Riproduzione del contenuto del documento in un atto avente data certa

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 23 ottobre 2019, n. 27192.

La massima estrapolata:

Non vi è ragione per ritenere che la riproduzione del contenuto del documento in un atto avente data certa non rientri tra i fatti atipici idonei, ex art. 2704 c.c., c. 1, ad attribuire alla data del documento stesso una certezza analoga a quella attribuita dai fatti tipici previsti dalla norma.

Ordinanza 23 ottobre 2019, n. 27192

Data udienza 12 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17897/2014 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), con procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, del 06/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/03/2019 dal Cons.Dott. CAIAZZO ROSARIO.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.p.a. – quale concessionaria di pubblicita’ per le emittenti (OMISSIS) – chiese l’ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. per la somma complessiva di Euro 1.538.068,90 comprensiva di interessi, quale credito maturato per servizi pubblicitari svolti a favore della suddetta societa’ su spazi televisivi concessi alla (OMISSIS) s.r.l., societa’ che aveva agito in nome proprio ma per conto della mandante e beneficiaria (OMISSIS) s.r.l. (in seguito divenuta (OMISSIS) s.r.l.), producendo: copia di fatture, conferme di ordini e quattro (lettere con cui la societa’ poi fallita aveva assunto l’obbligo di pagare, fino alla concorrenza della somma di Euro 1.477.000,00, il corrispettivo della pubblicita’ relativa ad un prodotto trasmessa sulle reti della (OMISSIS); estratto autentico delle scritture contabili e copia del ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Catania, il 26.1.09, con relativo decreto emesso.
Il giudice delegato respinse la domanda in quanto fondata su documentazione inidonea, posto che le fatture e gli estratti delle scritture contabili non erano opponibili alla curatela, perche’ documenti di formazione unilaterale, e considerato che il decreto ingiuntivo era privo della dichiarazione di definitiva esecutivita’.
La (OMISSIS) s.p.a. propose opposizione allo stato passivo, argomentando che: i vari documenti prodotti erano opponibili alla curatela; la pubblicita’ era stata effettuata; lo stesso credito era stato ammesso al passivo del fallimento dell’agenzia di pubblicita’ (OMISSIS) s.r.l..
Si costitui’ la curatela eccependo l’infondatezza dell’opposizione e, in particolare, la mancanza di data certa delle lettere con cui la societa’ fallita assunse l’obbligo di pagare i servizi di pubblicita’ prestati dall’opponente.
Con decreto dell’11.2.2011 il Tribunale rigetto’ l’opposizione ritenendo prive di data certa le suddette quattro lettere, trattandosi di fotocopie che non riportavano alcuna indicazione di data proveniente da soggetto abilitato a conferire certezza cronologica alla formazione del documento.
(OMISSIS) s.p.a. ricorse per cassazione avverso tale decreto. La Corte di cassazione, con ordinanza del 13.2.2012, accolse il ricorso in ordine al terzo e quinto motivo, cassando il decreto con rinvio affinche’ il tribunale: motivasse in ordine alla eventuale sussistenza di altri fatti, diversi da quelli tipizzati nell’articolo 2704 c.c., idonei a stabilire la certezza della data dei documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e doveva essere altresi’ sottratto alla sua disponibilita’; valutasse se il negozio costitutivo del diritto e la sua anteriorita’ rispetto al fallimento erano comunque provati da altri elementi al di fuori dei documenti di cui trattasi.
(OMISSIS) s.p.a. riassunse il giudizio e, ribadita la domanda d’insinuazione al passivo, affermo’ che la certezza della data anteriore al fallimento delle predette quattro lettere era desumibile dalla menzione che delle stesse era fatta nel ricorso per decreto ingiuntivo, depositato prima della dichiarazione di fallimento.
La curatela si costitui’ ribadendo l’eccezione relativa alla mancanza di data certa.
