Rifiutarsi di spostare la propria auto che impedisce alle altre auto di accedere nel cortile

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 19 dicembre 2019, n. 51236

Massima estrapolata:

Rifiutarsi di spostare la propria auto che impedisce alle altre auto di accedere nel cortile comune costituisce violenza privata. Il fenomeno è ricorrente forse perché si è ignari del rilievo penale che assume o potrebbe assumere tale comportamento che blocca o impedisce l’accesso non solo nei cortili ma anche ai garage e così via.

Sentenza 19 dicembre 2019, n. 51236

Data udienza 16 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/01/2018 della CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Ferdinando Lignola, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non sussiste e, per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha depositato conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 26/01/2018 (con l’indicazione in dispositivo, ex articolo 544 c.p.p., comma 3, del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, deposito intervenuto il 20/04/2018), la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del 15/07/2015 con la quale il Tribunale di Matera aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di violenza privata (perche’ si rifiutava si rimuovere l’auto parcheggiata all’ingresso di un cortile in uso anche a (OMISSIS), cosi’ impedendo a quest’ultimo di accedervi e di prelevare gli attrezzi di sua proprieta’ ivi depositati), condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione – datato 12/06/2018 e depositato in pari data presso il Tribunale di Matera – (OMISSIS), attraverso il difensore Avv. (OMISSIS), articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’inutilizzabilita’ della dichiarazioni auto-accusatorie rese dall’imputato alla polizia giudiziaria.
Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale, in quanto il rifiuto addebitabile all’imputato non e’ equiparabile alla violenza o alla minaccia richieste per l’integrazione del reato, laddove i benefici invocati sono stati negati sulla base di mere asserzioni del giudice di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per plurime, convergenti ragioni.
2. Le doglianze articolate con il ricorso sono inammissibili.
2.1. Il primo motivo e’ inammissibile. Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, e’ onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilita’ di atti processuali indicare, pena l’inammissibilita’ del ricorso per genericita’ del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresi’ la incidenza sul complessivo compendio indiziario gia’ valutato, si’ da potersene inferire la decisivita’ in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416): il ricorrente si e’ sottratto a tale onere, tanto piu’ che la sentenza impugnata, nel dar conto della conferma del giudizio di colpevolezza, ha richiamato non solo la testimonianza dell’operante della polizia giudiziaria, ma anche la deposizione dibattimentale della persona offesa.
2.2. Del pari inammissibile e’ il secondo motivo. Quanto alla sussumibilita’ del fatto nella fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 610 c.p., del tutto consolidato e’ l’indirizzo della giurisprudenza di legittimita’ in forza del quale integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilita’ del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della liberta’ di determinazione e di azione (Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013 – dep. 2014, Iovino, Rv. 259052; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011 – dep. 2012, Lombardo, Rv. 252668; Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017 – dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322; Sez. 5, n. 48369 del 13/04/2017, Ciartano, Rv. 271267; Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, Rv. 270869): pertanto, la censura articolata al riguardo dal ricorrente e’ manifestamente infondata. Del tutto generiche sono le ulteriori doglianze, sostanzialmente carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
3. E’ assorbente, peraltro, il rilievo della tardivita’ del ricorso. Invero, la sentenza della Corte di appello di Potenza, come si e’ visto, e’ stata deliberata il 26/01/2018, con l’indicazione in dispositivo, ex articolo 544 c.p.p., comma 3, del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, termine che cadeva il 26/04/2018 (giovedi’), laddove il deposito e’ intervenuto tempestivamente il 20/04/2018. Il termine per la presentazione del ricorso (45 giorni dal 26/04/2018) e’ scaduto in data 10/06/2018, domenica, con conseguente proroga ex lege al 11/06/2018, ma il ricorso e’ stato presentato il 12/06/2018.
4. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, alla luce della nota spese depositata, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in Euro 2000 oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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