Rivendicazione e domanda subordinata tendente ad ottenere il pagamento del controvalore del bene

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16683.

Rivendicazione e domanda subordinata tendente ad ottenere il pagamento del controvalore del bene

Qualora la parte che agisca in rivendicazione formuli, nel corso del giudizio di primo grado e nel rispetto dei termini scanditi dall’articolo 183 del cpc, una domanda subordinata tendente ad ottenere il pagamento del controvalore del bene, che la parte convenuta abbia allegato, nelle proprie difese, essere perito, esser stato alienato a terzi o essere divenuto comunque indisponibile, detta domanda va qualificata come tutela sostitutiva, ai sensi dell’articolo 948, primo comma, seconda parte, del cc, se il richiedente si limita a porre a fondamento della sua pretesa la mera indisponibilità del bene oggetto di rivendicazione; al contrario, nel diverso caso in cui il rivendicante alleghi anche ulteriori profili di responsabilità della parte convenuta, che abbia perduto o alienato il bene rivendicato, alla domanda di pagamento del relativo controvalore va attribuita natura risarcitoria. In tale seconda ipotesi, infatti, il giudice di merito non deve soltanto accertare se il bene sia perito in corso di causa, ovvero prima della proposizione della domanda – potendosi accogliere la tutela sostitutiva ex articolo 948 del codice civile soltanto nella prima eventualità – ma anche verificare se la condotta della parte convenuta sia stata rispondente ai canoni generali di buona fede e correttezza, all’esito di un accertamento non limitato alla sola individuazione del momento in cui il bene rivendicato sia venuto a mancare.

Ordinanza|| n. 16683. Rivendicazione e domanda subordinata tendente ad ottenere il pagamento del controvalore del bene

Data udienza 21 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Processo civile – Parte – Azione in rivendicazione – Formulazione di una domanda subordinata tendente ad ottenere il pagamento del controvalore di un bene – Parte convenuta – Allegazione nelle proprie difese di essere perito, alienato o indisponibile

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *