Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 5 novembre 2018, n. 6248.
La massima estrapolata:
L’autonomia delle schede valutative riferite a periodi diversi della carriera del militare non consente di far discendere automaticamente, dalla difformità dei giudizi espressi dalle autorità valutatrici succedutesi, l’inattendibilità dei giudizi aventi eventualmente connotazione peggiorativa.
Sentenza 5 novembre 2018, n. 6248
Data udienza 26 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4238 del 2012, proposto dal signor Em. La Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Fi. Ta., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione I, n. 2021 del 16 dicembre 2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2018 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato An. Fi. Ta. e l’Avvocato dello Stato Vi. Ce.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, ispettore dell’Arma dei carabinieri in servizio presso il Comando provinciale di Salerno, espone che il Ministero della Difesa, a seguito del decreto n. 72 del 29 maggio 2009 di accoglimento di un ricorso gerarchico (ritenuto fondato per il periodo di formazione della scheda valutativa, ma non per quanto riguarda l’insussistenza del rapporto di armonia e consequenzialità tra le varie parti del documento), ha redatto una nuova scheda valutativa n. 58 per il periodo dall’8 settembre 2007 al 23 giugno 2008 in modo identico a quella annullata.
Il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza 16 dicembre 2011, n. 2021, ha respinto il ricorso giurisdizionale proposto dal signor La Ca. per l’annullamento della scheda valutativa per Ruolo Marescialli (n. 58) redatta nei confronti del ricorrente per il periodo dall’8.9.2007 – al 23.6.2008, nelle parti in cui le qualità “impegno ed esemplarità “, “capacità di impiego dei dipendenti”, “capacità gestionale”, “motivazione al lavoro” e “predisposizione al comando” sono state giudicate “molto buone” e nella parte in cui è stata attribuita la qualifica finale “superiore alla media”, nonché del decreto n. 72 del 29.5.2009 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, nella parte in cui è indicato che nella redazione della già annullata scheda valutativa n. 58 è stato rispettato il prescritto rapporto di armonia e consequenzialità tra le varie parti del documento.
Di talché, l’interessato ha proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi di impugnativa:
Erroneità dell’impugnata sentenza, erronea e incongrua valutazione della situazione di fatto, illogicità e contraddittorietà . Eccesso di potere per genericità ed insufficienza della motivazione. Illegittimità per violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Dalla sentenza impugnata, non si evincerebbe nulla circa l’eccepita non rispondenza ai caratteri di “armonia” e “consequenzialità ” fra le varie parti dell’impugnata scheda valutativa.
Le istruzioni sui documenti caratteristici delle Forze Armate prescriverebbero che “ogni autorità nell’attribuire la qualifica finale deve assicurarsi che vi sia il necessario rapporto di armonia e consequenzialità fra essa ed i giudizi espressi” e l’appellante avrebbe evidenziato che taluni giudizi riferiti a singole qualità sarebbero, pur nella loro positività, inconciliabili con quelli riferiti alle altre qualità ed ancor di più incongrui se raffrontati con il giudizio complessivo finale.
In particolare, il giudizio “molto buono” riferito a “impegno ed esemplarità “, “motivazione al lavoro”, “capacità gestionale”, “capacità di impiego dei dipendenti” non potrebbe armonizzarsi con il giudizio di “ottimo” riferito a “capacità formativa”, “valore operativo o apporto professionale”, “affidabilità ” e “rendimento” ed al giudizio complessivo finale dove si dà atto di “un rendimento costantemente di elevato livello”.
La scheda valutativa, di conseguenza, sarebbe disarmonica e non consequenziale tra le sue varie parti.
Nel periodo oggetto di valutazione, l’appellante sarebbe emerso nettamente per qualità e rendimento eccezionali, tanto da essere considerato meritevole di poter direttamente collaborare con l’Autorità Giudiziaria; in sostanza, vi sarebbero stati tutti i presupposti per attribuire al Sottufficiale la qualifica di “eccellente” anziché quella di “superiore alla media”.
Dalla sentenza non si rileverebbero le motivazioni per le quali per talune capacità, per loro natura non suscettibili di variazione in quanto attinenti alla peculiarità dell’essere, siano mutati i giudizi in modo tale da pervenire ad una variazione in pejus della qualifica finale.
Lo stesso revisore della scheda valutativa, nel revisionare quella relativa all’anno successivo, avrebbe concordato con il nuovo compilatore l’assegnazione della qualifica di “eccellente”
L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
Il signor La Ca. ha prodotto altra memoria afferente, peraltro, a questioni relative ad una precedente scheda valutativa ed ad un contenzioso diverso sia pure soggettivamente connesso.
All’udienza pubblica del 26 giugno 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
L’appellante, sostanzialmente, si duole dell’attribuzione, con la scheda valutativa contestata, della qualifica finale di “superiore alla media” anziché di “eccellente”.
Il “bene della vita” cui aspira, infatti, è il conseguimento della qualifica apicale ed in tale aspirazione risiede il suo interesse all’azione.
La qualifica di “superiore alla media” è attribuita al militare che emerga sulla media per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento, mentre la qualifica di “eccellente” è attribuita al militare che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire al militare le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono.
