Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 novembre 2022| n. 34026.

Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l’indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l’esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provato il danno alla reputazione commerciale lamentato da una società in conseguenza della propalazione giornalistica della notizia della non balneabilità del tratto di litorale in cui si trovava l’albergo dalla stessa gestito, nonostante fosse stata accertata la non veridicità di tale notizia, che era stata anche oggetto di successiva rettifica).

Ordinanza|18 novembre 2022| n. 34026. Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche

Data udienza 18 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Campagna giornalistica – Campagna lesiva dell’immagine di un albergo – Diritto di critica – Maggiore elasticità e ampiezza rispetto al diritto di pura cronaca

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13347/2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) (CF: (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (CF: (OMISSIS)) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) (CF: (OMISSIS));
– Controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) (CF: (OMISSIS));
sul controricorso incidentale proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (CF: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) (CF: (OMISSIS));
– Controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZ.DIST. DI TARANTO, n. 410/2018 depositata il 15/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO.

Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione del 23/10/2012 (OMISSIS) s.r.l. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Taranto la Cooperativa 19 luglio a r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – rispettivamente societa’ editrice, direttore responsabile e giornalisti della testata giornalistica “Corriere del Giorno” di Taranto – per vederne accertata la responsabilita’ in solido, ovvero ognuno per quanto di ragione, per i danni asseritamente derivanti da una campagna giornalistica (piu’ precisamente, il contenuto di due articoli giornalistici) ritenuta lesiva dell’immagine della Gabbiano Hotel, gestito da (OMISSIS).
Il primo articolo (in data 29/6/2010), a firma (OMISSIS), recava il titolo “Depuratore: trent’anni di disagi, burocrazia e soldi pubblici”.
Il secondo articolo (in data 17/7/2010), a firma (OMISSIS), recava il titolo “Ecco la spiaggia proibita alla quale nessuno rinuncia”.
(OMISSIS) sostenne che entrambi gli articoli riportavano circostanze non corrispondenti al vero, gravemente diffamatorie, e lesive del suo diritto all’immagine e alla reputazione, cagionando danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, in quanto avevano propalato notizie non corrispondenti a verita’, tali da recare grave nocumento ad essa (OMISSIS), la quale esercitava la propria attivita’ di impresa su un tratto di litorale tacciato dai giornalisti in questione di essere altamente inquinato.
Si costituirono in giudizio la casa editrice e la direttrice responsabile (OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda, e altrettanto chiese la giornalista (OMISSIS), mentre il Saviano rimase contumace.

Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche

2. La sentenza di primo grado. Con sentenza n. 3862 dell’11/12/2015, pubblicata il 15/12/2015, il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento delle domande proposte da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), condanno’ costoro a pagare in favore di (OMISSIS), a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali per la lesione dell’immagine e della reputazione della struttura alberghiera Hotel Gabbiano cagionata dagli articoli di cui al punto che precede, l’importo di Euro 10.000,00 (con solidarieta’ della (OMISSIS) limitata all’importo di Euro 7.500,00), nonche’ la (OMISSIS) (nella sua qualita’ di direttore responsabile del “Corriere del Giorno”) a pagare ad (OMISSIS) l’ulteriore importo di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali per la medesima causa petendi in relazione all’articolo a firma di (OMISSIS) del 17/07/2010. Con detta sentenza il Tribunale rigetto’, invece, le domande formulate nei confronti della (OMISSIS).
3. Il giudizio di secondo grado. Avverso detta sentenza la (OMISSIS) interpose appello davanti alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, in via subordinata, la riduzione della somma liquidata in primo grado.
Si costitui’ (OMISSIS) eccependo l’inammissibilita’ dell’appello ex articolo 342 c.p.c. nonche’, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
I motivi di gravame della (OMISSIS) furono i seguenti.
(1) Con il primo motivo di appello venne censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato la responsabilita’ della (OMISSIS) senza valutare come scriminante della stessa il lecito esercizio del diritto di cronaca circa un fatto rilevante nella vita pubblica, sempre che dal cronista sia evidenziato che la verita’ non si estende al suo contenuto, ma si limita a registrare il fatto storico in se’ considerato della circolazione pubblica della notizia e della sua fonte di propalazione, trascurando di rilevare che i controlli sui due articoli a firma del Saviano e della (OMISSIS) erano stati effettuati dalla (OMISSIS) sia per osservazione diretta del fenomeno denunciato, sia perche’ l’inquinamento della contrada Marina del Gabbiano era, nell’estate 2010, notizia di dominio pubblico.
(2) Il secondo motivo di appello riguardava la dedotta prova della veridicita’ dei fatti oggetto degli articoli in questione, per erronea valutazione da parte del Tribunale delle deposizioni dei testi, nonche’ per aver trascurato di considerare che il vecchio depuratore di Pulsano sbocca nei pressi della Baia del Pescatore, la quale non dista molto dalla spiaggia del Gabbiano, e per avere ignorato l’articolo pubblicato nella “Gazzetta del Mezzogiorno” il 6/6/2010, che evidenziava il problema del cattivo funzionamento del depuratore di Pulsano nonche’ altra documentazione attinente ad iniziative di associazioni locali attivatesi in relazione a detto problema.

