Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 20 luglio 2020, n. 21374.
Massima estrapolata:
In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l’obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all’udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l’ordinanza che, a fronte di un’eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva omesso di rispondere al motivo di riesame relativo all’assenza di autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, degli indizi di colpevolezza nonché alla richiesta di riqualificazione del reato contestato).
Sentenza 20 luglio 2020, n. 21374
Data udienza 11 giugno 2020
Tag – parola chiave: Traffico di stupefacenti – Dpr 309 del 1990 – Concorso di persone – Custodia cautelare – Presupposti – Articoli 275 e 292 cpp – Esigenze – Gravi indizi di colpevolezza – Valutazione del giudice di merito – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 51063 del 2018 – Ipotesi lieve – Criteri – Difetto di motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente
Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere
Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/12/2019 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del P.G. Dott. PIETRO GAETA.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Tribunale di Firenze, con ordinanza resa in data 11 dicembre 2019, ha confermato l’ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, con cui e’ stata applicata a (OMISSIS) la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di cui all’articolo 110, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 4 ed articolo 80, comma 1, lettera g), come descritti al capo 11) dell’imputazione provvisoria.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, formulando cinque motivi di impugnazione.
3. Con il primo, fa valere la violazione della legge processuale penale con riferimento al disposto dell’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera c). Osserva che il Tribunale per il riesame ha omesso di argomentare sulla censura con la quale ci si doleva della mancata autonoma valutazione, da parte del G.I.P., dei gravi indizi di colpevolezza. Invero, l’ordinanza con la quale la misura cautelare e’ stata disposta costituisce un mero ricalcolo della richiesta presentata dal Pubblico ministero, tanto che il G.I.P. utilizza gli stessi termini gia’ contenuti nella nota informativa della Questura di Arezzo del 30 aprile 2019. Il mancato assolvimento dell’onere di esprimere il percorso logico che sostiene il provvedimento cautelare deve condurre, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, al suo annullamento per violazione di legge, ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 9, u.p.. Deduce il mancato rispetto da parte del Tribunale per il riesame del principio della domanda, reso ancor piu’ evidente dal fatto che il Collegio ha affrontato la questione della sussistenza dell’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, lettera g), non introdotta dal ricorrente, senza, tuttavia, occuparsi di dare risposta ai motivi effettivamente proposti.
4. Con il secondo ed il terzo motivo si duole dell’erronea applicazione della legge penale in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 5 e del vizio di motivazione. Rileva che l’ordinanza impugnata, nel negare la riqualificazione del fatto nell’ipotesi c.d. lieve, ha ripreso la trama argomentativa di provvedimenti precedenti, relativi a coindagati, con la tecnica del copia-incolla, come dimostrano le incongruenze della motivazione (che si sofferma sul Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, lettera g) e cita i casi in esame, pur essendo il ricorso proposto dal solo ricorrente (OMISSIS)). Ricorda che il Tribunale del riesame, inoltre, riprendendo l’ordinanza del G.I.P., al fine di escludere l’applicabilita’ dell’articolo 73 cit., comma 5 si sofferma sull’occupazione – da parte degli indagati – del (OMISSIS), definita permanente e plateale, connotata da condotte di adescamento dei possibili consumatori, fra i quali alcuni giovanissimi, tanto da potersi definire un vero e proprio supermercato della droga a cielo aperto. Su questa base, ritenendo di non poter procedere a valutazioni atomizzate dei singoli episodi di spaccio, afferma che la modestia del peso ponderale delle singole cessioni si pone come modalita’ di azione, che ne moltiplica la potenzialita’ lesiva. Sostiene che, tuttavia, siffatta motivazione e’ manifestamente illogica nella parte in cui non individualizza il vaglio dei gravi indizi, posto che (OMISSIS) e’ indagato unicamente per due episodi di cessione e che non ha avuto alcuna frequentazione con gli altri indagati. Al medesimo, infatti, viene contestata una cessione di gr. 2,2 lordi di marijuana, per un valore di 10 Euro all’agente (OMISSIS), in data (OMISSIS) ed una cessione di gr. 0,4 lordi di cocaina, per un valore di 20 Euro, e di gr. 2,72 di marijuana, per un valore di 10 Euro, all’agente (OMISSIS), in data (OMISSIS). Nessun altro episodio viene attribuito al ricorrente, nonostante una prolungata attivita’ di indagine realizzata dalla Squadra Mobile della Questura di Arezzo, a mezzo di cinque agenti di copertura, attraverso un complesso sistema di videoriprese, di servizi di osservazione e di intercettazioni telefoniche. Rileva che la motivazione non indica alcun elemento da cui possa trarsi la posizione dell’indagato come intraneo al sistema di spaccio, sicche’, tenuto conto dell’elaborazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la sua condotta non puo’ che essere qualificata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. Non risultano, invero, dal compendio probatorio fonti di approvvigionamento stabile, cui (OMISSIS) facesse riferimento, ne’ la possibilita’ per il medesimo di fornire un vasto mercato di acquirenti, ne’ soprattutto consistenti ricavi derivanti dallo spaccio.
