Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 settembre 2021| n. 26308.
Sanzioni amministrative e la maggiorazione del dieci per cento semestrale
In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo – e l’emissione della relativa cartella esattoriale – per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.
Ordinanza|29 settembre 2021| n. 26308. Sanzioni amministrative e la maggiorazione del dieci per cento semestrale
Data udienza 7 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Violazione Codice della Strada – Ingiunzione di pagamento – Opposizione – Legittima procedura di riscossione ex R.D. n. 639/1910
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18053/2019 proposto da:
Avv. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se’ medesimo;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, COMUNE di LA SPEZIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 99/2019 del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata il 11/02/2019;
1335 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
Sanzioni amministrative e la maggiorazione del dieci per cento semestrale
FATTI DI CAUSA
Con ricorso della L. n. 689 del 1981, ex articolo 22, (OMISSIS) propose, dinanzi al Giudice di pace di La Spezia, opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento n. prot. 1148/2442 del 14 gennaio 2013, emessa da (OMISSIS) S.p.a. per l’importo di Euro 502,57, relativa a verbali di infrazione del C.d.S., lamentando l’inesistenza della notifica, il vizio di motivazione, la violazione dell’articolo 112 c.p.c., l’inutilizzabilita’ dell’ingiunzione fiscale per la riscossione di sanzioni amministrative, la carenza di potere del concessionario e l’illegittimita’ della maggiorazione semestrale e chiedendo “nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullita’, l’annullabilita’, l’illegittimita’ e/o comunque (l’inefficacia) dell’ingiunzione di pagamento de qua per i motivi suesposti; nel merito, in subordine, accertare e dichiarare la nullita’, l’annullabilita’, l’illegittimita’ e/o comunque (l’inefficacia) dell’ingiunzione di pagamento de qua, relativamente alla sanzione L. n. 689 del 1981, ex articolo 27; con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge”.
Si costitui’ (OMISSIS) S.p.a. che chiese il rigetto dell’opposizione e la chiamata, in causa dell’ente creditore, Comune di La Spezia, che si costitui’ e chiese, a sua volta, il rigetto della domanda.
Il Giudice adito, con sentenza n. 420/2013, pubblicata il 23 settembre 2013, rigetto’ la domanda avanzata con l’opposizione.
Avverso tale decisione il (OMISSIS) propose appello, cui resistettero entrambi gli appellati.
Il Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 99/2019, pubblicata in data 11 febbraio 2019, rigetto’ il gravame e condanno’ l’appellante alle spese di quel grado del giudizio.
Avverso la sentenza del Tribunale (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Sanzioni amministrative e la maggiorazione del dieci per cento semestrale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo e’ cosi’ rubricato: “Violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione del disposto di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 18, comma 2, lettera d) ed e) e articoli 19 e 24, nonche’ degli articoli 101 e 115 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della carenza di potere del concessionario”.
Con tale mezzo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardivamente proposte le doglianze relative alla carenza di potere, del concessionario per incompetenza e alla decadenza della ingiunzione di pagamento, per essere state introdotte soltanto con la comparsa conclusionale di secondo grado, sul rilievo che trattavasi di motivi ulteriori di invalidita’ dell’atto opposto la cui deduzione integrava domanda nuova, inammissibile per mutamento della causa petendi.
Ad avviso del ricorrente si tratterebbe, invece, di eccezioni o mere difese, sempre deducibili e rilevabili anche d’ufficio.
1.1. Il motivo e’ infondato, in quanto, essendo stato introdotto in primo grado un rimedio impugnatorio, non era possibile gia’ nel prosieguo del primo grado introdurre nuovi motivi a sostegno dell’opposizione e a maggior ragione cio’ non era piu’ possibile con la comparsa conclusionale in appello, come correttamente affermato dal Tribunale.
