Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25849.
Rilievo officioso della nullità del contratto ed indicazione dello svolgimento del contraddittorio tra le parti
Il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell’attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.
Ordinanza|| n. 25849. Rilievo officioso della nullità del contratto ed indicazione dello svolgimento del contraddittorio tra le parti
Data udienza 9 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Cessione del credito – Rilievo officioso della nullità del contratto – Indicazione dello svolgimento del contraddittorio tra le parti – Destinazione al compimento anche della corrispondente attività probatoria – Art. 345 cpc
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13285-2022 proposto da:
(OMISSIS) SRL, quale cessionaria dei crediti della (OMISSIS) SPA in liquidazione, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ASL (OMISSIS), in persona del direttore generale e legale rappresentante, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1618/2021 della Corte di Appello di Salerno, depositata il 11/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 09/03/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.
Ritenuto in fatto
– che la societa’ (OMISSIS) S.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1618/21, dell’11 novembre 2021, della Corte di Appello di Salerno, che – in accoglimento del gravame esperito dall’Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) avverso la sentenza n. 543/18, del 26 febbraio 2018, del Tribunale della stessa citta’ – ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore della societa’ (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione (dei cui crediti (OMISSIS) si era resa cessionaria in corso di causa), per l’importo di Euro 157.228,64, oltre interessi;
– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce che, conseguito da (OMISSIS) il suddetto provvedimento monitorio (nella qualita’, a propria volta, di cessionaria del credito vantato dalla societa’ (OMISSIS) S.r.l. per prestazioni sanitarie terapeutiche riabilitative erogate, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario nazionale, verso la ASL (OMISSIS)), l’ingiunta proponeva opposizione ex articolo 645 c.p.c.;
– che rigettata dal primo giudice l’opposizione, la stessa veniva, invece, accolta in appello, esito al quale il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo – compiuto d’ufficio – della carenza di accreditamento della societa’ cedente, non essendo stato rinvenuto agli atti del giudizio alcun accordo contrattuale scritto intervenuto tra la ASL e la societa’ (OMISSIS), accordo, viceversa, necessario, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la remunerazione di simili prestazioni;
– che avverso la sentenza della Corte salernitana ricorre per cassazione (OMISSIS), sulla base – come detto – di un unico motivo;
– che esso denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 166 e 167 c.p.c., dell’articolo 2697 c.c., oltre che degli articoli 210 e 345 c.p.c.;
– che la sentenza impugnata e’ censurata per aver “negato la remunerabilita’ dell’assistenza resa, rilevando, d’ufficio, la nullita’ del contratto per essere inesistente tra le parti” (non risultava prodotto in giudizio, infatti, l’accordo negoziale in forza del quale la societa’ (OMISSIS) avrebbe erogato le prestazioni), “quando queste non l’avevano ne’ sollevata ne’ contestata ex articolo 115 c.p.c., senza avvedersi che tale eccezione non aveva costituito oggetto del thema decidendum e senza rimettere la causa sul ruolo per consentirne la produzione nel rispetto del contraddittorio”;
– che la ricorrente lamenta come la Corte territoriale – nel decidere sul motivo di gravame (il secondo) con cui la ASL aveva eccepito la nullita’ del contratto per mancanza di forma scritta “ad substantiam” – abbia ritenuto che la proposizione di tale eccezione non fosse preclusa dall’articolo 345 c.p.c., trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio, ravvisandone, inoltre, la fondatezza, e cio’ sul presupposto che nel materiale documentale prodotto nei due gradi di giudizio non figurava “alcun documento contrattuale sottoscritto dall’ASL e dalla struttura accreditata, avente ad oggetto la regolamentazione delle prestazioni sanitarie oggetto del ricorso monitorio”;
– che, tuttavia, la nullita’ del contratto rileva la ricorrente non e’ stata contestata in primo grado dalla ASL, che non l’ha posta a fondamento della propria domanda, avendo, anzi, “confermato l’esistenza di una pattuizione scritta disciplinante il rapporto tra l’erogatore ed essa PA”;
– che, pertanto, la Corte salernitana, qualora avesse ritenuto indispensabile la produzione del contratto, avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo, per disporre l’ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c.;
– che tale esito si imponeva, vieppiu’, nel caso di specie, nel quale la pretesa creditoria e’ stata fatta valere non dal titolare del credito, ma dal cessionario dello stesso, dovendo in tal caso operare – come si deduce essere stato affermato da questa Corte – il principio della “vicinanza della prova”, che impedisce di porre a carico di tale soggetto la prova dell’esistenza di un contratto al quale il medesimo e’ rimasto estraneo;
– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la ASL di (OMISSIS), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
– che la ricorrente ha depositato memoria;
– che il Collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.