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(3) Con la terza censura in grado di appello la (OMISSIS) denuncio’ la contraddittorieta’ della decisione di prime cure nella parte in cui, pur constatando che dalle prove testimoniali fosse emerso che l’ordine di pubblicazione dell’articolo a firma della (OMISSIS) non venne da essa dato, il Tribunale ritenne la sua responsabilita’ per la pubblicazione.
(4) Altro motivo riguardava l’erronea valutazione delle prove acquisite, relative alle analisi dell’ARPA nel periodo maggio-settembre 2010, effettuate davanti allo stabilimento “(OMISSIS)”, stante l’inesistente prova dell’adiacenza di tale stabilimento alla spiaggia del Gabbiano.
(5) Infine, la (OMISSIS) lamento’ la non corretta liquidazione dei danni non patrimoniali, deducendo che alla liquidazione dei danni non patrimoniali e’ possibile fare ricorso solo se sia stata fornita la prova dell’esistenza dei danni, del tutto assente nel caso di specie.
4. La sentenza di secondo grado. Con sentenza n. 410/2018 depositata in data 15-10-2018, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha affermato che:
dalla documentazione acquisita – ed in particolare dal comunicato stampa di Goletta Verde di Legarnbiente del 15/6/2010 -, risultava che la “Marina di Pulsano”, al punto di prelievo rappresentato dallo scarico del depuratore sul litorale a quella data, era “fortemente inquinato per enterococchi intestinali (omissis)”;
pertanto esisteva indubbiamente un problema di interesse pubblico, la cui trattazione da parte di un giornale andava ritenuta non solo possibile, ma pure dovuta, con la conseguenza che poteva considerarsi verosimile, e pertanto come verita’ putativa, la circostanza dell’inquinamento genericamente riferito al litorale della Marina di Pulsano, ma localizzato negli articoli in questione sulla spiaggia del Gabbiano in quanto, per l’articolo del (OMISSIS), lo sversamento avveniva “nel tratto di costa tra la Baia del Pescatore e la spiaggia del Gabbiano”, mentre lo stesso avrebbe dovuto essere esteso per legge ad una fascia di 500 metri per lato rispetto allo scarico, in quanto la condotta del canale Trigna, che riceveva i liquami, terminava nella spiaggia del Gabbiano;
l’individuazione del punto di scarico con la spiaggia del Gabbiano avrebbe pero’ dovuto trovare riscontri adeguati in elementi di prova specifici, rappresentanti le fonti della stessa, con la conseguenza che condivisibilmente il Tribunale aveva ritenuto non sussistere alcuna verita’, ne’ oggettiva ne’ putativa;
la rettifica effettuata sul medesimo giornale successivamente agli articoli denunciati, per la quale “il mare ha tutti i crismi per offrire il bagno senza rischi; vale per la spiaggia del Gabbiano (e non il contrario come erroneamente aveva riportato nei giorni scorsi il Corriere) e per tutte le altre che devono convivere con la psicosi del depuratore”, rappresentava si’ il riconoscimento della erroneita’ di quanto riportato negli articoli, ascrivibile a negligenza, imprudenza e superficialita’ e pertanto a colpa e responsabilita’ degli articolisti e del direttore responsabile, ma non si conciliava con le deposizioni testimoniali.
Tanto considerato, la Corte ha ritenuto di accogliere il terzo motivo di appello, escludendo la responsabilita’ della (OMISSIS) per la stessa ragione per cui il giudice di prime cure aveva escluso quella dell’autrice dell’articolo, e cioe’ per essere stato provato che la (OMISSIS) e la (OMISSIS) convennero di non pubblicare l’articolo in attesa di approfondimenti delle notizie oggetto dello stesso, e che non e’ risultato da chi fu dato l’ordine di procedere alla sua pubblicazione. Sicche’ ha riformato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui esso condanno’ la (OMISSIS), nella sua qualita’ di direttore responsabile, al pagamento dell’importo di Euro 10.000,00 in relazione all’articolo redatto dalla (OMISSIS). La Corte ha altresi’ accolto il quinto motivo di appello, relativo al difetto di prova circa l’esistenza dei danni non patrimoniali liquidati dal Tribunale in via equitativa, motivando che non era stata fornita alcuna prova circa l’esistenza di tali danni, e cioe’ che la diffusione della notizia oggetto di causa avesse inciso negativamente sull’immagine sulla reputazione di (OMISSIS).

