Rito del lavoro e capitoli di prova testimoniali

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 139.

La massima estrapolata:

Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l’atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l’enunciazione delle generalita’ delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarita’, che abilita il giudice all’esercizio del potere – dovere di cui all’articolo 421 c.p.c., comma 1, avente ad oggetto l’indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarita’ e l’assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l’inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d’ufficio e non sanabile nemmeno sull’accordo delle parti.
Il giudice non puo’ valutare la genericita’ d’una prova esaminando soltanto i capitoli formulati, dovendo invece esaminare tutte le circostanze di fatto comunque esposte nell’atto; infatti la giurisprudenza di questa Corte e’ nel senso della non necessita’, nel rito speciale, d’una istanza di prova necessariamente dedotta in capitoli separati

Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 139

Data udienza 18 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16502/2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SOCIETA’ SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., (OMISSIS) S.P.A, (gia’ (OMISSIS) S.P.A.);
– intimate –
avverso la sentenza n. 304/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/06/2012 r.g.n. 1996/2008.

RITENUTO

che:
la Corte d’Appello di Milano, con sentenza 304/2012, ha confermato la pronuncia di primo grado la quale aveva accolto l’opposizione proposta da (OMISSIS) scarl avverso la cartella esattoriale con la quale le era stato richiesto per conto dell’Inps il pagamento della somma complessiva di Euro 372.120,15 a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali in relazione al periodo 2001-2005;
a fondamento della decisione la Corte sosteneva che – a prescindere dalla questione circa la non essenzialita’ della adozione del regolamento di cooperativa previsto dalla L. n. 142 del 2001, articolo 6, cui aveva attribuito pregiudiziale rilevanza nella decisione della causa il giudice di primo grado – nel caso di specie l’Inps fosse venuto meno all’onere di allegare e poi dimostrare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, vale a dire che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, intercorsi con i soggetti di cui all’elenco allegato al verbale ispettivo, dissimulassero un rapporto di lavoro subordinato ovvero avessero avuto un’esecuzione difforme dal loro contenuto; ne’ potevano bastare le deduzioni istruttorie formulate in ricorso le quali avrebbero dovuto essere piu’ specifiche essendosi invece l’INPS limitato alla generica indicazione, priva di riferimenti temporali e spaziali, relativa alla sussistenza dei parametri astratti individuati dalla giurisprudenza per la qualificazione della subordinazione; indicando come testimoni tutti i lavoratori interessati individuati in un elenco, desunto dal verbale ispettivo, senza indicarli specificamente con un indirizzo o recapito, che attestassero un minimo di verifica della generica affermazione in fatto contenuta nel capitolo di prova; pure con riferimento ai due soci (OMISSIS) e (OMISSIS) la deduzione istruttoria era del tutto generica, anche in considerazione dell’oggetto dell’attivita’ svolta;
contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con due motivi con i quali deduce: 1) la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 244, 420 e 421 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) in quanto la tesi sostenuta dai giudici d’appello – che non avevano ammesso la prova per testi articolata dall’Inps in ricorso perche’ ritenuta generica e priva di riferimenti temporali e spaziali ed in quanto i testi non erano stati indicati specificamente con un indirizzo od un recapito – era in contrasto col principio piu’ volte affermato in giurisprudenza secondo cui l’indicazione di testimoni priva di generalita’ o comunque incompleta non determina la decadenza dalla prova stessa; 2) l’ulteriore violazione degli articoli 420 e 421 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3) e l’omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5) in quanto nella fattispecie in esame veniva in considerazione un’ipotesi di irregolare articolazione della prova che abilitava il giudice all’esercizio del potere dovere di cui all’articolo 421 c.p.c.; di conseguenza il giudice in ossequio all’articolo 134 c.p.c., ed al disposto di cui all’articolo 111 Cost., comma 1, sul giusto processo regolato dalla legge, avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali reputava di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o nonostante la specifica richiesta di una delle parti ritenesse invece di non farvi ricorso;
il fallimento (OMISSIS) scarl, che aveva partecipato al giudizio d’appello a seguito di rituale riassunzione nei suoi confronti, e’ rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:
i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per le questioni sollevate, devono ritenersi fondati atteso che, quanto alla mancata indicazione dei recapiti dei testi, l’assunto della Corte territoriale e’ errato in quanto, per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 12210/14, Cass. n. 17649/10). “Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l’atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l’enunciazione delle generalita’ delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarita’, che abilita il giudice all’esercizio del potere – dovere di cui all’articolo 421 c.p.c., comma 1, avente ad oggetto l’indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarita’ e l’assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l’inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d’ufficio e non sanabile nemmeno sull’accordo delle parti”;
