Il presupposto dell’azione avverso silenzio rifiuto ex art. 31, c.p.a.

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 5 novembre 2018, n. 6252.

La massima estrapolata:

Presupposto sostanziale dell’azione avverso silenzio rifiuto ex art. 31, c.p.a., è la sussistenza di un obbligo giuridico di provvedere mediante l’avvio di un procedimento amministrativo volto all’adozione di un atto tipizzato; ai fini dell’ammissibilità del ricorso è altresì necessario avervi interesse, sia nel senso di essere titolari di una posizione soggettiva meritevole di tutela cui è correlato l’obbligo di provvedere, sia in quello di poter trarre una qualche utilità dalla decisione giurisdizionale.

Sentenza 5 novembre 2018, n. 6252

Data udienza 26 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8330 del 2017, proposto da:
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato An. Mo., con domicilio eletto presso lo studio del dott. Al. Pl., in Roma, via (…);
contro
Ditta Ve. Gi., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pi. Qu. e Lu. Qu., con domicilio eletto presso lo studio del dott. Al. Pl. in Roma, via (…);
nei confronti
Comune di Taranto, Regione Puglia non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce Sezione Terza n. 01582/2017.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ditta Ve. Gi.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018 il Cons. Silvia Martino;
Uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Lu. Ve. (su delega dell’avvocato An. Mo.) e Lu. Qu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ditta Ve. Gi. adiva il T.a.r per la Puglia, sezione di Lecce, per far accertare l’illegittimità del silenzio – rifiuto serbato dall’A.R.P.A. Puglia (Dipartimento Provinciale di Taranto) sulla richiesta di parere da essa presentata con nota del 3 febbraio 2017, in relazione al progetto di “Messa in sicurezza, recupero ed eliminazione delle interferenze con l’adiacente discarica, di cava di tufo calcarenitico realizzata nel Comune di Taranto in località (omissis)” (trasmesso unitamente a tale istanza).
Domandava altresì che fosse ordinato all’A.R.P.A. di evadere la predetta richiesta di parere con l’adozione di un provvedimento espresso nel termine di trenta giorni e con contestuale nomina di un commissario ad acta per l’eventuale protrarsi del silenzio oltre il termine stabilito dal T.a.r..
All’uopo, premetteva che, come risultante dalla nota della Regione Puglia “Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica – Servizio Attività Estrattive” prot. n. 977 del 27 gennaio 2017:
– con nota prot. 52015 del 30 marzo 2016 (in ordine all’istanza del 12 febbraio 2016, presentata dalla ditta Ve., per l’apertura di una cava di calcarenite nel Comune di Taranto, in località (omissis)), il Comune di Taranto aveva comunicato “l’improcedibilità della richiesta di ampliamento della cava stante la mancata ottemperanza da parte della ditta Ve. Gi. a quanto richiesto con D.D. n. 27 del 30/01/2015, unita all’attuale contesto ambientale fortemente compromesso a causa della mancata gestione sia del percolato, che del biogas relativo all’adiacente discarica, risultando la stessa non presidiata, priva di sorveglianza e controllo, di fatto estremamente deteriorato rispetto a quello in cui si inseriva il progetto di ampliamento già valutato e culminato col giudizio negativo di compatibilità ambientale di cui alla citata D.D. n. 27/2015”, evidenziando, altresì, che, al punto 3 della citata D.D. n. 27/2015, veniva imposto al proponente di presentare “entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 37/85, apposito piano di Ripristino dello stato di tutti gli interventi realizzati senza la preventiva Valutazione di Impatto ambientale e senza autorizzazione all’esercizio, ivi compresa la ricostituzione del setto di separazione con l’adiacente area denominata Va. (omissis) del Lotto (omissis), autorizzata a Discarica per Rifiuti Speciali non pericolosi dalla Regione Puglia, con provvedimento n. 384/2008, e di proprietà della Ditta Ve. Spa, con il parere di ARPA Puglia e della Provincia di Taranto – Settore Ecologia e Ambiente (ora Autorità Competente per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della L.R. n. 3/2014)”;