Questa Corte ha peraltro ha gia’ avuto occasione di precisare che l’opposizione all’ingiunzione fiscale integra una domanda diretta all’accertamento dell’illegittimita’ della pretesa fatta valere con l’ingiunzione stessa, rispetto alla quale l’opponente assume la veste di attore. Ne consegue che il mutamento, in grado di appello, della ragione addotta a sostegno dell’indicata illegittimita’ configura non un’eccezione nuova – proponibile ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 2 – bensi’ una modificazione della causa petendi e, quindi, dell’originaria domanda, soggetta alla preclusione di cui del citato articolo 345, comma 1 (Cass., ord., 4/12/2018 n. 31256, relativa proprio ad una fattispecie inerente alla riscossione di una sanzione amministrativa irrogata per la violazione del C.d.S.), ne’ quelle dedotte nella comparsa conclusionale in appello possono qualificarsi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, quali mere difese, sicche’ avrebbero dovuto, comunque, essere tempestivamente e ritualmente sollevate.
1.2. Va pure rilevato che la sentenza e’ motivata e che i vizi motivazionali indicati in rubrica, oltre a non essere sussistenti nella specie, neppure risultano indicati nell’illustrazione del mezzo.
2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26… del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 e articolo 149 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto delle nullita’ – inesistenza della notifica”, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la legittimita’ della notifica a mezzo posta, pur in. assenza della compilazione della relata di notifica, trascurando, ad avviso del (OMISSIS), di tener conto del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 26 e 60.
2.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto non si correla con la motivazione specificamente enunciata sul punto dal Tribunale, che ha pure richiamato espressamente al riguardo pertinenti precedenti giurisprudenziali (v. sentenza impugnata p. 2-3).
Inoltre, l’illustrazione del motivo si articola anche con considerazioni che suppongono la conoscenza del tenore della notificazione in questione che non viene testualmente riportata ne’ del relativo atto sono fornite le indicazioni specifiche ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
2.2. In relazione ai vizi motivazionali pure indicati nella rubrica del mezzo all’esame, va ribadito, anche in questa sede, quanto gia’ rilevato al § 1.2..
3. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7 (Statuto del contribuente), il Decreto Legislativo n. 241 del 1990, articolo 3, comma 3, sulla “Motivazione del provvedimento”, quale rubrica aggiunta dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, articolo 21. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della motivazione per relationem della ingiunzione di pagamento” (cosi’ testualmente), il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che la motivazione per relationem sia da ritenersi valida e sufficiente, contenendo l’ingiunzione quantomeno gli estremi dei verbali che sarebbero stati notificati, dei quali il ricorrente deduce, invece, di averne contestato la notificazione, e sostiene che gli estremi dei verbali non contenenti neppure la violazione contestata ne’ il luogo e il tempo della stessa, ancorche’ fossero stati richiamati, non avrebbero permesso di integrare la motivazione richiesta all’atto amministrativo, non essendo stati ne’ allegati o riprodotti; assume; infine, che “l’adeguata motivazione dell’atto impositivo deve esserci intesa in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del contribuente che deve essere posto in condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto di difesa”.
3.1. Il motivo e’ inammissibile.
Ed invero le censure proposte sono del tutto generiche in quanto non viene riportato quando e i quali esatti termini la prospettazione di quanto dedotto in ricorso sia stata fatta valere nel giudizio di merito e tanto in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
A quanto precede va aggiunto che il ricorrente neppure ha criticato le specifiche argomentazioni volte dal Tribunale, in particolare con riferimento all’avvenuta notificazione dei verbali al contravventore, come accertato dal primo Giudice con statuizione non specificamente contestata dall’appellante, e con riferimento alla ritenuta insussistenza del vizio di motivazione della sentenza appellata, dovendosi presumere la conoscenza in capo al ricorrente dei verbali presupposti richiamati nell’atto impugnato, stante l’avvenuta notificazione degli stessi e considerato che, anche a prescindere dalla previa notifica, la menzione degli estremi dei verbali consentiva al (OMISSIS) l’esercizio del diritto all’accesso degli stessi (v. sentenza impugnata, p. 3 e 4).
3.2. In relazione ai vizi motivazionali pure indicati nella rubrica del mezzo all’esame, va ribadito, anche in questa sede, quanto gia’ rilevato al § 1.2.
