Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 aprile 2024| n. 9310.
Ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese
Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Suprema Corte per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex articolo 287 e seguenti del Cpc, in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione in proprio dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura.
Ordinanza|8 aprile 2024| n. 9310. Ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese
Data udienza 6 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: PROCEDIMENTO CIVILE – Errori materiali – Correzione – Sentenza della Corte di cassazione – Omessa pronunzia sulla distrazione delle spese – Notificazione del ricorso alla parte difesa dall’avvocato antistatario – Necessità – Esclusione. (Cpc, articoli 93, 287, 288 e 391-bis)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta da
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Rel.
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25906/2022 R.G. proposto da
Ca.Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Vi. Ci. e dell’avvocato Ra. Fo. del foro di Caserta, con procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente-
avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 32101/2022 pubblicata il 31 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal Consigliere Milena Falaschi.
Ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che
– nell’ordinanza n. 32101/2022, depositata in data 31 ottobre 2022, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso n. 17780/2021 proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 1436/2021 della Corte d’appello di Napoli, pronunciando condanna alle spese del giudizio di legittimità;
– rilevato che gli avvocati Vi. Ci. e Ra. Fo., difensori del controricorrente Ca.Ma., hanno segnalato che nel pronunciare la condanna della ricorrente, la Corte ha omesso di disporre la distrazione delle spese in loro favore, sebbene tale richiesta fosse contenuta nel controricorso;
– considerato che dal menzionato atto processuale emerge in maniera inequivoca la richiesta di distrazione avanzata dai difensori della parte e pertanto debba disporsi la correzione dell’omissione della distrazione delle spese di lite;
– rilevato, inoltre, che è sufficiente che il difensore abbia formulato specifica richiesta di distrazione nel corso del giudizio, senza che sia necessaria l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., Sez. Un., n. 31033 del 2019);
– infine, che si è recentemente chiarito che il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della corte di cassazione, per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c.,
in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura (v. Cass. n. 15302 del 2023);
– nulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez. Un., n. 9438 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196 del 2018; Cass. n. 26566 del 2023).
Ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese
P.Q.M.
La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 32101/2022, pubblicata il 31.10.2022, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 5, le parole “con distrazione in favore degli avvocati Vi. Ci. e Ra. Fo.” dopo la frase “che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, IVA, Cassa Avvocati ed accessori tutti come per legge”, e prima della frase “Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto”.
Dispone la conseguente annotazione sull’originale della detta ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile in data 6 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria l’8 aprile 2024.
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