– avverso il suddetto provvedimento del Comune di Taranto (di improcedibilità dell’istanza di compatibilità ambientale), la ditta Ve. presentava ricorso al medesimo T.a.r. che con ordinanza n. 833/2016, respingeva l’istanza cautelare incidentalmente formulata (sul rilievo che “la Determina Dirigenziale n° 27 del 30/1/2015 (rimasta inoppugnata), con cui il Comune di Taranto (in esito al procedimento di V.I.A.) ha già espresso un giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Ditta ricorrente di coltivazione in ampliamento della cava di tufo calcarenitico di che trattasi, al punto 3) onerava il proponente di presentare alla Regione Puglia apposito piano di ripristino dello stato dei luoghi di tutti gli interventi abusivamente realizzati (ivi compresa laricostituzione del setto di separazione con l’adiacente discarica di rifiuti speciali non pericolosi) corredato dal parere di A.R.P.A. Puglia e della Provincia di Taranto e al punto 4) prescriveva che fosse data tempestiva comunicazione al Comune di Taranto dell’avvenuta messa in pristino dello stato dei luoghi (previamente autorizzata), sicché, non essendo stata rilasciata l’autorizzazione regionale relativa al piano di ripristino dello stato dei luoghi di tutti gli interventi abusivamente realizzati dalla Ditta Ve. Gi. (corredata dai prescritti pareri dell’A.R.P.A. Puglia e della Provincia di Taranto), e non essendo stato conseguentemente eseguito e comunicato al Comune di Taranto l’intervento di messa in pristino dello stato dei luoghi e di risoluzione delle interferenze con l’adiacente discarica, si ritiene corretta l’impugnata decisione del Comune intimato espressa in relazione alle proprie attribuzioni in materia di V.I.A.”).
La citata nota della Regione Puglia – “Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica – Servizio Attività Estrattive” prot. n. 977 del 27 gennaio 2017 proseguiva evidenziando che:
– “la ditta Ve. Gi. ha presentato istanza (terza istanza), corredata da elaborati cartografici del progetto e relazione tecnica, agli atti di questo ufficio con prot. AOO_089_0008810 del 13.07.2016, per la “Messa in sicurezza, recupero ed eliminazione delle interferenze con adiacente discarica, di cava di tufo calcarenitico realizzata nel Comune di Taranto sez. (omissis), località (omissis)”;
– “il Servizio scrivente, con prov. n. 9 del 17/08/2016, ha autorizzato e diffidato la ditta Ve., ai fini tecnico-minerario, alla [… ] messa in sicurezza, recupero ed eliminazione delle interferenze con adiacente discarica, di cava di tufo calcarenitico, come da suddetto progetto agli atti”;
– “con comunicazione ns. 10435 del 21/10/2016 la ditta Ve. comunicava “[… ] che i lavori di messa in sicurezza, recupero ed eliminazione delle interferenze con l’adiacente discarica della cava esistente ed ubicata in Taranto, loc. (omissis), […] come da progetto trasmesso in data 13.07.2016, ivi compresa la ricostruzione del setto di separazione tra l’area di cava e la vasca (omissis) del lotto (omissis) della discarica […] sono terminati in data 11.10.2016″”.
La citata nota regionale prot. n. 977 del 27 gennaio 2017, preso (altresì ) atto delle note di sollecito della ditta Ve. del 17 novembre 2016 e del 6 dicembre 2016, quest’ultima a firma del legale incaricato, concludeva che:
“In via preliminare, si ricorda che il Servizio Attività estrattive, in via generale, è competente ad approvare il “piano di ripristino dello stato dei luoghi” solo nelle aree interessate da un’attività estrattiva, autorizzata od abusiva. Occorre precisare, pertanto, che il progetto di Messa in sicurezza, recupero ed eliminazione delle interferenze con adiacente discarica, di cava di tufo calcarenitico realizzata nel Comune di Taranto sez. (omissis), località (omissis), avente prot. AOO_089_0008810 del 13.07.2016, è stato vagliato ed approvato dal Servizio scrivente, solo ai fini minerari, relativamente alle aree interessate dallo scavo abusivo, uniche aree soggette alla competenza dell’Ufficio scrivente. Tale progetto, dunque, come ha ricordato più volte nelle sue comunicazioni (prot. 81671/2016 e 121399/2016) il Comune di Taranto, è vincolato al parere dell’ARPA e della Provincia, in particolare con riguardo ai setti di separazione, lato discarica, con i lotti 1 (lotto in ampliamento della discarica – confine est) e 2 (e con la discarica in esercizio, attualmente in stato di sequestro – lato nord), in quanto aree non sottoposte alla competenza dello scrivente”.
