Risarcimento danni da circolazione di veicoli

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 luglio 2021| n. 18831.

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al “principio dell’apparenza” di una situazione giuridica considerata dalla legge elemento della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio (nella specie, la esistenza di un valido rapporto assicurativo della RCA “comprovata” dalla emissione del certificato di assicurazione e del contrassegno), e che legittima lo stesso ad esperire l'”azione diretta” nei confronti dell’ “apparente assicuratore” della RCA, non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca in relazione di esclusività – alternativa rispetto alla distinta azione risarcitoria nei confronti del F.G.V.S., fondata sul presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto assicurativo R.C.A., ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell’assicurazione R.C.A. a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto intendersi rimessa alla iniziativa del danneggiato – anche dopo la istituzione del Centro italiano di informazione e la previsione espressa del diritto di accesso ai relativi archivi – la scelta tra l’esperimento dell’azione risarcitoria “diretta” L. n. 990 del 1969, ex art.18 (attuale DLgs 209/2005, art.144), facendo valere la situazione di apparenza indotta dalla emissione del certificato e del contrassegno assicurativo, ovvero – una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorità competenti in ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa R.C.A. – l’esperimento dell’azione risarcitoria nei confronti della impresa designata dal F.G.V.S. L. 990/1969, ex art.19, c.1, lett.b), (attuale DLgs 209/2005 n. 209, art. 283, c.1, lett.b))

Ordinanza|2 luglio 2021| n. 18831. Risarcimento danni da circolazione di veicoli

Data udienza 20 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Assicurazione – Mancanza di polizza Rca – Certificato o contrassegno assicurativo – Persona soccombente – Richiesta al F. G. V. S. – Scelta del danneggiato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22729/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio del Dott. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
e nei confronti di:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 676/2019, depositata l’8 febbraio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

Risarcimento danni da circolazione di veicoli

RILEVATO

che:
la Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado solo con riferimento alla condanna della societa’ convenuta (odierna ricorrente) al pagamento di una somma a titolo di responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., comma 3, l’ha confermata nella parte in cui aveva condannato (OMISSIS) S.p.A., quale impresa designata per la gestione dei danni a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento, in solido con (OMISSIS), dei danni subiti da (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per la morte di (OMISSIS) – rispettivamente moglie di (OMISSIS) e madre degli altri – in conseguenza di sinistro stradale occorso in data (OMISSIS) ed ascritto a colpa del (OMISSIS), proprietario e conducente dell’autovettura investitrice, risultata priva di copertura assicurativa;
per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) S.p.A. propone ricorso articolando tre motivi, cui resistono (OMISSIS) e (OMISSIS), depositando controricorso;
gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;
i controricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2.

 

Risarcimento danni da circolazione di veicoli

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli articoli 115, 116 c.p.c., dell’articolo 2700 c.c. e della L. n. 990 del 1969, articolo 19, comma 1, lettera b) e del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 283, comma 1, lettera b), (Codice delle assicurazioni) “per aver erroneamente la Corte di Appello ritenuto provata la scopertura assicurativa del veicolo Fiat Punto tg. (OMISSIS) da una “dichiarazione della (OMISSIS) S.p.a. del 20.03.2012″” prodotta in copia e cio’ nonostante i VV.UU. di Ariano Irpino avessero accertato che il predetto veicolo avesse esposto il contrassegno assicurativo della predetta assicurazione” (cosi’ testualmente nell’intestazione);
il motivo contiene due diverse censure:
– con la prima la ricorrente sostiene che l’esposizione sul parabrezza dell’autovettura investitrice di tagliando costituiva ragione sufficiente, indipendentemente dall’accertamento della effettiva sussistenza di un rapporto assicurativo, per riconoscere al danneggiato, a tutela del suo affidamento, azione diretta nei confronti dell’apparente assicuratore, con carattere esclusivo-alternativo e non concorrente, come invece affermato in sentenza, con quella esercitabile nei confronti dell’impresa designata dal F.G.V.S. sul presupposto dell’accertata mancanza o inefficacia della copertura assicurativa;
– con la seconda la ricorrente contesta proprio l’accertamento (negativo) al riguardo confermato in sentenza, deducendo l’inidoneita’ probatoria a tal fine della dichiarazione resa dalla medesima (OMISSIS) S.p.a.;
tale seconda censura, di rilievo logico preliminare, e’ inammissibile, sotto diversi profili;
essa infatti non si confronta con l’intera ed effettiva ratio decidendi sul punto spesa nella sentenza impugnata, la quale non poggia soltanto sulla considerazione della menzionata dichiarazione della (OMISSIS) S.p.a. (che si dice in sentenza essere stata versata in atti dagli attori in primo grado con le memorie istruttorie ex articolo 183 c.p.c.), ma anche e, anzi, prima ancora, sul rilievo che la scopertura assicurativa dell’autovettura condotta dal (OMISSIS) non era stata “espressamente negata dall’appellante” (e dunque sul rilievo, evidentemente assorbente, che, sul punto, non era stato proposto specifico motivo di gravarne);

 

