Riparazione per ingiusta detenzione subita da indagato minorenne all’epoca dei fatti

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 4 marzo 2019, n. 9421.

La massima estrapolata:

Sull’istanza di riparazione per ingiusta detenzione subita da indagato minorenne all’epoca dei fatti è competente a decidere la Corte d’Appello e non la sezione per i minorenni della medesima.

Sentenza 4 marzo 2019, n. 9421

Data udienza 12 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE APPELLO SEZIONE MINORI MESSINA;
nei confronti di:
CORTE APPELLO MESSINA;
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
nel procedimento penale a carico di:
(OMISSIS);
con l’ordinanza del 21/06/2018 della CORTE APP. SEZ. MINORENNI di MESSINA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SANTALUCIA GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.ssa COCOMELLO ASSUNTA;
Il P.G. conclude per la competenza della Corte d’Appello di Messina.
udito il difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina, con provvedimento del 5 ottobre 2017/9 marzo 2018, ha dichiarato l’incompetenza a decidere sulla richiesta di (OMISSIS) di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta nel procedimento n. 11/2013 Proc. min. Messina, in cui lo stesso fu coinvolto quale minore di eta’, rilevando la competenza funzionale della sezione per i minorenni della stessa Corte di appello.
2. La Sezione per i minorenni della stessa Corte di appello, ricevuti gli atti, con decisione del 21-27 giugno 2018, si e’ dichiarata incompetente e ha sollevato conflitto negativo, rimettendo copia degli atti alla Corte di cassazione. Ha a tal fine osservato che, secondo quanto disposto dall’articolo 102 disp. att. c.p.p., la competenza spetta alla Corte di appello, a nulla rilevando che l’ingiusta detenzione abbia riguardato un minore. I criteri di valutazione non sono infatti influenzati dalla minore eta’ del soggetto detenuto ingiustamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va riconosciuta l’ammissibilita’ del conflitto in quanto il contrasto, rilevato dalla Sezione per i minorenni della stessa Corte di appello, ha creato una stasi del procedimento, per il cui superamento si rende necessario l’intervento di questa Corte regolatrice.
2. A norma dell’articolo 102 disp. att. c.p.p. sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione decide la Corte di appello, senz’altra specificazione, nel cui distretto e’ stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Il rilievo sul dato letterale della disposizione e’ significativo dal momento che la legge non disegna una competenza generalizzata della Sezione per i minorenni con riferimento a tutti gli affari che abbiano riguardo a fatti commessi dal minore di eta’.
Il R.Decreto Legge n. 1404 del 1934, articolo 5, dedicato appunto all’istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni, ne definisce l’ambito di competenza facendo richiamo all’appello circa le decisioni del Tribunale per i minorenni; l’articolo 15 dello stesso testo normativo completa la definizione delle competenze, precisando che alla sezione per i minorenni sono devoluti: il giudizio sulle impugnazioni contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in camera di consiglio dal tribunale per i minorenni; i provvedimenti di competenza della (da tempo abrogata) sezione istruttoria nelle ipotesi di dubbio sull’identita’ dell’imputato sorti nel giudizio di cassazione, nonche’ i provvedimenti in materia di estradizione, di riconoscimento delle sentenze penali straniere e di rogatorie.
2.1. Si ha cosi’ che la competenza viene delineata principalmente sulla base delle attribuzioni in materia di impugnazione dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni, con l’aggiunta di poche e ben definite competenze in unico grado. Tra queste non e’ menzionata quella che ora viene in rilievo, ossia la decisione sulle domande di riparazione per ingiusta detenzione.
3. I criteri su cui si regge l’ordine legale della competenza non ammettono interpretazioni volte ad ampliare, sul presupposto di una presunta lacuna di previsione o della forza espansiva di una disposizione letterale, l’ambito di azione delle norme che delineano le specifiche attribuzioni dei giudici, perche’ occorre preservare il sistema dal pericolo di deviazioni indebite dal principio del giudice naturale precostituito per legge. Cio’ non puo’ farsi neanche valorizzando, per via interpretativa, la natura specializzata della sezione per i minorenni, e la sua particolare composizione, a fronte di un chiaro disposto normativo che, nell’elencarne in dettaglio le attribuzioni al di fuori di una generale competenza di tipo impugnatorio, non menziona le domande di riparazione per ingiusta detenzione
4. Il conflitto negativo va dunque risolto a favore della Corte di appello di Messina, a cui vanno trasmessi gli atti.
Seguono le comunicazioni di cui all’articolo 32 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte di appello di Messina cui dispone trasmettersi gli atti.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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