La società, in data 3 febbraio 2017, formulava quindi richiesta di parere sul predetto progetto ad A.R.P.A. Puglia – D.A.P. di Taranto ed alla Provincia di Taranto, istanza riscontrata dalla (sola) Provincia di Taranto con nota in data 8 marzo 2017, secondo cui “la missiva di che trattasi non indica quale procedimento l’istante voglia attivare presso questo Ufficio, il quale […] non ha alcuna competenza in materia mineraria”, rimettendosi quindi alle determinazioni del Servizio minerario regionale in quanto “autorità competente”.
Viceversa, l’A.R.P.A. Puglia, nonostante il sollecito ad esprimere il parere di competenza non aveva fornito riscontro alcuno alla suddetta richiesta di parere del 3 febbraio 2017.
2. Nella resistenza dell’Agenzia regionale per l’ambiente, il T.a.r. accoglieva il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’ente intimato di provvedere esplicitamente sull’istanza di parere presentata dalla ditta ricorrente e conseguentemente ordinando all’A.R.P.A. Puglia – D.A.P. Taranto di adempiere a tale obbligo entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, ovvero dalla sua notificazione (se anteriore).
3. La sentenza è appellata dall’A.R.P.A. Puglia, che deduce:
1) Inammissibilità del ricorso.
Con determina dirigenziale regionale n. 9 del 17.8.2016, la ditta Ve. ha ottenuto l’autorizzazione a realizzare tutte le opere previste dal piano di ripristino e messa in sicurezza.
Le opere sono state completamente realizzate. Pertanto, l’interesse della ditta ad ottenere il parere di A.R.P.A. sul progetto allegato all’istanza del 3.2.17 deve ritenersi insussistente in quanto il progetto di messa in sicurezza risulta allo stato autorizzato per effetto della suddetta determina dirigenziale n. 9/2016, ancorché la stessa non abbia tenuto conto della prescrizione di cui alla determina del Comune di Taranto n. 27/15 e di quella richiamata nella nota del medesimo di Comune in data 30.3.2016.
In sostanza, il rilascio dell’atto autorizzativo ha concluso il procedimento nel quale avrebbe dovuto essere dato l’apporto consultivo dell’amministrazione intimata.
L’Agenzia prosegue evidenziando che, semmai, la ditta Ve. avrebbe dovuto impugnare la nota del Servizio attività estrattive della Regione del 27.01.2017, laddove viene sostenuto che il progetto di messa in sicurezza e recupero è vincolato al parere di A.R.P.A. e della Provincia di Taranto.
Il citato atto regionale, reintroducendo la prescrizione sull’obbligatorietà dell’apporto consultivo di A.R.P.A., relativamente ad opere già completate, avrebbe modificato gli effetti autorizzativi della determinazione n. 9/16, incidendo negativamente sulla posizione dell’impresa.
In ogni caso, sarebbe inammissibile la pretesa di imporre all’Agenzia il rilascio di un parere postumo il quale, semmai, avrebbe dovuto essere reso prima dell’avvio dei lavori, nell’ambito della procedura autorizzativa del Piano di ripristino e messa in sicurezza.
L’amministrazione intimata sottolinea peraltro di non avere mai ricevuto il suddetto Piano nelle more della relativa approvazione, così come risulta dalla propria nota dell’11.08.16 n. 48630, comunicata anche all’impresa, la quale, ciononostante, ha avviato e completato i lavori.
L’Agenzia ricorda altresì che, con nota del 31.8. 2016 del Comune di Taranto, inviata anche all’appellata, è stato chiesto alla Regione Puglia di sospendere gli effetti dell’autorizzazione n. 9/16, allo scopo di acquisire il parere di A.R.P.A..