Risarcimento danni da circolazione di veicoli

in ogni caso trattandosi di valutazione prettamente di merito, inerente alla ricognizione della fattispecie concreta, la stessa sfugge al sindacato di questa Corte:
a) sia per la preclusione che deriva – ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c., u.c., (come sostituito dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera a), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis) – dall’essere la decisione confermativa di quella di primo grado, non avendo dimostrato il ricorrente, in presenza di doppia conforme, la diversita’ delle questioni di fatto alla base delle due decisioni di merito;
b) sia perche’ il vizio non e’ comunque dedotto nei termini in cui la giurisprudenza di questa Corte lo dice deducibile (Cass. Sez. U. nn. 8053-8054 del 2014): quale “omesso esame”, cioe’, di un “fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; la censura manca, invero, di evidenziare un “fatto storico” e decisivo, ma si risolve nella mera critica dell’esito valutativo del materiale istruttorio e nella sollecitazione di una nuova e diversa valutazione;
la prima censura deve invece dirsi inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, avendo la corte territoriale sul punto deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte e non offrendo, l’esame del motivo, elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
come rettamente ricordato in sentenza, questa Corte ha gia’ chiarito, con ferma giurisprudenza cui deve darsi qui continuita’, che “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al “principio dell’apparenza” di una situazione giuridica considerata dalla legge elemento della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio (nella specie, la esistenza di un valido rapporto assicurativo della RCA “comprovata” dalla emissione del certificato di assicurazione e del contrassegno), e che legittima lo stesso ad esperire l'”azione diretta” nei confronti dell'”apparente assicuratore” della RCA, non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca in relazione di esclusivita’ – alternativa rispetto alla distinta azione risarcitoria nei confronti del F.G.V.S., fondata sul presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto assicurativo R.C.A., ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell’assicurazione R.C.A. a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto intendersi rimessa alla iniziativa del danneggiato – anche dopo la istituzione del Centro italiano di informazione e la previsione espressa del diritto di accesso ai relativi archivi – la scelta tra l’esperimento dell’azione risarcitoria “diretta” L. n. 990 del 1969, ex articolo 18 (attuale Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144), facendo valere la situazione di apparenza indotta dalla emissione del certificato e del contrassegno assicurativo, ovvero – una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorita’ competenti in ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa R.C.A. – l’esperimento dell’azione risarcitoria nei confronti della impresa designata dal F.G.V.S. L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex articolo 19, comma 1, lettera b), (attuale Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 283, comma 1, lettera b))” (Cass. 13/10/2017, n. 24069, richiamata da successive pronunce conformi);

 

Risarcimento danni da circolazione di veicoli

in base a tale principio l’esistenza di un contrassegno assicurativo sul parabrezza dell’autovettura investitrice, se poteva legittimare l’azione diretta nei confronti della assicurazione apparente (nella specie (OMISSIS) S.p.a.) non valeva pero’ di per se’ ad escludere la possibilita’, anche in tal caso affidata alla scelta del danneggiato, di agire, una volta verificata l’inesistenza di una valida polizza assicurativa (presupposto, come s’e’ detto, implicitamente ritenuto dalla corte di merito, ancor prima che giustificato dalla dichiarazione acquisita, precluso da giudicato interno per assenza di specifico motivo di gravame sul punto), anche (o soltanto, come nella specie) nei confronti della impresa designata dal F.G.V.S.;
con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 291 “per avere la corte di appello erroneamente condannato la ricorrente al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione oltre il limite del massimale di legge, nonostante non sia stata riscontrata alcuna mala gestio o ritardo nel pagamento di quanto spettante agli attori”; assume che il proprio comportamento processuale, come riconosciuto dalla stessa corte di appello allorquando ha escluso la sussistenza dei presupposti della responsabilita’ processuale aggravata, non e’ stato connotato da negligenza, inerzia o ingiustificato ritardo;
soggiunge che “il tribunale prima e la corte di Appello poi” non hanno tenuto conto che essa aveva “gia’ corrisposto in data 09/07/2012 (e quindi nel corso del giudizio di primo grado) ad (OMISSIS) la somma di Euro 64.203,68 oltre ad aver messo a disposizione di tutti gli attori, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, l’intero massimale versando gli importi nei limiti di legge avendo gia’ pagato la complessiva somma di Euro 789.890,48”;
con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’articolo 1224 c.c., per essere stata condannata a pagare nei confronti di (OMISSIS) la somma all’attualita’ di Euro 199.239,00 senza considerare ai fini del calcolo la provvisionale concessa dal Tribunale di Benevento il 14/6/2012 di Euro 50.000.00; lamenta inoltre l’erroneita’ del computo degli interessi (da lucro cessante) dovuti per il ritardo nel pagamento delle somme dovute;
entrambi i suddetti motivi, secondo e terzo, sono inammissibili per la novita’ delle questioni che con essi sono veicolate, le quali invero non risultano in alcun modo trattate nella sentenza impugnata (la quale, giova ripetere, nel merito conferma integralmente quella di primo grado), ne’ di esse si da’ atto che erano poste ad oggetto di specifico motivo di gravame;

 

Risarcimento danni da circolazione di veicoli

e’ appena il caso invero di rilevare” con riferimento al secondo motivo, che e’ insufficiente ai fini dell’onere di indicazione della deduzione in appello della questione ivi posta, l’avere affermato (pag. 8, secondo cpv.) che il limite del massimale fu eccepito in appello, trattandosi di rilievo che non copre l’intera estensione della censura che avrebbe dovuto essere proposta in appello;
occorre al riguardo rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e’ onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificita’ del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (tra le tante, Cass. n. 15430/2018);
difatti, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformita’ della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicche’ sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimita’ (tra le molte, Cass. n. 15196/2018);
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della societa’ ricorrente alla rifusione delle spese processuali delle controparti, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore anticipatario che ne ha fatto richiesta nel controricorso;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’articolo 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e distratte in favore dell’Avv. (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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