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Di conseguenza, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato la (OMISSIS), e cio’ in relazione ad entrambi gli articoli, confermando per il resto la sentenza impugnata.
5. Il ricorso per cassazione. (OMISSIS) propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello sulla base di 4 motivi. La (OMISSIS) resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico articolato motivo, al quale resiste (OMISSIS).
6. La trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380-bis 1 c.p.c.
7. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni.
8. Ne’ la ricorrente ne’ la resistente hanno depositato memorie conclusive.

RAGIONI DELLA DECISIONE

IL RICORSO PRINCIPALE.
1. Il primo motivo deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, “Violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 2697, 2727 e 2729 c. c. e agli articoli 2056 e 1226 c.c.”. La ricorrente osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che entrambi gli articoli giornalistici avessero violato il principio di verita’ oggettiva ed anche putativa. Riguardo al primo articolo (quello a firma (OMISSIS)), ha anche riconosciuto la responsabilita’ della (OMISSIS), nella sua qualita’ di direttore responsabile del quotidiano. Ciononostante, la Corte ha escluso la risarcibilita’ del danno all’immagine di (OMISSIS) per non aver questa fornito prova neanche presuntiva del danno non patrimoniale subito a seguito della pubblicazione.
Accertata la risarcibilita’ della lesione all’immagine – deduce la ricorrente -, il danno non patrimoniale, che certamente va qualificato come danno-conseguenza, ben puo’ essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell’articolo 2056 c.c., tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e della innegabile evidenza che si tratta di danno di difficile (se non impossibile) dimostrazione diretta. Per una tipologia di danno privo delle caratteristiche della patrimonialita’ la liquidazione equitativa sarebbe da ritenersi insita nella natura stessa di tale danno.
(OMISSIS) aveva assolto tale onere di allegazione provando di svolgere attivita’ in ambito turistico e di essere proprietaria di una struttura turistico-alberghiera votata al turismo estivo e balneare (al riguardo riporta quanto dedotto con l’atto di citazione in primo grado). Pertanto – sempre a detta della ricorrente -, la prova del danno non patrimoniale era stata ampiamente fornita, come peraltro opinato dal giudice di primo grado, che ha proceduto alla liquidazione dello stesso.
Con riferimento alla portata lesiva delle notizie acclarate inveritiere, la ricorrente riporta integralmente il contenuto degli articoli in questione (pp. 9-11 del ricorso), per concludere che il primo giudice ha correttamente applicato le norme di legge richiamate nel motivo procedendo alla liquidazione in via equitativa proprio sulla scorta della prova presuntiva derivante dagli elementi di fatto acquisiti al processo.

