Sanzioni per omesso versamento di tributi

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14848.

La massima estrapolata:

Sanzioni per omesso versamento di tributi, il pagamento tardivo da parte del contribuente comporta l’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole anche per i giudizi in corso, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 all’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, in ragione del principio di “favor rei” previsto dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. (Fattispecie relativa ad accisa pagata con ritardo di 32 giorni, inferiore ai 90 giorni previsti dalla disciplina sopravvenuta, con conseguente riduzione della metà della sanzione irrogata).

Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14848

Data udienza 12 novembre 2019

Tag – parola chiave: Accise – Sanzioni tributarie – Definizione agevolata – Caso di omesso o ritardato pagamento di tributi – Inapplicabilità – Versamenti con un ritardo non superiore a 90 gg – Sanzione ridotta alla metà

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2675/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente, intimato in via incidentale –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso la sig. (OMISSIS), sito in (OMISSIS);
– controricorrente, ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1075/24/15, depositata il 17 giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

CHE:
– l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 17 giugno 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto, nonche’ dell’appello incidentale della (OMISSIS) s.r.l., avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso di quest’ultima per l’annullamento dell’atto di contestazione di violazioni finanziarie e di irrogazione di sanzioni, riducendo la sanzione ad un quarto dell’importo ivi irrogato;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo traeva origine dalla rilevazione dell’omesso versamento dell’accisa dovuta sul consumo di gas naturale, relativamente all’importo della rata di acconto avente scadenza 31 maggio 2010, e che l’Ufficio aveva determinato la sanzione nella misura pari al 30% dell’imposta non versata;
– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha disatteso il gravame dell’Ufficio ritenendo che trovasse applicazione al caso in esame la previsione di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 16, comma 3, che consentiva la definizione agevolata delle sanzioni mediante il versamento di una somma pari ad un quarto della sanzione comminata;
– ha, inoltre, rigettato l’appello incidentale della contribuente vertente sull’eccepita incompetenza territoriale dell’Ufficio erariale che aveva emesso l’atto;
– il ricorso e’ affidato ad un unico motivo;
– resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l., la quale propone ricorso incidentale;
– in relazione a tale ricorso incidentale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non spiega alcuna attivita’ difensiva;
– la (OMISSIS) s.r.l. deposita memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:
– con l’unico motivo del ricorso principale proposto l’Agenzia denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16, comma 3, e articolo 17, commi 2 e 3, per aver la sentenza impugnata ritenuto che fosse applicabile al caso in esame la fattispecie della definizione agevolata delle sanzioni, pur essendosi in presenza di sanzioni irrogate per omesso versamento di tributi;
– il motivo e’ fondato;
– il Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 16, comma 3, nella formulazione pro tempore vigente, consente al trasgressore e agli obbligati in solido di definire la controversia entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi relative a ciascun tributo;
– analogamente il successivo articolo 17, al comma 2, ammette definizione agevolata delle violazioni contestate con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu’ gravi relative a ciascun tributo, da effettuarsi entro il termine previsto per la proposizione del ricorso;
– il comma successivo, aggiunge che, relativamente alle sanzioni emesse per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche’ risultante da liquidazioni eseguite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 36-bis e 36-ter, e Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54-bis, e articolo 60, comma 6, l’Ufficio puo’ procedere all’iscrizione a ruolo dei relativi importi anche senza previa contestazione, prevedendo, altresi’, che, in ordine a tali sanzioni “in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2, e nell’articolo 16, comma 3”;
– dall’esame testuale di tali disposizioni si evince che la definizione agevolata delle sanzioni tributarie, da effettuarsi previo pagamento del quarto della sanzione irrogata, non si applica nel caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi (cfr. Cass. 30 luglio 2009, n. 17721);
– a tal fine, dunque, non rileva la natura del tributo di cui e’ contestata l’omesso o ritardato versamento, in quanto cio’ che assume importanza dirimente e’ la natura della violazione;
– con il primo motivo del ricorso incidentale la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del Testo Unico 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 19, comma 1, per aver il giudice di appello escluso la sussistenza del vizio di incompetenza per materia dell’ufficio che aveva emanato l’atto impugnato, benche’ questo fosse stato reso dall’ufficio doganale di Padova anziche’ dalla Direzione regionale del Veneto;
– il motivo e’ infondato;
– come correttamente osservato dalla parte, il Testo Unico n. 504 del 1995, articolo 19, nella versione, applicabile al caso in esame ratione temporis risultante dalla modifica operata con il Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 48, articolo 5, comma 1, prevede che l’accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria, mentre la Direzione regionale dell’Agenzia delle dogane e l’Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate;
– la Commissione regionale ha, tuttavia, escluso la sussistenza dell’eccepito vizio, in ragione del fatto che l’ufficio doganale di Padova aveva agito a seguito di delega conferita dalla Direzione regionale, competente all’irrogazione delle sanzioni ai sensi della richiamata disposizione normativa;
– cosi’ argomentata, la decisione si sottrae alla censura prospettata, in quanto l’invocato Testo Unico n. 504 del 1995, articolo 19, non prevede alcun divieto di delega interna dell’attivita’ sanzionatoria, per cui l’attivita’ svolta dall’Ufficio di (OMISSIS) nell’ambito della delega conferitagli e’ perfettamente riconducibile alla competenza sanzionatoria della Direzione Regionale (cosi’, Cass. 3 ottobre 2019, n. 24678);
– del resto gli Uffici periferici non sono che articolazioni territoriali della Direzione Regionale, si’ che il Direttore Regionale puo’ delegare qualsivoglia funzionario dipendente all’esercizio dei poteri a lui spettanti;
– con il secondo motivo del ricorso incidentale la societa’ invoca l’applicazione del principio del favor rei previsto dal Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 3, in relazione alla modifica del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13, operata con il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 15, comma 1, lettera o), entrata in vigore successivamente al deposito della sentenza impugnata;
– evidenzia, in proposito, che il pagamento dell’accisa non tempestivamente versata e’ stato effettuato con un ritardo di soli 32 giorni, per cui, ai sensi della disciplina sopravvenuta, ricorrerebbero gli estremi per la rideterminazione della sanzione irrogata in misura pari alla meta’ dell’importo ivi indicato, venendo in rilievo un ritardo inferiore ai novanta giorni;
– il motivo e’ fondato;
– va premesso che, in tema di ricorso per cassazione, la censura ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, puo’ concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimita’ non l’operato del giudice, ma la conformita’ della decisione adottata all’ordinamento giuridico (cfr. Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 21691);
– cio’ posto, si osserva che le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, al Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, applicabili ai processi in corso in virtu’ del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 3, comma 3, e articolo 25, comma 2, prevedono che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo, pari al 30%, e’ ridotta alla meta’ e che, salva l’applicazione del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 13, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione cosi’ determinata e’ ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
– sara’ compito del giudice del rinvio provvedere all’applicazione del trattamento sanzionatorio piu’ favorevole derivante dall’entrata in vigore, in pendenza del giudizio, del Decreto Legislativo n. 158 del 2015;
– la sentenza va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che provvedera’ anche al regolamento delle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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