Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 7 maggio 2019, n. 18942.
La massima estrapolata:
E’ ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., non ostando i limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma.
Sentenza 7 maggio 2019, n. 18942
Data udienza 27 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOVERE Salvatore – Presidente
Dott. FERRANTI Donatella – rel. Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/06/2018 del GIP TRIBUNALE di IMPERIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Imperia, pronunciando nei confronti di (OMISSIS), con sentenza del 13/6/2018, gli applicava ex articoli 444 c.p.p. e ss., su concorde richiesta delle parti, la pena, riconosciutegli le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed Euro 800,00 di ammenda, con sospensione della stessa alle condizioni di legge, nonche’ con sospensione della patente di guida per la durata di anni 1 e con confisca del motoveicolo Ape Piaggio 50 tg. (OMISSIS) in sequestro.
L’imputato veniva giudicato per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c) e comma 7 perche’ circolava alla guida del ciclomotore marca Piaggio Ape 50 targato (OMISSIS), di sua proprieta’ e si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico richiestigli dal personale operante dei Carabinieri, stante la sintomatologia tipica dell’ebbrezza. In (OMISSIS).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo l’unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida avendo il GIP di Imperia radicalmente omesso ogni minima giustificazione del notevole discostamento dal minimo edittale previsto e violazione di legge in relazione all’articolo 218 C.d.S., comma 2.
Il ricorrente impugna la decisione, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria irrogata, in quanto ritiene applicabile al caso di specie l’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, essendo stata depositata l’istanza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. in data (OMISSIS).
Ci si duole che il giudicante si sia limitato alla statuizione della sanzione amministrativa senza fornire alcuna motivazione pur fissandone la durata in misura notevolmente distante dai minimi previsti dalla legge, addirittura nel doppio.
Richiama in tal senso la sentenza di questa sezione n. 35839 del 12/3/2013.
Ritiene che le caratteristiche di sinteticita’ di motivazione, tipiche della sentenza di patteggiamento, non siano applicabili alla sanzione accessoria in ragione al particolare carattere che la stessa assume nel contesto del procedimento ex articolo 444 c.p.p., nel caso in cui ci si discosti dal minimo in maniera sensibile.
Pertanto, il giudicante, in conformita’ al principio stabilito dalla sentenza di questa sezione n. 55130 del 9/11/2017, avrebbe dovuto motivare con riferimento ai parametri posti dall’articolo 218 C.d.S, comma 2, le ragioni della decisione.
Chiede, pertanto, l’annullamento della impugnata sentenza, limitatamente alla disposizione sulla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con ogni conseguente statuizione di rito.
Con memoria depositata l’11/1/2019 il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte sez. 6 n. 53178 del 20/11/2018 che ha ritenuto ammissibile il ricorso relativo alle sanzioni amministrative accessorie nell’ipotesi di patteggiamento anche dopo l’entrata in vigore della L. 103 del 23 giugno 2017. E con ulteriore memoria depositata l’8/3/2019 ribadisce che la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione sulla durata della sanzione irrogata in misura pari al doppio del minimo edittale. Richiama nuovamente la decisione di questa Corte sopra indicata e, insistendo per l’accoglimento del ricorso, ribadisce che le caratteristiche di sinteticita’ della motivazione tipiche delle sentenze di patteggiamento non sono estensibili alla sanzione accessoria per il carattere particolare che la tessa assume nel contesto del rito ex articolo 444 c.p.p. quando il giudicante si discosti sensibilmente dal minimo edittale. Insiste nella richiesta di annullamento gia’ formulata.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte con nota dell’30/1/2019 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex articolo 611 c.p.p., con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso con le ulteriori conseguenze di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Imperia.
2. In primis, va rilevato che, diversamente da quanto sostiene il difensore ricorrente, trova piena applicazione il vigente articolo 448 c.p.p., comma 2bis.
Se e’ vero, infatti – come si rileva dalla sentenza impugnata – che vi erano stati una richiesta di patteggiamento ed un consenso del PM in fase di indagini preliminari, e’ altrettanto vero che solo all’udienza del 13/6/2018 veniva formalizzata dinanzi al GIP del Tribunale di Imperia la richiesta di patteggiamento, che peraltro veniva modificata rispetto a quella originaria, rinunciandosi al lavoro di pubblica utilita’ ed optandosi per la subordinazione della richiesta alla sospensione condizionale della pena. E su tale nuova richiesta interveniva un nuovo consenso del PM e la pronuncia in conformita’ del GIP.
La richiesta di applicazione della pena, pertanto, a tutti gli effetti, data al 13/6/2018 e quindi e’ successiva al 3/8/2017, data a far tempo dalla quale (cfr. L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 51) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex articoli 444 c.p.p. e ss. “solo per motivi attinenti all’espressione della volonta’ dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalita’ della pena e della misura di sicurezza”.
Tuttavia, il proposto ricorso e’ pienamente ammissibile in quanto questa Corte di legittimita’ ha condivisibilmente chiarito che il ricorso per cassazione in punto di motivazione della sanzione amministrativa accessoria ben puo’ essere proposto secondo la disciplina generale dettata dall’articolo 606 c.p.p., comma 2, e non incontra i limiti di cui all’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P.G. in proc. Stratta, Rv. 273091; Sez. 4 n. 7554 del 24/1/2019, Re, non mass.).
E’ d’uopo considerare, infatti, che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena, a cui non e’ possibile in alcun modo equipararle, neppure sulla scorta della mera, eventuale ricorrenza di caratteri comuni (Corte Cost. sent. 49/2015).
Proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operativita’ dell’accordo che investe il patteggiamento propriamente detto e il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volonta’ delle parti, trattandosi di statuizione sottratta al loro accordo.
3. Premesso quanto sopra, va aggiunto che il Collegio condivide e intende ribadire il principio, piu’ volte affermato, che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorche’ la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell’imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211).
Cio’ in quanto, in tali casi, e’ sufficiente la motivazione implicita (cosi’ Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 che ha ritenuto corretta l’applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruita’ della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l’omicidio colposo di un pedone; conf. Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 8439 del 24/4/1996, M’ Salbi, Rv. 206297; contra Sez. 4, n. 35839 del 12/03/2013, Rossetti, Rv. 256956).
Proprio l’applicazione di tali principi, tuttavia, rende fondato il ricorso in esame.
Seppure la sospensione della patente di guida per un anno, nel caso che ci occupa, sia stata irrogata in una misura inferiore al medio edittale (in quanto la sanzione amministrativa accessoria prevista per l’articolo 186 C.d.S., comma 7 e’ da sei mesi a due anni ed il medio edittale e’ percio’ di un anno e tre mesi), lo stringato percorso motivazionale della sentenza impugnata – che, trattandosi di patteggiamento, quanto ai fatti di cui all’imputazione, e’ legittimamente limitato ad una valutazione di correttezza della qualificazione giuridica, di assenza di estremi per l’emissione di una sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.e di congruita’ della pena richiesta – non consente di rinvenire una motivazione implicita in punto di dosimetria della sanzione amministrativa accessoria che consenta di ovviare alla totale assenza di una specifica motivazione sulla stessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo esame sul punto.
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