Se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza)  civile, Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9650.

La massima estrapolata:

In tema di giudizio di appello, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di novanta giorni stabilito dall’art. 163 bis c.p.c., a cui rinvia l’art. 359 c.p.c., l’atto di citazione è, ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.p.c., affetto da nullità, la quale, se non rilevata d’ufficio dal giudice e non sanata, in ipotesi di contumacia dell’appellato determina la nullità della sentenza.

Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9650

Data udienza 21 novembre 2019

Tag – parola chiave: Impugnazioni civili – Appello – Citazione di appello – In genere atto di citazione in appello – Assegnazione di termine a comparire inferiore a 90 giorni – Nullità – Contumacia dell’appellato e omesso rilievo officioso – Conseguenze – Nullità della sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29990-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 404/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata il 11/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) srl, in persona del l.r., convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo (OMISSIS) per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 3.300,00, quale quota parte del corrispettivo vantato per l’esecuzione di opere commissionategli, giusta contratto di appalto 27-5-2011, nell’ambito di lavori di urbanizzazione primaria.
(OMISSIS) si costitui’ e, preliminarmente, eccepi’ sia l’operativita’ della clausola compromissoria prevista dall’articolo 32 del regolamento contrattuale (con conseguente devoluzione della controversia al collegio arbitrale) sia l’incompetenza per valore del Giudice adito, in ragione della spiegata riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna della societa’ attrice al pagamento della somma di Euro 34.781,25 a titolo di penale per il ritardo sul termine di completamento dei lavori; nel merito sostenne di non dovere alcuna somma.
Con ordinanza 13-2-2017 l’adito Giudice di Pace, rilevato che la domanda riconvenzionale era sottratta -ex articolo 7 c.p.c., comma 1 – alla sua competenza per valore, con conseguente devoluzione al Tribunale civile di Trapani, e che le parti avevano inserito all’articolo 32 del contratto di appalto una clausola compromissoria in base alla quale qualsiasi controversia derivante dal contratta era devoluta ad un Collegio arbitrale, ha disposto la separazione della causa riconvenzionale dalla causa principale e dichiarato la propria incompetenza a conoscere della riconvenzionale in favore del Tribunale di Trapani e la competenza arbitrale in ordine alla causa principale, disponendo 60 gg per la rispettiva riassunzione e dichiarando compensate le spese di lite.
Con sentenza 404/2018 dell’11-4-2018 il Tribunale di Trapani, nella contumacia della (OMISSIS) srl, in accoglimento del gravame proposto da (OMISSIS), ha annullato il capo di detta ordinanza relativo alle spese, condannando la (OMISSIS) srl al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio; in particolare il Tribunale, dopo avere evidenziato l’ammissibilita’ del gravame in quanto relativo alla sola statuizione delle spese, ha rilevato che il Giudice di Pace aveva dichiarato le stesse compensate senza esplicitare alcuna ragione, sicch non sussistendo effettivamente alcun motivo di compensazione tra quelli previsti dall’articolo 92 c.p.c. ratione temporis vigente, doveva essere applicato il criterio della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c., con conseguente condanna della societa’ appellante
Avverso detta sentenza (OMISSIS) srl propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, e’ stata ritualmente notificata.

CONSIDERATO

che:
Con l’unico motivo la ricorrente, denunziando violazione dell’articolo 163 bis c.p.c., comma 1, e articolo 164 c.p.c., comma 1, sostiene che l’appellante Michele (OMISSIS) non abbia rispettato il disposto di cui all’articolo 163 bis c.p.c., comma 1, che impone il rispetto del termine di gg liberi 90 per comparire, compresi tra quello di notifica dell’atto di citazione e quello nominale di comparizione fissato nello stesso atto di citazione.
Il motivo e’ fondato, non essendo stato rispettato nel giudizio di appello il termine minimo a comparire di 90 gg di cui all’articolo 163 bis c.p.c., richiamato per il giudizio di appello dall’articolo 359 c.p.c. (atto di appello notificato in data 11-4-2017; citazione a comparire per l’udienza del 77-2017; termine a comparire 86 gg.), con conseguente nullita’ della citazione (articolo 164 c.p.c., comma 1), non rilevata dal Giudice e non sanata, stante la contumacia della parte appellata.; siffatta nullita’ della citazione si traduce in nullita’ della sentenza, che pertanto deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Trapani, in persona di diverso magistrato, affinche’ disponga la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio, come previsto dall’articolo 164 c.p.c., comma 2, e proceda quindi ad un nuovo esame della controversia.
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Trapani, in persona di diverso magistrato

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Trapani, in persona di diverso magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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