si applichi anche nei giudizi d’appello (Cassazione civile sez. II, 04/01/2018, n. 72).
1.5.L’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, infatti, dispone, al comma 1, che “nelle controversie disciplinate dal Capo 2 (rubricato Delle controversie regolate dal rito del lavoro, tra cui appunto le opposizioni ad ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 6), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l’articolo 413 c.p.c., articolo 415 c.p.c., comma 7, articoli 417,417-bis e 420-bis c.p.c., articolo 421 c.p.c., comma 3, articoli 425, 426 e 427 c.p.c., articolo 429 c.p.c., comma 3, articolo 431 c.p.c., commi 1, 2, 3, 4 e 6, articolo 433 c.p.c., articolo 438 c.p.c., comma 2, e articolo 439 c.p.c.”. Il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili, in mancanza appunto della previsione in contrario, le altre disposizioni per le controversie in materia di lavoro dettate dal codice di rito, tra le quali, appunto quelle di cui all’articolo 429, comma 1, e articolo 437, comma 1, che – rispettivamente per il giudizio di primo grado e per quello d’appello – dispongono che il giudice pronunci sentenza dando lettura del dispositivo nell’udienza di discussione.
1.6.Orbene, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 2, la nullita’ insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, in quanto si traduce nel difetto di un requisito correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio che connotano tale rito e soprattutto di immutabilita’ della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione (Cass. n. 13165 del 2009; v. anche Cass. 25305 del 2014).
1.7. In relazione al motivo accolto, la sentenza va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato.
2. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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