Sarebbe quindi l’odierna appellante ad avere precluso l’esercizio del potere consultivo dell’Agenzia regionale, nell’ambito procedimento autorizzativo, non inviando tempestivamente il progetto così come espressamente richiesto. E’ poi solo dopo il completamento delle opere che si è attivata per il rilascio del parere postumo, in relazione ad un intervento su luoghi che, ormai, sono stati già trasformati.
L’Agenzia sottolinea ancora che la decisione del T.a.r. non considera l’indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui, in materia ambientale e paesaggistica, i pareri devono precedere e non seguire il rilascio dell’atto autorizzativo, risultando altrimenti del tutto frustrata funzione consultiva.
In questo senso, il T.a.r. ha omesso di considerare che la verifica dell’esistenza dell’obbligo di provvedere non va compiuta in astratto ma in relazione alla domanda, perché quella invocata al giudice investito della controversia non è una pronuncia qualsiasi, ma una pronuncia di comportamento positivo in relazione ad un preteso provvedimento che possa essere satisfattivo dell’interesse sostanziale fatto valere.
4. Nel costituirsi in giudizio, la ditta Ve. ha evidenziato che, con provvedimento n. 9 del 17 agosto 2016, l’Ufficio minerario regionale si è espresso in termini perentori, non solo rilasciando una formale autorizzazione ma diffidandola a realizzare nel termine massimo di 6 mesi il progetto di messa in sicurezza, recupero ed eliminazione delle interferenze con l’adiacente discarica.
Essa ha quindi dato immediato inizio ai lavori, che sono terminati in data 13.10.2016, giusta comunicazione trasmessa in pari data alla Regione Puglia ed al Comune di Taranto.
Con nota del 17 novembre 2016, cui ha fatto seguito un sollecito in data 6 dicembre 2016, ritenendo di avere ottemperato alle prescrizioni imposte dal Comune di Taranto che avevano determinato la improcedibilità della precedente istanza di compatibilità ambientale, ha chiesto all’Ufficio minerario di riprendere, ovvero riavviare ex novo, l’iter amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava.
Con nota del 27 gennaio 2017 il nuovo dirigente dell’Ufficio minerario regionale, in parte disattendendo il contenuto del provvedimento del precedente dirigente che aveva autorizzato è diffidato la ditta Ve. alla immediata esecuzione dei lavori, ha invece sostenuto che il progetto di messa in sicurezza e recupero “è vincolato al parere dell’ARPA e della Provincia, in particolare con riguardo ai setti di separazione, lato discarica, con i lotti (…), in quanto aree non sottoposte alla competenza dello scrivente”.
L’impresa si è fatta quindi parte diligente ed ha formulato in data 3 febbraio 2017 richiesta di parere sul progetto ad A.R.P.A. Puglia – DAP di Taranto ed alla Provincia di Taranto.
Quanto alle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Agenzia, evidenzia che, se da un lato è vero che è stata autorizzata (rectius diffidata) a realizzare i lavori, è altrettanto vero che la stessa Regione Puglia (così come il Comune di Taranto) ha ritenuto indispensabile l’acquisizione del parere di A.R.P.A. al fine di poter avviare il successivo iter di autorizzazione all’esercizio della cava.
Il bene della vita cui aspira la deducente è pertanto quello di conseguire l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, non quello di realizzare i lavori di ripristino.
In tal senso permarrebbe quindi il suo interesse all’acquisizione del parere in esame.
La società prosegue evidenziando, quanto all’eccepita inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della nota regionale del 27.1.2017, che la stessa non ha contenuto lesivo perché si sarebbe limitata a tracciare l’iter amministrativo da seguire per ottenere l’autorizzazione finale.
In ogni caso, il fatto che il parere sia stato richiesto su un intervento già realizzato non può giustificare il silenzio serbato dall’amministrazione appellante poiché, sebbene la responsabilità di quanto accaduto sia ascrivibile alla Regione Puglia, autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, l’Agenzia non poteva esimersi dal rilasciare un parere postumo, espressamente escluso dal legislatore solo in relazione alle autorizzazioni paesaggistiche (ex art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004).