a maggior ragione, poi, non sussiste inammissibilita’ alcuna quando siano indicati i nominativi dei testi, pur senza il relativo recapito;
in ordine, alla asserita genericita’ dei capitoli di prova, va anzitutto chiarito che anche tale questione deve ritenersi censurata dall’INPS, come si ricava dalla consolidata giurisprudenza sull’interpretazione degli atti di parte legata non a formule sacramentali, ma operata in base alla lettura complessiva dell’atto nella sua interezza, considerati il contenuto sostanziale dell’atto medesimo, la natura della vicenda descritta e, soprattutto, la finalita’ che la parte intende perseguire col provvedimento chiesto in concreto (cfr., ad es., tra le tante, Cass. 10.2.2010 n. 3012; Cass. 13.9.2006 n. 19670; Cass. 4.8.06 n. 17760; Cass. 20.10.05 n. 20322; Cass. 28.7.05 n. 15802; Cass. 15.12.03 n. 19188; Cass. 16.7.02 n. 10314);
cio’ posto, va rilevato che il giudice non puo’ valutare la genericita’ d’una prova esaminando soltanto i capitoli formulati, dovendo invece esaminare tutte le circostanze di fatto comunque esposte nell’atto; infatti la giurisprudenza di questa Corte e’ nel senso della non necessita’, nel rito speciale, d’una istanza di prova necessariamente dedotta in capitoli separati (cfr. Cass. n. 19915/16; Cass. n. 6214/03); e nel caso in esame tali circostanze, come si ricava dalla stessa sentenza impugnata, erano state compiutamente individuate dall’INPS, che aveva dedotto che a partire dal maggio 2001 con tutti i soci lavoratori erano stati stipulati dei co.co.co. redatti su modelli identici per tutti e nei quali l’oggetto della collaborazione era lo stesso per tutti e cioe’ lo svolgimento di prestazioni di lavoro di costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile; successivamente alcuni di questi soci (nominativamente indicati dall’INPS, sempre come emerge a pagina 6 della sentenza impugnata) erano stati assunti, in date e periodi differenti, come dipendenti in qualita’ di muratori e carpentieri, pur continuando a svolgere le stesse attivita’ con le medesime modalita’ del periodo in cui figuravano come co.co.co;
inoltre, una prova come quella in discussione non puo’ dirsi generica sol perche’ non siano meglio chiariti i riferimenti temporali e spaziali (come invece si legge nella pronuncia della Corte territoriale): infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte la disposizione dell’articolo 244 c.p.c., sulla necessita’ di un’indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all’oggetto della prova, di guisa che, qualora questa riguardi un comportamento o un’attivita’ che si frazioni in circostanze molteplici (come gli indici della subordinazione in un rapporto di durata come quello di lavoro), e’ sufficiente precisare la natura di detto comportamento o di detta attivita’ in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova, attraverso la deduzione e l’accertamento di attivita’ o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l’esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l’eventuale individuazione dei dettagli (cfr. Cass. n. 11844/06; Cass. n. 5842/02);
neppure c’e’ bisogno di dimostrare l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza di prova e l’errore addebitato al giudice, perche’ nel caso in esame l’errore consiste proprio nella denegata ammissione della prova, prova la cui decisivita’ viene affermata dalla stessa sentenza impugnata nel momento in cui dalla sua mancanza fa derivare il rigetto della pretesa dell’INPS, in quanto non provata;
la ratio decidendi relativa all’asserita genericita’ dei capitoli di prova, risulta parimenti travolta dall’accoglimento della doglianza relativa al mancato esercizio del potere officioso di cui all’articolo 421 c.p.c., comma 1, doglianza espressamente formulata nel secondo motivo; dalla lettura complessiva del ricorso dell’INPS si ricava infatti che la censura avanzata in proposito e’ che, ove pure si ritenessero generiche le circostanze articolate (ma e’ comunque chiaro che l’Istituto non le ritiene tali ed effettivamente non erano generiche), ad ogni modo la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare perche’ mai non ha fissato un termine per sanare l’eventuale irregolarita’;
e’ pur vero inoltre che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, per dolersi del mancato esercizio di poteri officiosi bisogna averlo prima sollecitato in sede di merito, ma cio’ non era necessario nel caso di specie perche’ il motivo d’appello verteva, appunto, sulla mancata ammissione di mezzi di prova ammissibili e rilevanti; sicche’, in altre parole, la censura dell’INPS era ancora piu’ ampia della mera richiesta di attivazione di poteri officiosi, perche’ in appello l’INPS sosteneva – come si desume dalla lettura della sentenza impugnata – ben piu’ che la mera opportunita’ d’un esercizio di potere officioso: invocava il proprio diritto alla prova;
d’altra parte va considerato che, sin da Cass. S.U. n. 262/97 (e successive conformi), in giurisprudenza si e’ stabilito che nell’esercitare il potere di cui all’articolo 421 c.p.c., comma 1, il giudice deve indicare in ogni momento l’irregolarita’ che allo stato non consenta l’ammissione della prova, assegnando alla parte un termine per porvi rimedio; e la formulazione dell’articolo 421 c.p.c., comma 1, e’ diversa da quella che si legge nel secondo comma: qui si dice che il giudice “puo'”, mentre li’ si dice, puramente e semplicemente, che il giudice “indica” le irregolarita’ sanabili.
le considerazioni svolte impongono dunque di accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa al giudice indicato nel dispositivo il quale si conformera’ ai principi sopraindicati in merito all’ammissione delle istanze di prova dedotte dall’INPS;
il giudice del rinvio provvedera’ pure sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

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