Considerato in diritto
– che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito indicati;
– che il giudice di appello ha ritenuto di dover rigettare la pretesa creditoria azionata in ordine alla remunerazione delle prestazioni erogate in favore della ASL – giova, infatti, rammentare che nel giudizio ex articolo 645 c.p.c. il creditore ingiungente (o, come nella specie, il cessionario del credito), conserva la posizione di attore in senso sostanziale (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2010, n. 26128, Rv. 61548701) – sul rilievo che, eccepita per la prima volta in appello, dal debitore ingiunto, la nullita’ per difetto di forma scritta del contratto fonte del credito, risultava carente, agli atti del giudizio, la prova documentale attestante l’avvenuta conclusione del contratto;
– che a tanto la Corte salernitana si e’ ritenuta legittimata in forza dell’articolo 1421 c.c., che, configurando quella relativa alla nullita’ del contratto come un’eccezione in senso lato, ne consente il rilievo “ex officio”, secondo le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza (anche a Sezioni Unite) di questa Corte;
– che, tuttavia, mentre la pronuncia in esame muove da un esatto assunto, ovvero che il contratto concluso tra la ASL territorialmente competente e la struttura sanitaria operante in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale deve rivestire, a pena di nullita’, la forma scritta (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 5 luglio 2018, n. 17588, Rv. 649553-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 11 marzo 2020, n. 7019, Rv. 65715501), non corretto risulta, invece, il “modus operandi” dalla Corte d’appello seguito per giungere al rigetto della domanda di pagamento;
– che questa Corte, nella sua massima sede nomofilattica, ha rimarcato, da tempo, non solo la necessita’ di distinguere tra il potere officioso di “rilevazione” e quello di “dichiarazione” della nullita’, ma pure come ad essi corrisponda – nel rispetto del principio del contraddittorio ex articolo 101, comma 2, c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 13, (norma applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, ai sensi dell’articolo 58 della stessa legge, essendo stata l’opposizione a decreto ingiuntivo notificata il 21 ottobre 2009) – “l’obbligo del giudice di provocare il contraddittorio” sulla questione posta a fondamento dell’eccezione (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 dicembre 2014, n. 26242, Rv. 633502-01);
– che tale obbligo, a propria volta, implica la facolta’ delle parti di “spiegare la conseguente attivita’ probatoria”, tale essendo “l’unico possibile significato da attribuire al sintagma “memorie contenenti osservazioni sulle questioni””, giacche’ “se il contenuto di tali memorie si dovesse limitare a un’attivita’ assertiva”, si “tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenze della terza via”, e cio’ in quanto “quelle “osservazioni” non risulterebbero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delle parti con quelle esigenze di economia processuale che costituiscono, invece, la ratio dell’articolo 101, comma 2, c.p.c.” (cosi’, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 26242 del 2014, cit.; cfr. anche Cass. Sez. 2, sent. 30 settembre 2020, n. 20870, Rv. 659207-01, ove, sempre in motivazione, si ribadisce che “le parti possono spiegare una “attivita’ probatoria” in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie” allorche’ il giudice abbia proceduto al rilievo officioso della nullita’);
– che, pertanto, la Corte territoriale, nella stessa misura in cui ha ritenuto di poter superare, sulla base del proprio potere di rilievo officioso, la preclusione – ex articolo 345 c.p.c. – derivante dalla tardivita’ dell’eccezione di nullita’, per difetto di forma scritta, del contratto intercorso tra la ASL (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS), avrebbe dovuto, nel contempo, sollecitare il contraddittorio delle parti in ordine all’assenza di “allegazione e prova” relativamente all’effettiva esistenza (o meno) di tale accordo scritto, consentendo, al riguardo, lo svolgimento di attivita’ assertiva e probatoria;
– che, in conclusione, la sentenza impugnata – assorbita ogni ulteriore censura – va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di (OMISSIS), in diversa composizione, per la decisione nel merito (oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimita’), nel rispetto del seguente principio di diritto:
“il rilievo officioso della nullita’ del contratto implica non solo l’indicazione della stessa alle parti, ma pure lo svolgimento del contraddittorio tra di loro, destinato al compimento non della sola attivita’ assertiva, ma anche della corrispondente attivita’ probatoria”.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione personale, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimita’.
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