5. L’A.R.P.A. ha replicato che la richiesta di parere per cui è causa riguarda un procedimento diverso da quello per il quale era stata presentata l’istanza di autorizzazione originaria ed in relazione al quale sarebbe stata la stessa ditta ad avere precluso l’esercizio del potere consultivo, impedendole di compiere un approfondimento preventivo sullo stato della cava, ed in particolare sulla presenza di infiltrazioni provenienti dalla discarica in esercizio, attualmente in stato di sequestro penale.
6. La ditta Ve., infine, in ordine all’ammissibilità di una autorizzazione ambientale postuma, ha richiamato la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 26/7/2017, cause riunite C-96/16 e C-97/16 e sentenza 28 febbraio 2018, causa C- 117/17), secondo cui, in caso di omissione di valutazione di impatto ambientale, il diritto dell’Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall’altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impatto sull’ambiente ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.
7. L’appello, infine, è stato assunto in decisione alla camera di consiglio del 26 giugno 2018.
8. L’appello è fondato e deve essere accolto.
Il T.a.r. ha infatti omesso di rilevare che, così come dedotto dall’intimata Agenzia regionale, la ditta Ve., allo stato, difetta dell’interesse a conseguire il parere postumo sul progetto di “Messa in sicurezza, recupero ed eliminazione delle interferenze con l’adiacente discarica, di cava di tufo calcarenitico realizzata nel Comune di Taranto in località (omissis)”, autorizzato dalla Regione con determina n. 9 del 17.8.2016.
Al riguardo valga quanto segue:
9. Il presente contenzioso affonda le sue radici nell’istanza con cui, il 12.2.2016, l’odierna appellata avanzava richiesta di apertura di una nuova cava di calcarenite (da attuare previo intervento di messa in sicurezza di parte di cava già oggetto di scavi eseguiti senza la preventiva autorizzazione e sanzionati con verbale n. 21 del 21.11.2014), ai sensi dell’art. 8 della l. r. n. 37/85.
Con nota del 22.3.2016, prot. n. 3708, l’Ufficio regionale invitava il Comune di Taranto ad avviare la procedura di VIA sul nuovo progetto.
Il Comune, con nota n. 52015 del 30.3.2016, riteneva l’istanza di VIA improcedibile, richiamando, al riguardo, il precedente parere negativo di compatibilità ambientale cui alla d.d. n. 27/2015, con il quale era stato prescritto al proponente di presentare “entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Servizio Attività estrattive della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 37/85, apposito Piano di Ripristino di tutti gli interventi realizzati senza la preventiva Valutazione di Impatto ambientale e senza autorizzazione all’esercizio, ivi compresa la ricostituzione del setto di separazione con l’adiacente area denominata Vasca (omissis) del lotto (omissis), autorizzata a Discarica per Rifiuti Speciali non pericolosi dalla Regione Puglia, con provvedimento n. 384/2008 e di proprietà della ditta Ve. Spa, con il parere di ARPA Puglia e della Provincia di Taranto – Settore Ecologia e Ambiente (ora Autorità Competente per l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della L.R. n. 3/2014)”
Come già evidenziato, il provvedimento di improcedibilità adottato dal Comune di Taranto veniva impugnato dalla ditta Ve. al T.a.r. di Lecce che, con ordinanza n. 833/2016 del 28.6.2016, respingeva l’istanza cautelare sul presupposto della necessaria previa approvazione del Piano di ripristino.
La ditta Ve., in data 13.7.2016, trasmetteva alla Regione il progetto di “Messa in sicurezza ed eliminazione delle interferenze con adiacente discarica” dell’area interessata dallo scavo abusivo.
Con provvedimento n. 9 del 17.8.2016, il Servizio attività estrattive della Regione, richiamato il proprio nulla osta del 25.7.2016 “ai fini tecnico – minerario”, espressamente, autorizzava e diffidava la ditta a realizzare il progetto “depositato agli atti del Servizio scrivente”.
Tale autorizzazione, allo stato, non risulta essere stata ritirata in via di autotutela dalla Regione.
Allo scopo, non può infatti valere il successivo provvedimento prot. n. 977 del 27.1.2017 del medesimo Servizio.