2.1. Il Collegio, in primo luogo, ritiene che sia un assunto del tutto indimostrato la considerazione secondo cui, nel periodo oggetto di valutazione, l’appellante sarebbe emerso nettamente per qualità e rendimento eccezionali, tanto da essere considerato meritevole di poter direttamente collaborare con l’Autorità Giudiziaria. In sostanza, secondo la prospettazione dell’appellante, vi sarebbero stati tutti i presupposti per attribuire al Sottufficiale la qualifica apicale di “eccellente” anziché quella immediatamente successiva di “superiore alla media”.
Il potere di valutazione attribuito agli organi competenti (compilatore e revisori) è connotato da ampia discrezionalità tecnica e, come tale, può essere sindacato in sede giurisdizionale di legittimità unicamente sotto il profilo della coerenza e logicità, sulla base di quanto emerge dalla documentazione caratteristica.
Ne consegue che affermare sic et simpliciter la sussistenza di tutti i presupposti per attribuire all’interessato la qualifica apicale di “eccellente” costituisce un assunto privo di rilievo, né può assumere dirimente valore l’assegnazione ad un ufficio di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, che può essere giustificato da una pluralità di ragioni, dal quale non può derivare, come in una sorta di automatismo, l’attribuzione del giudizio di eccellenza.
2.2. Il nucleo centrale delle censure proposte dal signor La Ca. riguarda la prospettata incongruità ed incoerenza di taluni giudizi riferiti alle singole qualità rispetto a quelli riferiti ad altre. In particolare, l’appellante ha rappresentato come il giudizio di “molto buone” riferito alle voci “impegno ed esemplarità “, “motivazione al lavoro”, “capacità gestionale “, “capacità di impiego dei dipendenti” e “predisposizione al comando” non potrebbero armonizzarsi con il giudizio di “ottimo” attribuito alle voci “capacità formativa”, “valore operativo o apporto professionale”, “affidabilità ” e “rendimento”.
Il Collegio, in proposito, condivide le pertinenti argomentazioni formulate dal giudice di primo grado secondo cui “occorre evidenziare che la stessa autonoma previsione di voci valutative distinte, concernenti diversi profili della professionalità del militare valutato, legittima la formulazione, per ciascuna di esse, di giudizi non coincidenti”.
In altri termini, è tautologico che, a fronte di una pluralità di distinte voci valutative, ognuna delle quali rappresentativa di un particolare profilo del servizio prestato nel periodo di riferimento dal militare, il valutatore possa formulare giudizi diversi e non identici sulle specifiche qualità .
Diversamente opinando, infatti, non vi sarebbe alcuna necessità di procedere all’analitica attribuzione di una pluralità di giudizi sulle molteplici voci inerenti la professionalità del militare, essendo sufficiente, ove si reputasse che i singoli giudizi debbano essere tra loro identici, un unico e complessivo giudizio sulle stesse.
Pertanto, non può individuarsi alcuna disarmonia tra il giudizio di “molto buone” attribuito a certe voci ed il giudizio di “ottime” attribuito ad altre voci, rientrando la possibile difformità di giudizi nella fisiologica attività valutativa.
L’illegittimità, di contro, potrebbe derivare da un travisamento del fatto o da una manifesta illogicità del giudizio riferito alla singola voce che, nel caso di specie, non sono stati dimostrati non essendo stata comprovata la asserita inconciliabilità tra i singoli giudizi.
Né la valutazione complessiva finale, in cui si dà atto di “un rendimento costantemente di elevato livello” può ritenersi disarmonica con i singoli giudizi riferiti alle diverse voci e, anzi, il giudizio conclusivo di “superiore alla media” sembra essere coerente con le analitiche valutazioni compiute.
La presenza di giudizi non tutti al massimo livello, infatti, avrebbe determinato l’irragionevolezza di un giudizio conclusivo di “eccellente”, mentre appare molto più coerente e rispondente ai canoni di armonia e consequenzialità che ai singoli giudizi attribuiti ed alla attestazione di “un rendimento costantemente di elevato livello” (non di un rendimento eccezionale) sia stato fatto conseguire non il giudizio conclusivo apicale, ma quello immediatamente successivo di “superiore alla media”.
In definitiva, da quanto considerato emerge che, a differenza di quanto prospettato, non è manifestamente illogica l’attribuzione di un giudizio conclusivo che, pur molto positivo, non raggiunge il livello di eccellenza, in quanto non è stato affatto provato che, nel periodo di riferimento, il militare sia emerso nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire che abbia mostrato qualità tanto spiccate ed un rendimento di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono.
2.2.3. Infine, deve ribadirsi quanto già considerato dal giudice di primo grado in ordine al fatto che l’autonomia delle schede valutative riferite a periodi diversi della carriera del militare non consente di far discendere automaticamente, dalla difformità dei giudizi espressi dalle autorità valutatrici succedutesi, l’inattendibilità dei giudizi aventi eventualmente connotazione peggiorativa.
3. L’appello, in definitiva, è infondato e deve essere di conseguenza respinto.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’appellante ed a favore dell’amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’amministrazione appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Troiano – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere, Estensore