Risarcimento del danno alla salute e la preesistente malattia del danneggiato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 settembre 2022| n. 28327.

Risarcimento del danno alla salute e la preesistente malattia del danneggiato

In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistente malattia del danneggiato costituisce una concausa naturale dell’evento di danno, irrilevante ai fini della determinazione del grado di invalidità; la preesistente menomazione del danneggiato, se “coesistente”, è di norma irrilevante rispetto ai postumi dell’illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (cioè, stabilendo cosa sarebbe accaduto se l’illecito non si fosse verificato), senza che di essa si debba tenere conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno, mentre, se “concorrente”, può costituire concausa dell’evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva quantificato il danno ponendo a base del calcolo tabellare una percentuale di invalidità pari alla differenza tra quella effettivamente riscontrata dal c.t.u., per il quale le lesioni conseguenti al sinistro avevano inciso in termini peggiorativi su una preesistente frattura biossea, e quella ascrivibile alle menomazioni preesistenti concorrenti).

Ordinanza|29 settembre 2022| n. 28327. Risarcimento del danno alla salute e la preesistente malattia del danneggiato

Data udienza 14 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO – BIOLOGICO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29024/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
A.S.U.R. Marche – Azienda Sanitaria Unica Regionale;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 470/2021, pubblicata il 22 aprile 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2022 dal Consigliere Emilio Iannello.

Risarcimento del danno alla salute e la preesistente malattia del danneggiato

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., (OMISSIS) adi’ il Trbunale di Urbino per ottenere la condanna della A.S.U.R. Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale, al risarcimento dei danni derivati dagli errori diagnostici e terapeutici commessi dai sanitari in servizio presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di (OMISSIS) nel trattamento della frattura biossea alla gamba sinistra riportata a seguito di incidente occorso durante una partita amatoriale di calcetto: trattamenti tali da determinare un aggravamento delle menomazioni direttamente provocate dall’incidente verificatosi sul campo da gioco.
In parziale accoglimento della domanda il Tribunale, con ordinanza in data 23 febbraio 2017, riconosciuta la responsabilita’ della convenuta, liquido’ – per quanto in questa sede interessa – a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidita’ permanente la somma di Euro 56.598,00 commisurata (secondo le Tabelle di Milano del 2014) ad una percentuale di invalidita’ del 17%, pari alla differenza tra la percentuale di invalidita’ complessiva accertata dal c.t.u., pari al 25%, e quella dell’8% ascrivibile ai postumi permanenti che comunque sarebbero derivati dall’incidente sportivo.
2. La Corte d’appello di Ancona ha confermato tale decisione, rigettando il primo motivo del gravame interposto dall’ (OMISSIS) che si doleva dell’errata quantificazione del danno.
3. Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso affidato ad unico mezzo.
L’Azienda Sanitaria intimata non svolge difese nella presente sede.
4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Risarcimento del danno alla salute e la preesistente malattia del danneggiato

