Rimessa alle sezioni Unite la questione se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto sia soggetto o no all’iscrizione nel casellario giudiziale

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Ordinanza 6 marzo 2019, n. 9836.

La massima estrapolata:

Va rimessa alle sezioni Unite la questione se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto sia soggetto o no all’iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313. Vi è infatti contrasto tra l’orientamento, per vero maggioritario, secondo cui il provvedimento in questione non va iscritto, non rientrando nella categoria dei «provvedimenti giudiziari definitivi» di cui alla citata disposizione, e altro orientamento, pur minoritario, secondo cui sarebbe invece necessaria l’iscrizione, vuoi per consentire, per il futuro, l’apprezzamento del requisito della non abitualità del comportamento che è posta a fondamento dell’istituto, vuoi, in ogni caso, per giustificare la previsione dell’articolo 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, relativa all’avviso da dare all’indagato in caso di richiesta di archiviazione avanzata per la particolare tenuità del fatto, spiegabile proprio per il contenuto meno favorevole di tale archiviazione rispetto a quella per ragioni di merito (la Corte si esprime a favore di questo secondo orientamento, evidenziando che l’articolo 3, comma 1, lettera f), ricomprende comunque espressamente anche i provvedimenti definitori ex articolo 131-bis del codice di procedura penale e che, in ogni caso, per l’archiviazione per particolare tenuità la riapertura delle indagini ex articolo 414 del codice di procedura penale motivata dalla necessità di nuove investigazioni è meramente teorica, conseguendone la sostanziale stabilità del relativo provvedimento, che presuppone già l’accertamento del fatto, la sua attribuzione all’indagato e la riconducibilità all’ipotesi di particolare tenuità).

Ordinanza 6 marzo 2019, n. 9836

Data udienza 27 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/07/2018 del TRIBUNALE di SALERNO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto la rimessione del ricorso alle sezioni unite o, in subordine, l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Salerno, giudice del casellario Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, ex articolo 40, ha ordinato la cancellazione dal casellario giudiziale, inerente alla persona di (OMISSIS), del provvedimento emesso il 17 ottobre 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, col quale era stata disposta l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti dello stesso (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 650 c.p., essendo stata ravvisata la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, ai sensi dell’articolo 131-bis c.p..
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che il provvedimento di archiviazione non costituisce un provvedimento definitivo e, pertanto, non rientra tra quelli soggetti ad iscrizione.
2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, articolo 3, comma 1, lettera f).
Il giudice del casellario avrebbe errato nell’interpretazione della norma di legge, secondo la quale nel casellario giudiziale devono essere iscritti “i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita’, o disposto una misura di sicurezza, nonche’ quelli che hanno dichiarato la non punibilita’ ai sensi dell’articolo 131 bis c.p.”.
Secondo il ricorrente, l’ultima parte di tale norma, tramite la congiunzione “nonche'”, fa espresso riferimento a tutti i provvedimenti che hanno dichiarato la non punibilita’ del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., essendo l’iscrizione funzionale al corretto apprezzamento, in eventuali procedimenti futuri, dell’abitualita’ del comportamento illecito da parte dello stesso soggetto, integrante condizione ostativa all’ulteriore applicazione della medesima causa di non punibilita’.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rimesso alle sezioni unite, rilevando l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza come segnalato anche dall’Ufficio del massimario e del ruolo; in subordine ha concluso per l’annullamento del provvedimento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rimesso alle sezioni unite, come richiesto dal Procuratore generale, sussistendo un contrasto giurisprudenziale che, ad avviso del Collegio, favorevole all’orientamento minoritario, non puo’ dirsi composto.
2. E’ opportuno evidenziare che il giudice del casellario ha ordinato la cancellazione dell’iscrizione, richiamando la sentenza della sezione quinta di questa Corte, nella quale si e’ affermato che “il provvedimento di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, articolo 3, comma 1, lettera f), non e’ soggetto ad iscrizione nel casellario giudiziale” (Sez. 5, n. 3817 del 15/01/2018, Pisani, Rv. 272282).
Nello stesso senso si era gia’ espressa la sezione terza (Sez. 3, n. 30685 del 26/01/2017, Vanzo, Rv. 270247) e, successivamente, la sezione prima, (Sez. 1, n. 31600 del 25/06/2018, Matarrese, Rv. 273523).
Aveva invece ritenuto il contrario, e cioe’ che fossero iscrivibili nel casellario giudiziale i decreti di archiviazione emessi ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., la stessa sezione quinta in altra sentenza (Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra, non massimata sul punto).
Il contrasto tra le sentenze Vanzo e Serra era stato segnalato con relazione del Massimario n. 89/2017.
2.1. Come si e’ accennato, la giurisprudenza di legittimita’ e’ prevalentemente orientata ad affermare che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, articolo 3, comma 1, lettera f), non e’ soggetto ad iscrizione nel casellario giudiziale.
Tuttavia, le argomentazioni sviluppate dal Pubblico ministero ricorrente, che pur si dichiara consapevole dell’orientamento di legittimita’ al quale ha anche fatto riferimento il giudice del casellario, e del Procuratore generale impongono alcune considerazioni che sembrano in grado di indurre un ripensamento delle conclusioni seguite dall’orientamento maggioritario.
2.2. Il Pubblico ministero ricorrente evidenzia l’erroneita’ dell’interpretazione proposta dal giudice del casellario, perche’ impedirebbe all’organo inquirente di avere un quadro completo e veritiero sulla personalita’ del soggetto, per mancata iscrizione dei decreti di archiviazione pronunciati ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., cosi’ pregiudicando le successive valutazioni del requisito della non abitualita’ del comportamento che la stessa disposizione pone a fondamento dell’istituto.
Del resto, secondo il Pubblico ministero ricorrente, la rilevanza del provvedimento di archiviazione per tale causa di non punibilita’ si desume anche dalla previsione dell’articolo 411 c.p.p., comma 1-bis, perche’ la necessita’ di dare avviso all’indagato della richiesta di archiviazione avanzata per tale causa discende proprio dal contenuto meno favorevole del provvedimento di archiviazione, per applicazione dell’articolo 131-bis c.p., rispetto all’archiviazione nel merito.
Il Pubblico ministero paventa, altresi’, disparita’ di trattamento tra situazioni analoghe, laddove, in caso di proscioglimento ai sensi dell’articolo 131-bis c.p. disposto con sentenza, l’imputato vede iscritta tale pronuncia nel casellario; e aggiunge che e’ priva di concreto rilievo la possibilita’ di procedere alla revoca del provvedimento di archiviazione a supporto della non definitivita’ del medesimo provvedimento.
In sintesi, secondo il Pubblico ministero ricorrente, alla congiunzione “nonche'”, utilizzata nella disposizione dianzi richiamata, deve essere attribuito il valore di congiunzione aggiuntiva, sicche’ oltre ai “provvedimenti giudiziari definitivi” dovrebbero essere iscritti nel casellario anche quelli, indipendentemente dalla loro definitivita’, che hanno dichiarato la non punibilita’ ai sensi dell’articolo 131-bis c.p..
3. Le argomentazioni del Pubblico ministero ricorrente e del Procuratore generale sono convincenti.
E’ bene ricordare che l’istituto di cui all’articolo 131-bis c.p., connotato da evidente finalita’ deflattiva, mira ad impedire la celebrazione di un processo inutile, allorche’ la notitia criminis, non destituita di fondamento, attenga pero’ ad un fatto di particolare tenuita’ e si possa quindi attendibilmente pronosticarne l’esito in termini di dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., la cui declaratoria viene quindi anticipata in sede di archiviazione.
L’argomento fondamentale che sorregge la tesi prevalente si compendia in questa considerazione: tutti i provvedimenti iscrivibili sono tali solo se definitivi, ovvero non impugnati o altrimenti definitivi (per rigetto dell’impugnazione); il provvedimento di archiviazione, in quanto non impugnabile, e’ per sua natura sempre provvisorio, per la possibilita’ di riapertura delle indagini.
Tale affermazione non tiene conto di alcune considerazioni che militano nell’opposta direzione.
3.1. L’iscrizione del provvedimento di archiviazione ex articolo 131-bis c.p. non determina una lesione dei diritti o degli interessi dell’indagato.