4. Il quarto motivo e’ cosi’, rubricato; “Violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione del Regio Decreto n. 639 del 1910, articoli 2 e 3, L. n. 689 del 1981, articolo 27, richiamato dall’articolo 206 C.d.S.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della validita’ del procedimento di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910”.
Con il mezzo all’esame il ricorrente censura l’affermazione del Giudice del merito secondo cui anche i Comuni possono avvalersi della riscossione di cui all’ingiunzione fiscale anche per il tramite di agenti di riscossione. Ad avviso del (OMISSIS), invece, le societa’ locali di accertamento e riscossione delle entrate, anche nel caso rispecchino il modello speciale previsto dal Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 52, comma 5, lettera b), non sarebbero legittimate a procedere alla riscossione dei proventi derivanti da violazione del C.d.S. mediante ingiunzione di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910.
4.1. Il motivo e’ infondato.
Il ricorrente neppure si cura di mettere in discussione il pertinente precedente di legittimita’ richiamato dal Tribunale.
Comunque, l’affermazione del Tribunale che viene in questa sede contestata e secondo cui ben puo’ il concessionario per la riscossione di emettere l’ingiunzione di cui a Regio Decreto n. 639 del 1910, e’ del tutto corretta al luce del consolidato orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide e al quale va data continuita’ in questa sede, secondo cui ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del C.d.S., i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari, iscritti all’albo di cui al Decreto Legislativo n. 44 del 1997, articolo 53, essendo tale affidamento consentito dal Decreto Legge n. 209 del 2002, articolo 4, comma 2 sexies, del quale non e’ intervenuta l’abrogazione – pure inizialmente disposta dal Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 7, comma 2, conv. con mod. nella L. n. 106 del 2011 – non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (Cass., ord., 28/09/2017, n. 22710; v., in senso conforme, Cass. 21/03/2019, n. 8039 e Cass., ord., 20/02/2020, n. 4501).
4.2. In relazione ai vizi motivazionali pure indicati nella rubrica del mezzo all’esame, va ribadito, anche in questa sede, quanto gia’ rilevato al § 1.2..
5. Con il quinto motivo si deduce “Violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione de(…) (ll’) L. n. 689 del 1981, articolo 27. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della maggiorazione del di(e)ci per cento semestrale”.
Il ricorrente censura l’affermazione del Tribunale secondo cui la maggiorazione del dieci per cento semestrale e’ legittima quale sanzione aggiuntiva da ritardo” senza null’altro affermare in relazione alle doglianze sollevate al riguardo.
Ad avviso del ricorrente, tale maggiorazione non sarebbe invece dovuta, in quanto la L. n. 689 del 1981, articolo 27, riguarderebbe il caso in cui sia stata omessa un’ordinanza o una sentenza “di cui non vi e’ prova o notizia”.
5.1. Il motivo e’ infondato. Ed infatti il richiamo alla L. n. 689 del 1981, articolo 27, operato dall’articolo 206 C.d.S., e’ integrale; pertanto, la tesi del ricorrente non puo’ essere in alcun modo condivisa, evidenziandosi che, pur non rinvenendosi precedenti specifici sul punto, l’affermazione del Tribunale trova implicita conferma nella giurisprudenza richiamata da quello stesso Giudice ed in quella successiva, che si e’ espressa in senso conforme, pur se taluni arresti si riferiscono a cartella di pagamento, in quanto i principi ivi affermati ben possono essere applicati al caso di specie. Si fa al riguardo riferimento a Cass., ord., 23/03/2021, n. 8116, secondo cui in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex articolo 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale sicche’ e’ legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (v. anche Cass. 20/10/2016, n. 21259, alla cui esaustiva motivazione si rinvia, e Cass. 1/02/2016, n. 1884).
5.2. In relazione ai vizi motivazionali pure indicati nella rubrica del mezzo all’esame, va ribadito, anche in questa sede, quanto gia’ rilevato al § 1.2..
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
7. Non vi e’ luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva in questa sede.
8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del, gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).
Sanzioni amministrative e la maggiorazione del dieci per cento semestrale
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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