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223 e 2056 c.c., per avere la Corte di appello disatteso il principio di diritto per cui, in materia di danno differenziale da invalidita’ permanente, il risarcimento per equivalente e’ pari alla differenza fra la somma tabellarmente corrispondente alla percentuale complessiva di danno biologico e quella tabellarmente corrispondente alla percentuale di danno biologico riconducibile alla lesione che il paziente si era autonomamente procurato.
2. Il motivo e’ manifestamente fondato.
In materia di danno differenziale deve darsi continuita’ ai principi affermati da Cass. 11/11/2019, n. 28986 (e da ultimo ribaditi da Cass. 21/08/2020, n. 17555; 06/05/2021, n. 12052; 27/09/2021, n. 26117), secondo cui in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell’evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtu’ del precetto dell’equivalenza causale dettato dall’articolo 41 c.p., sicche’ di essa non dovra’ tenersi conto nella determinazione del grado di invalidita’ permanente e nella liquidazione del danno. Puo’ costituire concausa dell’evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi “coesistente” vuoi “concorrente” rispetto al maggior danno causato dall’illecito, assumendo rilievo sul piano della causalita’ giuridica ai sensi dell’articolo 1223 c.c..
In particolare, quella “coesistente” e’, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell’illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l’illecito non si fosse verificato) sicche’ anche di essa non dovra’ tenersi conto nella determinazione del grado di invalidita’ permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella “concorrente” assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e piu’ gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicche’ di essa dovra’ tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidita’ che va determinato comunque in base alla complessiva invalidita’ riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni”.
In tema di liquidazione del danno alla salute, l’apprezzamento delle menomazioni policrone “concorrenti” in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall’illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali, l’invalidita’ complessiva, risultante cioe’ dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall’illecito e poi quella preesistente all’illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di “validita’” anteriore al sinistro dovra’ essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell’invalidita’ complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidita’ preesistente, fermo restando l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equita’ giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
Nello specifico, pur dando atto che il c.t.u. aveva correttamente sottolineato che le lesioni conseguenti al sinistro avevano inciso in termini peggiorativi su una patologia preesistente (frattura biossea), la Corte di merito ha confermato la decisione di primo grado, specificamente impugnata sul punto, che aveva quantificato il danno, come detto, ponendo a base del calcolo tabellare una percentuale invalidante del 17% pari alla differenza tra quella del 25% effettivamente riscontrata dal c.t.u. e quella ascrivibile alle menomazioni preesistenti concorrenti.
Cosi’ facendo, la Corte ha pero’ disatteso il criterio sopra individuato, che avrebbe comportato la necessita’ di calcolare il “valore monetario dall’invalidita’ complessivamente accertata” e di sottrarre da tale valore quello corrispondente al grado di invalidita’ derivante dalle menomazioni preesistenti concorrenti, fatta salva la possibilita’ di esercizio del potere discrezionale di applicare “la cd. equita’ giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (Cass. n. 28896 del 2019, cit.).
In altri termini, non si evince dalla sentenza impugnata che la Corte abbia effettuato una quantificazione rapportata alla invalidita’ complessiva successiva al sinistro (comprensiva delle menomazioni preesistenti e di quelle causate dal sinistro che, in rapporto policrono concorrente, hanno aggravato la precedente condizione dell’appellante) per poi pervenire, tramite sottrazione del valore monetario corrispondente alla patologia originaria, a determinare il “differenziale” risarcitorio spettante al danneggiato.
Le ragioni che rendono necessaria l’adozione di tale corretto metodo di calcolo, in funzione del diritto all’integrale risarcimento del danno ascrivibile a responsabilita’ dei sanitari, sono le seguenti.
Sono le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non il grado di invalidita’, che ne e’ solo la misura convenzionale; tali privazioni (e le connesse sofferenze) progrediscono con intensita’ geometricamente crescente rispetto al crescere dell’invalidita’; la misura convenzionale cresce invece secondo progressione aritmetica.
Cio’ si riflette nel metodo di liquidazione che, dovendo obbedire al principio di integralita’ del risarcimento (articolo 1223 c.c.), opera necessariamente, sia quando e’ disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, con modalita’ tali che il quantum debeatur cresce in modo piu’ che proporzionale rispetto alla gravita’ dei postumi: ad invalidita’ doppie corrispondono percio’ risarcimenti piu’ che doppi.
Tale principio resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona gia’ invalida, si avesse riguardo solo all’incremento del grado percentuale di invalidita’ permanente ascrivibile alla condotta del responsabile.
Un punto di invalidita’ e’ uguale a quello cui si somma solo nella sua espressione numerica (che progredisce aritmeticamente), non nel sostrato reale (l’entita’ delle rinunce corrispondenti) che concorre a rappresentare, ne’, parallelamente, nella sua traduzione monetaria.
La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte territoriale, che dovra’ attenersi, nella liquidazione, ai criteri suindicati.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione; rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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