La decisione e’ assunta dal giudice a seguito di un procedimento (articolo 411 c.p.p., comma 1-bis) nel quale e’ assicurato il pieno contraddittorio.
Infatti, quando il Pubblico ministero ritiene di avanzare la richiesta di archiviazione, ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., “deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini” la quale puo’ presentare opposizione indicando “le ragioni del dissenso” e il giudice, salvo che essa sia inammissibile, deve fissare l’udienza camerale di cui all’articolo 409 c.p.p., comma 2.
Il giudice, dopo avere sentito le parti all’udienza camerale (pena la violazione del contraddittorio: Sez. 5, n. 26876 del 10/02/2016, P.O. in proc. Pjetrushi, Rv. 267261), provvede facendo applicazione di tutti i poteri decisori che la legge ordinariamente gli attribuisce, dovendo anzitutto verificare la sussistenza e la procedibilita’ del reato ipotizzato e l’attribuibilita’ di esso all’indagato e, quindi, l’applicabilita’ della speciale causa di non punibilita’.
3.2. Del resto, e’ priva di concreta rilevanza, per escludere l’iscrivibilita’, la circostanza che la pronuncia in questione non possieda natura di accertamento e non abbia efficacia ai fini civili e amministrativi. Si tratta unicamente di una limitazione dell’efficacia extra-penale che e’ propria di ogni provvedimento di archiviazione.
L’articolo 651-bis c.p.p. attribuisce efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita’ penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale, solo alla sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita’ del fatto in seguito a dibattimento, o anche alla sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuita’ del fatto a norma dell’articolo 442 c.p.p., salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
Tale efficacia di accertamento extra-penale non e’ quindi riconosciuta al provvedimento di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, ma cio’ non sminuisce il valore del provvedimento di archiviazione perche’ esso e’ destinato a definire il procedimento in modo tendenzialmente stabile.
3.3. Infatti, pur tenendo presente che il provvedimento di archiviazione e’ soggetto alla possibilita’ di riapertura delle indagini ex articolo 414 c.p.p., su richiesta del Pubblico ministero motivata dalla necessita’ di nuove investigazioni, non puo’ ipotizzarsi una riapertura per ragioni concernenti il giudizio di particolare tenuita’ perche’ “il decreto di archiviazione, pur non essendo munito dell’autorita’ della res judicata, e’ connotato da un’efficacia preclusiva, quantunque limitata, operante sia con riferimento al momento dichiarativo della carenza di elementi idonei a giustificare il proseguimento delle indagini, sia riguardo al momento della loro riapertura, condizionata dal presupposto dell’esigenza di nuove investigazioni che rappresenta per il giudice parametro di valutazione da osservare nella motivazione della decisione di cui all’articolo 414 c.p.p. ” (Sez. U, n. 9 del 22/03/2000, Finocchiaro, Rv. 216004; si veda anche Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 27).
La riapertura delle indagini e’, dunque, meramente teorica nel caso di archiviazione ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., che presuppone gia’ l’accertamento del fatto, la sua attribuzione all’indagato e la riconducibilita’ all’ipotesi di particolare tenuita’, sulla base di indagini complete e non suscettibili di riapertura. Ne discende la sostanziale stabilita’ del relativo provvedimento.
3.3. Di contro, la mancata iscrizione nel casellario determina l’impossibilita’ di valutare con immediatezza e compiutezza la non abitualita’ del comportamento in caso di reiterazione di fatti della stessa indole.
Ed e’ consequenziale, sotto tale profilo, la disparita’ di trattamento rispetto ai soggetti per i quali sia stata pronunciata sentenza di non punibilita’ ex articolo 131-bis c.p., ridondante a danno dell’efficienza complessiva del sistema processuale, poiche’ il Pubblico ministero, al fine di conservare traccia della declaratoria di non punibilita’, potrebbe scegliere di non anticipare alla fase delle indagini la richiesta ex articolo 131-bis c.p., rimettendone l’iniziativa all’imputato dopo l’esercizio dell’azione penale, cosi’ determinandosi un inutile dispendio di attivita’ processuali nei casi di procedimenti definibili fin d’all’inizio con provvedimenti di archiviazione.
3.4. Anche il dato testuale, come suggerito dal Pubblico ministero ricorrente, non puo’ essere impiegato per escludere la iscrivibilita’ del provvedimento di archiviazione ex articolo 131-bis c.p., non solo perche’ la congiunzione “nonche'” ha un contenuto additivo, sicche’ amplia il catalogo dei provvedimenti iscrivibili, ma anche sulla base di una lettura sistematica del testo normativo che prevede l’iscrizione nel casellario giudiziale di altri provvedimenti, non definitivi, pertinenti ad istituti analoghi: nel caso di messa alla prova ex articolo 168-bis c.p., il cui esito positivo determina l’estinzione del reato, e’ prevista l’iscrizione nel casellario dell’ordinanza che, ai sensi dell’articolo 464-quarter c.p.p., dispone la sospensione del procedimento (Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 3, comma 1, lettera i-bis). Si tratta dell’iscrizione di un provvedimento, che la legge configura come revocabile, con lo scopo di consentire al giudice di valutare la sussistenza delle condizioni di accesso alla misura e di impedire una illegittima seconda concessione di essa (articolo 168-bis c.p., comma 4).
Nel caso della declaratoria di non punibilita’ ex articolo 131-bis c.p. ricorre, in effetti, la stessa necessita’, perche’ il giudice e’ tenuto a verificare che l’indagato non tenga un comportamento abituale ovvero reiteri le condotte illecite, sicche’ l’autorita’ giudiziaria deve essere informata del provvedimento di archiviazione per tale causa di non punibilita’.
3.5. Infine, a sostegno della tesi della necessita’ di procedere alla iscrizione del provvedimento di archiviazione, ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., si pone la relazione governativa di illustrazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2015.
La relazione precisa che e’ stata prevista l’iscrizione di tutti i provvedimenti che abbiano dichiarato la non punibilita’ per tenuita’ del fatto, ivi compresi i decreti e le ordinanze di archiviazione, sul presupposto che il nuovo istituto, prevedendo la “non abitualita’” del comportamento, come uno dei requisiti di applicabilita’, impone un sistema di registrazione delle decisioni che accertano la particolarita’ tenuita’ “che comprenda ovviamente anche i provvedimenti di archiviazione adottati per tale causa”.
3.6. Il Collegio ritiene, in conclusione, di confermare l’emerso contrasto di giurisprudenza, rafforzato dall’attuale opzione in dichiarato dissenso dal prevalente orientamento precedente, sicche’ appare opportuna, a norma dell’articolo 618 c.p.p., comma 1, la rimessione alle sezioni unite della seguente questione: “Se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto a norma dell’articolo 131-bis c.p. sia soggetto all’iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, articolo 3, comma 1, lettera f)”.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

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