Con decreto del 29.5.14 il Tribunale di Catania rigetto’ l’opposizione osservando che: il decreto ingiuntivo” opposto, non era divenuto definitivamente esecutivo prima del fallimento; le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili riguardavano il credito vantato nei confronti dell’agenzia di pubblicita’, e inoltre le scritture contabili non fanno prova nei confronti del curatore fallimentare, che e’ soggetto terzo nella verifica del passivo; il timbro di deposito apposto sulla prima pagina del ricorso con il pedissequo decreto ingiuntivo non valeva dimostrare che le quattro lettere, pur menzionate in calce al ricorso stesso, erano state effettivamente allegate a quest’ultimo, essendo invece a tal fine necessaria la produzione dell’indice dei documenti prodotti in sede monitoria con l’attestazione di deposito sottoscritta dal cancelliere; nemmeno il decreto ingiuntivo poteva essere considerato fatto idoneo a dimostrare la data delle scritture, di cui si e’ detto sopra, con il medesimo grado di certezza dei fatti tipici menzionati dall’articolo 2704 c.c., in quanto non soltanto esso non conteneva la riproduzione del testo dei documenti in questione (ipotesi tipica ex articolo 2704 c.c.), ma la stessa riproduzione nel corpo del ricorso per ingiunzione era irrilevante, in base alla giurisprudenza di legittimita’; la prova testimoniale richiesta dall’opponente, infine, era irrilevante in quanto riguardava il tempo dell’esecuzione della prestazione pubblicitaria nonche’ l’interesse e il coinvolgimento della societa’ fallita nell’ordinazione dei relativi servizi, ma non lo specifico profilo del momento in cui essa assunse in via solidale l’obbligazione del corrispettivo: assunzione in mancanza della quale, ai sensi dell’articolo 1705 c.c., la creditrice non potrebbe rivolgersi alla mandante. La (OMISSIS) s.p.a. ricorre in cassazione formulando cinque motivi, illustrati con memoria.
Non si e’ costituita la curatela fallimentare alla quale il ricorso e’ stato regolarmente notificato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo e’ denunziata violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 44, articoli 2699, 2700 c.c., articolo 2704 c.c., comma 1, articoli 57, 58, 59 c.p.c., articolo 168 c.p.c., comma 1, articolo 384 c.p.c., comma 2, articoli 634, 638, 640, 641 c.p.c., articoli 72, 73, 74 disp. att. c.p.c., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Al riguardo, la ricorrente si duole che il Tribunale abbia escluso che il timbro del cancelliere relativo al deposito del ricorso monitorio- con la firma apposta sulla prima pagina – unitamente alla notificazione dello stesso decreto, dimostrassero la certezza della data del deposito anche dei vari documenti allegati al ricorso, richiamati nelle altre pagine, tra cui le quattro lettere in questione.
Con il secondo motivo e’ denunziata violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 44, articoli 2699, 2700 c.c., articolo 2704 c.c., comma 1, articolo 112 c.p.c., articolo 168 c.p.c., comma 1, articolo 384 c.p.c., comma 2, articoli 72, 73, 74, disp. att. c.p.c., nonche’ omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Al riguardo, la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che la mancata sottoscrizione dell’indice del fascicolo del ricorso monitorio da parte del cancelliere fosse una mera irregolarita’ e che essa non incidesse sulla ritualita’ della produzione dei documenti indicati nello stesso indice (salvo il caso, non verificatosi, di contestazione sulla esistenza e produzione del documento).
Con il terzo motivo e’ denunziata violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 44, articoli 2699, 2700 c.c., articolo 2704 c.c., comma 1, articolo 2909 c.c., articolo 112 c.p.c., articolo 135 c.p.c., comma 2, articolo 384 c.p.c., comma 2, articoli 634, 640, 641, 643 653, c.p.c., nonche’ omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.
Al riguardo, la ricorrente deduce che: a) ai fini della prova del deposito delle lettere unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo era sufficiente la formula – erroneamente ritenuta un mero stereotipo dal Tribunale – “letto il ricorso che precede; visti gli allegati documenti”;
b) non e’ vero che il decreto ingiuntivo non riproduca, neanche in sintesi, le lettere predette, perche’ queste ultime sono invece trascritte nel corpo del ricorso, il quale e’ stato “letto” interamente dal Tribunale e fa corpo unico con il pedissequo provvedimento, onde il caso e’ diverso da quello considerato da Cass. n. 24414/2009, richiamata nel decreto impugnato, secondo la quale “la riproduzione di una scrittura privata in un atto di citazione avente data certa in ragione dell’avvenuta notificazione non costituisce fatto idoneo, nei confronti dei terzi, a stabilire l’anteriorita’ della formazione del documento rappresentato con il grado di certezza richiesto dall’articolo 2704 c.c.”;
