Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 gennaio 2022| n. 2264.
Ritiro del proprio fascicolo .
Il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti.
Ordinanza|26 gennaio 2022| n. 2264. Ritiro del proprio fascicolo
Data udienza 14 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Circolazione stradale – Procedimento civile – Parte – Ritiro del proprio fascicolo ex articolo 169 c.p.c. – Difetto di annotazioni della cancelleria – Ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti – Rimessione della causa sul ruolo – Dovere di decidere la controversia allo stato degli atti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25267-2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 893/2020 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 17/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
Le ricorrenti, (OMISSIS) e (OMISSIS), assumono di aver proposto appello, con atto di citazione del 29 febbraio 2006, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, avverso la sentenza n. 7932 del 2015 del Giudice di Pace di Pompei che aveva rigettato la loro richiesta di risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale asseritamente causato da (OMISSIS), assicurata per la r.c.a. con (OMISSIS) SPA.
Il Tribunale disponeva la rinnovazione delle operazioni peritali e successivamente dichiarava la interruzione della causa per morte del procuratore della (OMISSIS). Il giudizio veniva riassunto presso il nuovo giudicante, cui la causa era stata assegnata, il quale, nell’udienza del 23 gennaio 2020, rimetteva la causa in decisione con concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c..
Il Tribunale, rilevato che nella udienza del 23 gennaio 2020 parte appellante aveva ritirato la propria produzione e che non la aveva ridepositata, cioe’ non l’aveva restituita nel termine di scadenza del 26 maggio, in dispregio dell’articolo 169 c.p.c., comma 2, e richiamata la decisione n. 127/2020 di questa Corte, si pronunciava sul gravame in assenza della produzione di parte appellante, allo stato degli atti, ritenendo di non potere ne’ dovere rimettere la causa sul ruolo.
E, rilevato che parte appellante lamentava la errata ed omessa valutazione dei documenti probatori in atti, l’ulteriore errata e/o omessa valutazione dei documenti probatori in atti nonche’ l’omessa e/o contraddittoria motivazione e la insufficiente, l’omessa e apparente motivazione della sentenza e considerata la mancanza della sentenza impugnata, riteneva preclusa qualsiasi valutazione dei motivi di gravame.
Le ricorrenti deducono che il loro procuratore, avvedutosi solo leggendo la sentenza della mancanza fisica della propria produzione di parte nel fascicolo d’ufficio e della mancata registrazione dell’avvenuto rideposito nel sistema del processo telematico, presentava alla cancelleria del giudice una istanza di ritrovamento del fascicolo di parte (in forma cartacea in data 8 luglio 2020 e in formato telematico il 21 luglio 2020). Il personale addetto ritrovava in data 26 agosto 2020 la produzione mancante nella stanza della cancelleria del giudice cui era stata assegnata la causa: produzione sulla cui copertina era visibile la stampigliatura relativa al deposito risalente al 28 febbraio 2020. Infatti, quella era la data, anteriore al termine di cui all’articolo 190 c.p.c., in cui, ritenendo superfluo redigere una nuova comparsa conclusionale, anche in considerazione che la nuova CTU espletata in appello comprovava la fondatezza delle istanze delle appellanti, veniva ridepositato il fascicolo di parte presso la cancelleria del giudice, consegnandolo al personale addetto, richiedendo l’apposizione del timbro ufficiale di avvenuto deposito sulla copertina della produzione, sulla prima pagina dell’atto di citazione in appello, sul frontespizio del fascicolo d’ufficio.
(OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per la cassazione della decisione n. 893 del 2020 del Tribunale di Torre Annunziata, depositata in data 16 giugno 2020, formulando un solo motivo.
Nessuna attivita’ difensiva risulta svolta dagli intimati.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso le ricorrenti deducono, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 169 c.p.c., comma 2, dell’articolo 347 c.p.c., comma 2, e dell’articolo 77 disp. att. c.p.c. – cosi’ come interpretati da questa Corte, in particolare con la decisione n. 127/2020 – per avere il Tribunale di Torre Annunziata “negato o non rilevato l’esistenza di “annotazioni della Cancelleria e di allegazioni indiziarie che imponessero un accertamento presso quest’ultima”, onde provare la reale effettuazione della tempestiva restituzione del fascicolo di parte ad opera dell’appellante nelle mani de personale addetto abilitato alla ricezione”.
In particolare, secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe falsamente applicato i principi di cui alla sentenza n. 127 del 2020 di questa Corte, stante che la fattispecie concreta non ne offriva realmente ed integralmente i presupposti. In particolare, non corrisponderebbe al vero che il fascicolo di parte non veniva depositato, id est restituito, nel termine di scadenza del 26 maggio, in dispregio dell’articolo 169 c.p.c., comma 2, avendolo le appellanti ridepositato nei termini di legge. Tantomeno, alla fattispecie per cui e’ causa, potrebbe adattarsi quanto affermato dalla sentenza impugnata, riprendendo il punto 5.4. della sentenza n. 127/2020, e cioe’ che non avessero accertato il seguito della consegna del fascicolo nel termine utile, per averlo affidato ad un addetto della cancelleria non abilitato a certificarne la ricezione, perche’, al contrario, il fascicolo era stato restituito al personale addetto a riceverlo e il procuratore istante si accertava che la cancelleria annotasse l’avvenuta ricezione, espletando, dunque, tutti gli oneri su di lui incombenti e quindi, confidava legittimamente, in virtu’ del contatto sociale creatosi con lo stesso, che il personale addetto provvedesse all’inserimento del fascicolo di parte nel fascicolo d’ufficio ed alla registrazione dell’avvenuta restituzione nel sistema del processo telematico.
Ancora: al punto 5.6 la sentenza applicata dal Tribunale aveva statuto che il giudice non e’ tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori annotazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano un accertamento presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo, non considerando che nel fascicolo di ufficio era stata apposta la annotazione del rideposito del fascicolo.
La questione va risolta facendo applicazione del principio secondo cui il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex articolo 169 c.p.c., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile non e’ tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori
allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (Cass. 25/05/2015, n. 10741). Al contrario, ove l’annotazione vi sia, egli deve rimettere la causa sul ruolo.
2. Nel caso di specie, il giudice non afferma di avere accertato l’inesistenza di annotazioni sul fascicolo, ma si limita ad affermare che il fascicolo non c’era.
Pertanto, il motivo merita accoglimento, perche’ la decisione del giudice a quo e’ stata adottata in assenza di ogni verifica circa l’esistenza di annotazioni sul fascicolo.
3. La decisione va, dunque, cassata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso Magistrato appartenente al medesimo Ufficio Giudiziario, che si fara’ carico anche della liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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