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2. Il secondo motivo deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, “Nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 4 – Vizio del ragionamento presuntivo ex articolo 116 c.p.c., articolo 118 disp. att. c.p.c., articolo 111 Cost. in relazione agli articoli 2697, 2727 e 2792 c.c.”. La ricorrente censura la motivazione con la quale la Corte territoriale ha giustificato il mancato riconoscimento del danno all’immagine di essa (OMISSIS) in quanto non provata tale voce di danno, riportando il relativo passaggio motivazionale: “Tali lesioni non sono ipotizzabili per assenza di elementi indiziari seri, precisi e concordanti, che devono ritenersi esclusi, invero, anche dalla decisione di rigetto della domanda di danni patrimoniali in quanto non dimostrata la riferibilita’ causale della, in tesi, perdita di clientela ai due articoli oggetto di lite, ne’ l’ammontare del danno economico, la cui esistenza sarebbe stata sintomatica del calo di considerazione e reputazione della struttura alberghiera nel contesto della sua clientela di conterranei. Pur risultando la notizia della non balneabilita’ delle acque, antistanti la spiaggia del Gabbiano, un fatto astrattamente idoneo a suscitare un giudizio negativo, non risulta affatto provata la diminuzione della considerazione della societa’ (OMISSIS) nell’ambito dei consociati o di categorie degli stessi con cui la stessa si e’ trovata ad interagire” (pp. 7-8 della sentenza di secondo grado).
La ricorrente denuncia un vizio del ragionamento presuntivo, il quale risulterebbe sia nella premessa, che assimila voci di danni ontologicamente differenti, sia nella conclusione, che, oltre ad essere fondata su una premessa errata, sarebbe totalmente apodittica e contraddittoria nella parte in cui esclude che gli elementi di fatto a disposizione (natura turistica dell’attivita’ di (OMISSIS), riferita a turismo di carattere stagionale; presenza di una spiaggia attrezzata a servizio avente valore preminente e caratterizzante dell’attivita’) non fossero sufficienti a fornire la prova del danno.
Si sarebbe di conseguenza in presenza di una motivazione totalmente carente e/o apparente.
3. Il terzo motivo deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, “Omesso esame di fatto primario ex articolo 360 c.p.c., n. 5”. Secondo la ricorrente (OMISSIS), la sentenza impugnata avrebbe formalmente omesso la valutazione dell’esame di fatti costitutivi riguardanti l’attivita’ svolta da (OMISSIS), come specificata al punto 1 che precede, riportando al riguardo, ai fini dell’autosufficienza, diversi passaggi delle proprie difese in primo grado.

Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche

Tali elementi – a detta della ricorrente – avrebbero dovuto essere posti a fondamento della decisione riguardante la prova e la liquidazione del danno non patrimoniale richiesto.
4. Il quarto motivo deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, “Violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’articolo 57 c.p. ed articoli 2043 e 2050 c.c.”. La ricorrente premette che l’articolo 57 c.p. configura un’ipotesi di reato colposo di natura omissiva, per effetto del quale sul direttore responsabile di un periodico grava l’obbligo giuridico di verificare tutto quanto il giornale pubblica, e di esplicare un’attivita’ positiva di vigilanza e di scelta degli scritti da pubblicare al fine di impedire che, a mezzo del giornale, si commettano illeciti o reati.
Quantunque la responsabilita’ del direttore non abbia natura oggettiva, ma richieda comunque l’elemento soggettivo della colpa, quest’ultima si estrinseca anche nella omessa vigilanza e negligenza.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, con riferimento al solo articolo firmato dalla (OMISSIS), ha escluso la responsabilita’ del direttore del giornale (la resistente (OMISSIS)) in quanto la pubblicazione dell’articolo sarebbe avvenuta a sua insaputa.
Con cio’, la Corte sarebbe incorsa in errore, dal momento che il direttore che non abbia controllato la bozza del quotidiano nel quale svolge il ruolo apicale di verifica e controllo avrebbe certamente e negligentemente omesso di vigilare sulla diffusione delle notizie che riporta, e non potrebbe sottrarsi alla propria responsabilita’, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, proprio per non aver effettuato un controllo dovuto.
5. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, vanno accolti nella misura in cui prospettano un vizio di sussunzione in relazione all’applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c..
Invero, dopo aver condiviso la conclusione del primo giudice circa la insussistenza del requisito della verita’ (oggettiva o putativa) delle notizie e dopo aver evidenziato che il fatto stesso della rettifica rappresentava il “riconoscimento della erroneita’ di quanto riportato negli articoli, ascrivibile a negligenza, imprudenza e superficialita’”, la Corte di Appello non avrebbe potuto concludere nel senso della mancanza di prova circa l’esistenza dei danni liquidati dal primo giudice in via equitativa, assumendo che “tali lesioni non sono ipotizzabili neppure in via presuntiva per l’assenza di elementi indiziari seri, precisi e concordanti”; sul punto, la Corte si e’ limitata a compiere un’attivita’ meramente assertiva (nel senso che non risultava “affatto provata la diminuzione della considerazione della societa’ (OMISSIS) nell’ambito dei consociati o di categorie degli stessi con cui la stessa si’ e’ trovata a dover interagire”), senza tuttavia spiegare le ragioni per cui la propalazione della notizia della non balneabilita’ delle acque di uno stabilimento marino non determini – di per se’ e inevitabilmente – un danno alla reputazione commerciale; in tal modo ricusando di sussumere la vicenda entro il paradigma del ragionamento presuntivo e ritenendo privi di gravita’, precisione e concordanza, ai fini di inferirne la conseguenza ignota, fatti storici che ne avrebbero invece avuto le caratteristiche (cfr. Cass., S.U. n. 1785/2018 e Cass. n. 1720/2018, entrambe in motivazione).

Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche

Tanto rilevato e considerato, altresi’, che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalita’ costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine, puo’ essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l’indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l’esistenza” (Cass., 10-5-2017, n. 11446), deve ritenersi che i motivi meritino accoglimento, nei termini sopra indicati, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale.
6. Il quarto motivo e’ anch’esso fondato, atteso che la Corte ha escluso la responsabilita’ (colposa) della (OMISSIS) per la pubblicazione dell’articolo della (OMISSIS) sulla base del mero assunto che sia la giornalista che la direttrice responsabile del giornale avevano convenuto di non pubblicare l’articolo e che non era emerso da chi fosse stato dato l’ordine di procedere invece alla sua pubblicazione; tanto non basta, tuttavia, ad escludere la responsabilita’ del direttore responsabile, il quale e’ tenuto a vigilare non soltanto sul contenuto degli articoli, ma anche sulla loro pubblicazione; dal che consegue che il fatto stesso di non avere saputo spiegare la ragione dell’avvenuta pubblicazione risulta sintomatico di un difetto di diligenza tale da connotare di colpa la condotta omissiva della (OMISSIS); anche in relazione a tale motivo, la sentenza va pertanto cassata con rinvio.
IL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO.
7. Con il proprio ricorso incidentale condizionato, la (OMISSIS) deduce “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame dei parametri valutativi inerenti all’articolo 57 c.p. in contestazione, oggetto di discussione tra le parti”.
In realta’, tale ricorso incidentale condizionato affronta una molteplicita’ di tematiche ulteriori rispetto a quella rubricata, e cioe’ a dire:
(i) le scriminanti rispetto all’illecito commesso a mezzo stampa, identificate con l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere.
(ii) I limiti della verita’ della notizia e dell’interesse sociale alla sua divulgazione.
(iii) Il limite della continenza, e cioe’ a dire della forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione.

Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche

Solo alla parte conclusiva della diffusa narrativa del ricorso incidentale viene fatto riferimento ai criteri di valutazione della colpa del direttore responsabile per omessa vigilanza, eccependo al riguardo che la Corte territoriale, nella relativa valutazione, avrebbe dovuto tener conto non del criterio di “verita’” bensi’ di quello di “verosimiglianza” degli articoli in questione, nonche’ del fatto che il “diritto di critica” si giova di maggiore elasticita’ ed ampiezza rispetto al diritto di pura “cronaca”.
Il ricorso incidentale e’ inammissibile per seguenti ragioni:
(i) in quanto, sotto la rubrica dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, contiene un “mescolanza” di censure che non consente alla Corte di individuare le categorie logiche oggetto di censura. Va osservato, in termini generali, che, benche’ astrattamente sia possibile prospettare in un unico motivo piu’ profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto costituire un motivo autonomo (Cass., Sez. Un., 31-3-2009, n. 7770), i motivi devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione al fine di permettere l’enunciazione della regula iuris, dopo aver individuato le categorie logiche oggetto di censura. Il controllo di legittimita’ non si configura, infatti, come terzo grado di giudizio, essendo, al contrario, un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso (Cass., 4-3-2010, n. 5207).
(ii) In quanto l’ammissibilita’ del ricorso incidentale condizionato presuppone la soccombenza, la quale non sussiste con specifico riguardo ai “parametri valutativi inerenti all’articolo 57 c.p.” costituente il “cuore” della doglianza incidentale. Sul punto specifico, infatti, la Corte territoriale ha accolto il terzo motivo di appello della (OMISSIS), escludendo la responsabilita’ di quest’ultima, nella sua qualita’ di direttore responsabile, in riferimento all’articolo a firma della giornalista (OMISSIS).
Ne consegue, in relazione a tale profilo, l’inammissibilita’ del ricorso incidentale condizionato anche per carenza di interesse (Cass., Sez. III, 18-2-2020, n. 4003; Cass., Sez. Trib., 13-7-2018, n. 18648).
8. La Corte di rinvio provvedera’ sulle spese del presente giudizio.
9. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, per quanto di ragione, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.
Cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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