c) costituisce extrapetizione l’aver sollevato d’ufficio la questione relativa al deposito delle lettere nel giudizio monitorio, non sollevata dalla curatela; inoltre, in assenza di contestazioni, si era formato il giudicato sul regolare conforme deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio, tra i quali le lettere piu’ volte richiamate.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo. La ricorrente censura la statuizione secondo cui la prova testimoniale dedotta dall’opponente riguardava il tempo dell’esecuzione della prestazione pubblicitaria e l’interesse e coinvolgimento della societa’ fallita nell’ordinazione dei relativi servizi, ma non lo specifico profilo del momento in cui la societa’ poi fallita aveva assunto l’obbligazione del corrispettivo in solido con l’agenzia pubblicitaria ordinante, in difetto della quale (assunzione) l’opponente non avrebbe potuto pretendere alcunche’ dalla mandante, ai sensi dell’articolo 1705 c.c..
Con il quinto motivo si denuncia violazione di norme di diritto. La ricorrente sostiene che questa Corte, nell’ordinanza n. 12040/2011, con cui ha cassato con rinvio il primo decreto emesso dal Tribunale sull’opposizione a stato passivo, avrebbe accertato che la pretesa dell’opponente era documentata dagli ordini, dalle fatture, dal’estratto autentico delle scritture contabili e dal decreto ingiuntivo; onde il giudice del rinvio si sarebbe discostato da tale statuizione, in violazione dell’articolo 384 c.p.c., comma 2. Ripropone comunque gli argomenti gia’ svolti con il primo motivo per cassazione a confutazione della tesi dell’inidoneita’ probatoria dei documenti di cui sopra.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiche’ tra loro connessi, sono infondati, ancorche’ la motivazione adottata dal Tribunale, che ha ritenuto rilevante l’attestazione di deposito del cancelliere ai fini della prova della data certa dei documenti riportati nell’indice del fascicolo del ricorso monitorio, sia da correggere (articolo 384 c.p.c.).
L’attestazione in questione, in quanto non apposta sullo stesso documento della cui data si discute – bensi’ su un altro documento (l’indice del fascicolo della parte) – non ha rilevanza ai fini della prova della data certa dei documenti oggetto dell’indice. Invero, l’articolo 2704 c.c., comma 1, u.p., richiede che il fatto atipico, da cui risulti l’anteriorita’ della formazione del documento, sia fornito di un livello di certezza uguale a quello dei fatti tipici menzionati nella prima parte della stessa norma. E tali fatti – a parte quelli riguardanti le vicende personali dell’autore (morte, incapacita’ fisica), qui non rilevanti – consistono appunto in annotazioni materialmente apposte sul documento (autenticazione della sottoscrizione, registrazione), oltre che nella riproduzione del testo del documento stesso in un altro atto (l’atto pubblico) avente a sua volta data certa.
La mera indicazione (non gia’ riproduzione) del documento in altro atto, sia pure avente data certa, non e’ invece contemplata, perche’ essa non garantirebbe che l’atto citato sia proprio quello rappresentato dal documento di cui trattasi.
Il terzo motivo e’ invece fondato nei sensi che seguono.
Circa la censura sub a), e’ sufficiente per disattenderla il richiamo di quanto appena osservato a proposito dei primi due motivi di ricorso. La censura sub b), va invece accolta.
Ad avviso del collegio il principio enunciato da Cass. n. 24414/2009, non e’ condivisibile. Non vi e’ ragione, infatti, per ritenere che la riproduzione del contenuto del documento in un atto avente data certa non rientri tra i fatti atipici idonei, a mente dell’articolo 2704 c.c., comma 1, u.p., ad attribuire alla data del documento stesso una certezza analoga a quella attribuita dai fatti tipici previsti dalla norma. In realta’, la citata pronuncia non spiega questo passaggio, limitandosi a rinviare ad altra sentenza, Cass. 11824/1995, la quale, pero’, si riferisce all’ipotesi della mera indicazione – non gia’ della riproduzione del contenuto – del documento nell’atto di citazione notificato.
Il Tribunale ha dunque errato nell’affermare che “la parziale riproduzione del contenuto delle lettere nel ricorso per ingiunzione.. e’ del tutto irrilevante ai fini del conferimento della data certa”, onde sul punto il decreto impugnato va cassato.
La censura sub c) e’ invece infondata perche’, come risulta dal decreto impugnato, la curatela aveva eccepito, nel giudizio di opposizione a stato passivo, il difetto di data certa delle lettere di cui trattasi, il che contrasta con la tesi della non contestazione della produzione degli stessi documenti nel giudizio monitorio.
Gli altri due motivi sono da ritenere assorbiti dall’accoglimento parziale del terzo.
Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassato, in relazione alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo esame e perche’ provveda anche sulle spese del grado di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, rigetta i primi due, assorbiti il quarto e quinto.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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