Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 agosto 2022| n. 25177.

Ricorso per cassazione il tardivo deposito dell’originale e la remissione in termini

In tema di ricorso per cassazione, se è vero che il tardivo deposito dell’originale dello stesso (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) comporta l’improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d’ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, è possibile evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’articolo 153, comma 2, cod. proc. civ., e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso oltre che poi fondato anche procedibile, avendo parte ricorrente provveduto anche alla contestuale iscrizione a ruolo del ricorso, unitamente alla presentazione dell’istanza di rimessione in termini, e risultando la stessa proposta nell’imminenza della scoperta delle ragioni della mancata iscrizione per via telematica dovuta peraltro per causa non imputabile essendo la stessa riconducibile ad problema riguardante il gestore dei servizi telematici). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 settembre 2019, n. 22092).

Ordinanza|23 agosto 2022| n. 25177. Ricorso per cassazione il tardivo deposito dell’originale e la remissione in termini

Data udienza 1 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Gratuito patrocinio – Ammissione revocata – Opposizione tempestiva

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11865/2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MARSALA, depositata il 17/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Ricorso per cassazione il tardivo deposito dell’originale e la remissione in termini

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Marsala con ordinanza del 17 febbraio 2021 ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento civile.
In particolare, rilevava che il provvedimento opposto era stato comunicato all’opponente in data 2/3/2020 e che l’opposizione era stata invece proposta solo in data 21/5/2020, ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di un motivo, con il quale si deduce la violazione del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, e del Decreto Legge n. 23 del 2020, articolo 36, in quanto e’ stata dichiarata la tardivita’ dell’opposizione senza tenere conto della sospensione dei termini processuali disposta dalle norme richiamate.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Preliminarmente ritiene la Corte che debba concedersi la rimessione in termini alla ricorrente quanto al tardivo deposito del ricorso.
Infatti, come esposto nell’istanza del 10 maggio 2021, e’ stato evidenziato che la ricorrente aveva tentato di procedere al deposito telematico del ricorso in data 7 aprile 2021, e quindi nel rispetto del termine di cui all’articolo 369 c.p.c., ma che tale deposito non si e’ validamente perfezionato, in quanto la ricevuta di consegna era accompagnata da una segnalazione di errore.
A seguito di sollecitazione di chiarimenti rivolta alla Cancelleria della Corte in data 28 aprile 2021, e’ stato spiegato che la mancata consegna del ricorso in via telematica era conseguenza di un problema del gestore dei servizi telematici che impediva il perfezionamento della procedura.
Nella stessa data del 10 maggio 2021 ha in ogni caso provveduto all’iscrizione del ricorso.
Ritiene il Collegio che debba concedersi la richiesta rimessione in termini, emergendo, da un lato, la prova della tempestiva attivazione della ricorrente al fine del rispetto del termine di cui all’articolo 369 c.p.c., come comprovato dal messaggio di avvenuta accettazione del 7 aprile 2021, e dalla incolpevolezza del mancato perfezionamento della consegna dell’atto volto all’iscrizione a ruolo del ricorso per via telematica.
Infatti, la stessa ricorrente con istanza del 10 maggio 2021 ha dato atto che il deposito in via telematica del ricorso, tentata in data 7 aprile 2021 non era andata a buon fine, per un problema del gestore dei servizi telematici, ed ha chiesto quindi di esser rimessa in termini per un nuovo deposito che ha poi effettuato a mezzo posta ordinaria in data 10 maggio 2021.
Ritiene il Collegio che debba ravvisarsi la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini della ricorrente quanto al tardivo deposito del ricorso, essendo lo stesso frutto di una causa alla stessa non imputabile e che giustifica l’applicazione dell’articolo 153 c.p.c., avendo la parte stessa provveduto autonomamente ad effettuare un nuovo deposito. In tal senso deve darsi seguito a quanto di recente affermato dalla Corte secondo cui, se e’ vero che il tardivo deposito dell’originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall’ultima notificazione alle parti contro le quali e’ proposto) comporta l’improcedibilita’ dello stesso, che e’ rilevabile d’ufficio e non e’ esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, e’ possibile evitare la declaratoria di improcedibilita’ chiedendo, non appena l’impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell’articolo 153 c.p.c., comma 2, e provvedendo a depositare contestualmente l’atto non potuto depositare nei termini (Cass. n. 22092/2019), essendo inconferente nella fattispecie il contrario avviso espresso da Cass. 104/2020, che aveva escluso la possibilita’ di concedere una rimessione in termini fondata sull’errore scusabile (nella specie ingenerato dalla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna dell’invio telematico), atteso che trattasi di precedente relativo ad un’epoca per la quale la normativa vigente non ammetteva ancora i depositi in via telematica nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.
Avendo la ricorrente provveduto anche alla contestuale iscrizione a ruolo del ricorso, unitamente alla presentazione dell’istanza di rimessione in termini, e risultando la stessa proposta nell’imminenza della scoperta delle ragioni della mancata iscrizione per via telematica (peraltro per causa non imputabile), deve ritenersi che il ricorso sia procedibile.
Nel merito il motivo proposto e’ fondato.
Infatti, la declaratoria di inammissibilita’ per tardivita’ dell’opposizione (sul presupposto che il provvedimento impugnato, comunicato in data 2/3/2020 fosse stato impugnato solo il 4/6/2020, ben oltre il termine previsto per l’opposizione, come individuato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2016, non tiene conto della sospensione dei termini disposta per l’emergenza epidemiologica, in base alle norme richiamate in rubrica dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020.
Ne deriva che l’opposizione e’ stata tempestivamente depositata, palesandosi erronea la conclusione del Tribunale.
L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Marsala, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Marsala, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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