Nel riscontrare l’istanza di riavvio del procedimento di apertura della cava presentato dalla ditta, detto Ufficio si è infatti limitato ad affermare di avere “vagliato ed approvato” il progetto di messa in sicurezza ai soli fini minerari e che detto progetto, come ricordato più volte nelle comunicazioni del Comune di Taranto, “è vincolato al parere dell’ARPA e della Provincia […]”, oltre a concludere, relativamente al riavvio dell’iter di autorizzazione alla coltivazione della cava, che tale richiesta “in presenza di un provvedimento di improcedibilità del Comune deve essere presentata all’Ufficio VIA del Comune (e non allo scrivente), in quanto tale iter potrebbe essere riavviato solo dal Comune stesso, a titolo esemplificativo in seguito all’eventuale pronuncia del TAR o in conseguenza dell’ottemperanza a tutto quanto prescritto nel provvedimento di VIA stesso”.
Osserva il Collegio che siffatto provvedimento contiene, da un lato, affermazioni inesatte (ad esempio, il nulla – osta “ai fini tecnico – minerario” risulta rilasciato non già con la stessa determina n. 9 del 27 agosto 2016 bensì con quella prot. n. 9257 del 25.7.2016, ivi richiamata), dall’altro si limita operare una sorta di interpretazione “autentica” degli atti del procedimento, senza tuttavia effettuare le valutazioni tipiche e proprie di un intervento in autotutela né disporre chiaramente alcunché, se non sostanzialmente rimettere la ditta Ve. al Comune di Taranto ai fini dell’acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di autorizzazione alla coltivazione della cava.
10. Ciò posto, reputa il Collegio che, allo stato, la ditta Ve. non abbia interesse alla definizione di un subprocedimento (quello relativo al parere di compatibilità ambientale del Piano di messa in sicurezza ed eliminazione delle interferenze con la discarica) pertinente ad un procedimento che si è già concluso con una autorizzazione della Regione tuttora efficace.
Diverso sarebbe stato il caso in cui la Regione avesse effettivamente annullato, in via di autotutela, la propria precedente autorizzazione e quindi riavviato il subprocedimento di verifica della compatibilità ambientale del più volte citato Piano di ripristino e messa in sicurezza.
Solo in tale ipotesi, infatti, avrebbe potuto porsi il problema, evocato dalla ditta Ve. nelle proprie difese, relativo alla regolarizzazione postuma del giudizio di compatibilità ambientale per il profilo in esame.
In tale contesto, ricordato che presupposto sostanziale dell’azione avverso silenzio rifiuto ex art. 31, c.p.a., è la sussistenza di un obbligo giuridico di provvedere mediante l’avvio di un procedimento amministrativo volto all’adozione di un atto tipizzato, il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare che, ai sensi della medesima disposizione testé richiamata (“decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”), ai fini dell’ammissibilità del ricorso è altresì necessario avervi interesse, sia nel senso di essere titolari di una posizione soggettiva meritevole di tutela cui è correlato l’obbligo di provvedere, sia in quello di poter trarre una qualche utilità dalla decisione giurisdizionale.
Nella fattispecie, però, la posizione soggettiva fatta valere dalla ditta Ve. è correlata, come dalla stessa esplicitamente affermato, alla definizione del procedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava, la cui definizione spetta alla stessa Regione e non, ovviamente, all’A.R.P.A..
Inoltre la Regione, legittimamente o meno, ha già approvato il Piano di messa in sicurezza ed eliminazione delle interferenze con l’adiacente discarica, ritenuto dal Comune di Taranto propedeutico all’espletamento del giudizio di compatibilità ambientale ai fini dell’autorizzazione della cava.
Sicché, allo stato, la ditta Ve. non ha alcun interesse a conseguire il parere di compatibilità ambientale che A.R.P.A. avrebbe dovuto esprimere in seno al procedimento di autorizzazione del Piano di ripristino, in quanto tale procedimento è stato già definito dalla Regione, mediante un provvedimento tuttora efficace.
11. In definitiva, per quanto appena argomentato, l’appello merita accoglimento, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado.
12. La complessità della vicenda, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Troiano – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere, Estensore

Avv. Renato D’Isa