5. Con il quarto ed il quinto motivo censura la violazione della legge processuale con riferimento all’articolo 275 c.p.p. ed il vizio di motivazione, in relazione all’asserita sussistenza delle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta fra le misure ai quali l’ordinanza impugnata ha fatto ricorso. Considera come, pur a fronte di specifica doglianza, il Collegio del riesame si sia limitato ad affermare che l’unica misura idonea a prevenire il pericolo di reiterazione dei reati, avuto riguardo alla spiccata capacita’ a delinquere ed alla pluralita’ di condotte di spaccio, ripetute nel tempo, non puo’ che essere la custodia cautelare in carcere. Sottolinea che il giudizio di pericolosita’ formulato con l’ordinanza risulta incomprensibile e privo di argomentazioni, essendo il ricorrente di giovanissima eta’ ed incensurato. Conclude osservando che l’assenza di elementi individualizzanti ed il ricorso a formule stereotipate di motivazione, di per se’ illegittime, unitamente all’assenza di ogni argomentazione sulla non adeguatezza di misure meno restrittive, anche allorquando congiuntamente applicate, impongono l’annullamento del provvedimento impugnato.
6. Con requisitoria scritta, ritualmente depositata, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto.
2. Preliminarmente va ricordato il principio secondo il quale “In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l’obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all’udienza ex articolo 309 c.p.p., con la conseguenza che e’ da ritenersi affetta da vizio di motivazione l’ordinanza che, a fronte di un’eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa” (Sez. 1, n. 4690 del 27/11/2019 – dep. 04/02/2020, Zoffreo Fiore, Rv. 278162).
3. Nel caso di specie il Tribunale omette del tutto di rispondere al motivo di riesame riguardante l’assenza di autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza da parte del G.I.P., che si assume essere stata ricalcata dalla richiesta del pubblico ministero, cosi’ come non fornisce alcuna effettiva spiegazione del rigetto della richiesta di riqualificazione della fattispecie contestata nel reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5. L’ordinanza, infatti, si limita a richiamare genericamente la descrizione delle attivita’ di spaccio realizzate all’interno del (OMISSIS), da una pluralita’ di individui, senza dar conto, in alcun modo, delle ragioni per le quali (OMISSIS) – cui sono ascritti dall’imputazione provvisoria due soli episodi di spaccio, relativi a quantitativi davvero modesti di stupefacente, anche avuto riguardo al controvalore – debba considerarsi parte di un sistema di spaccio, in assenza sinanco dell’indicazione di contatti fra lui e gli altri soggetti osservati.
Il provvedimento, invero, non compie in alcun modo, quella verifica imposta dalla pronuncia delle Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), attraverso una valutazione complessiva degli indici di lieve entita’ elencati dalla disposizione di cui all’articolo 73, comma 5 cit., che, peraltro, debbono risultare dalla motivazione in modo estrinseco e con specifico riferimento all’attivita’ posta in essere dall’indagato ed alle sue modalita’ e non essere desunte, in modo del tutto generico, dal contesto in cui si realizzano le condotte di soggetti diversi, rispetto al collegamento con i quali nessuna considerazione viene svolta, ne’ alcun indizio richiamato.
Come correttamente osservato dal Procuratore generale, dunque, l’ordinanza e’ affetta da una vera e propria carenza grafica della motivazione in ordine alla doglianza relativa al difetto di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del G.I.P., in relazione alla posizione del ricorrente, nonche’ da un grave deficit argomentativo circa l’inquadramento della fattispecie, sconfinante nell’assenza di argomenti che diano corpo ad una modalita’ dell’azione del ricorrente che, a fronte della modestia dei quantitativi e del numero degli episodi, consenta di ritenere non minima l’offensivita’ della condotta.
4. Le considerazioni che precedono devono condurre all’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Firenze, per nuovo esame, restando assorbiti gli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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