Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 novembre 2022| n. 33518.
Ricorso per cassazione e difetto di procura
Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (Fattispecie nella quale il ricorso per cassazione, nonostante la relativa indicazione, era privo di procura in calce, recando invece una procura su foglio separato, non spillato né numerato, sul quale non era presente alcun segno che facesse propendere per l’iniziale congiunzione con l’atto cui accedeva).
Ordinanza|15 novembre 2022| n. 33518. Ricorso per cassazione e difetto di procura
Data udienza 13 settembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Casa di riposo – Pagamento della retta – Ricorso per cassazione – Procura speciale alle liti – Mancanza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23527/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
AZIENDA SPECIALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
COMUNE CARRARA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio legale LESSONA rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso SENTENZA della CORTE d’APPELLO GENOVA n. 973/2019 depositata il 28/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
Ricorso per cassazione e difetto di procura
FATTI DI CAUSA
L’Azienda Speciale (OMISSIS) ottenne, dal Tribunale di Carrara, un decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), per la somma di oltre undicimila Euro (E 11.268,82) a titolo di rette insolute per il ricovero della loro madre (OMISSIS), con riferimento al periodo novembre 2003 – marzo 2009.
(OMISSIS) e (OMISSIS) proposero opposizione e questa, nel contraddittorio con l’Azienda Speciale e il Comune di Carrara, chiamato in causa, venne accolta dal Tribunale di Massa.
La sentenza di primo grado venne appellata dall’Azienda Speciale (OMISSIS) e, nel ricostituito contraddittorio con il Comune di Carrara e (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), a seguito del decesso di (OMISSIS), la Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 973 del 28/06/2019, ha riformato la sentenza del primo giudice, con condanna dei (OMISSIS) e della (OMISSIS) al pagamento della somma portata dal monitorio, oltre interessi legali, disponendo compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto affidato a due motivi di ricorso.
Resistono, con separati controricorsi, l’Azienda Speciale (OMISSIS) e il Comune di Carrara.
Per l’adunanza camerale del 13/09/2022 i ricorrenti e l’Azienda Speciale hanno depositato memorie.
Il Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti muovono alla sentenza della Corte di Appello di Genova due distinti motivi di ricorso, entrambi per omesso esame, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dei quali il primo e’ incentrato sulla valutazione (omessa) del carattere pubblicistico del rapporto intercorrente tra le parti e il secondo per motivazione apparente (cosi’ espressamente definito, sebbene il parametro sia indicato nell’articolo 360 c.p.c., n. 5 e non comma 4 del comma 1).
La questione della procura alla lite e’ espressamente sollevata in controricorso dal Comune di Carrara e a essa fa pure riferimento l’Azienda Speciale (OMISSIS), sia nel controricorso che nella memoria, rimettendosi alla valutazione degli atti.
La questione e’ fondata.
Nel fascicolo cartaceo e’ depositata, ma senza che sia su di essa apposta alcuna data a timbro, una procura, asseritamente speciale, redatta su foglio non spillato al ricorso, recante le firme di (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), con autentica da parte delle avvocate Marchica e Cervia (il confronto delle firme delle legali con quelle apposte in calce al ricorso fa propendere per l’identita’ delle firme delle due avvocate).
Sul detto foglio, scritto con personal computer e quindi stampato, e’ apposta la data “Carrara li 04/07/2019”, data anteriore a quella di formazione del ricorso, recante data 28 luglio 2019 e avviato per notifica il successivo 29 luglio 2019, come dalle bollette delle ricevute allegate.
Nell’intestazione del ricorso e’ scritto che i ricorrenti sono difesi dalle avvocate (OMISSIS) “in virtu’ di delega in calce al presente atto”.
In calce al ricorso, tuttavia, non vi e’ alcuna procura speciale.
L’unica procura, inidonea, e’ quella sul foglio suddetto, il quale, si ripete non solo non e’ spillato, o comunque congiunto al ricorso, ma non risulta neppure esserlo mai stato, non recando alcun segno che possa far propendere per una sua originaria congiunzione con l’atto introduttivo della lite in cassazione e, in ogni caso, il ricorso non riporta alcun riferimento alla procura speciale nell’elenco, invero molto scarno, degli atti allegati.
Inoltre: ricorso si compone di ventiquattro (24) pagine, compresa quella in cui sono riportati i dati dei soggetti processuali ai quali l’atto doveva essere notificato e il foglio separato recante la procura non reca alcun numero di pagina.
Infine, non vale a sanare l’originaria mancanza di valida procura il fatto che l’atto recante la detta procura speciale sia stato scansionato e depositato in via telematica: l’operazione e’ stata comunque compiuta in data successiva alla notifica del ricorso, e, precisamente, in data 22/06/2022, come risulta dalla consultazione del ricorso scansionato e depositato in via telematica (ma non formato originariamente in via telematica).
Quella redatta sul detto foglio e recante data 04/07/2019 non e’, all’evidenza, una valida procura speciale, in quanto il ricorso per cassazione non e’ tra gli atti per i quali sia prevista la sanatoria di cui all’articolo 125 c.p.c., comma 2, giusta il disposto dello stesso articolo 125 codice di rito, comma 3. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, e alla quale si intende assicurare continuita’, e’ ferma (Cass. n. 8708 del 09/04/2009 Rv. 607842 – 01) “Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e puo’ essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’articolo 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore puo’ essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purche’ pero’ anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilita’ di sanatoria e ratifica.” In motivazione la sentenza sopra richiamata (nella sua massima ufficiale) chiarisce che: “posto che nel giudizio di Cassazione la procura speciale non puo’ essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dall’articolo 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione della utilizzabilita’ di atti diversi da quelli suindicati; pertanto, se la procura non e’ stata rilasciata contestualmente a tali atti, e’ necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso articolo, cioe’ con atto pubblico o con scrittura privata autenticata”.
Sul punto e’ soltanto da precisarsi che la scrittura privata autenticata alla quale fa riferimento l’articolo 83 c.p.c., comma 2, e’ quella autenticata da notaio da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato, ai sensi dell’articolo 2703 c.c., comma 1, e che l’ampiamento (come da modifica dell’articolo 83 c.p.c., comma 2 introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 9, lettera a) degli atti processuali a margine dei quali la procura puo’ essere apposta non rileva in questa sede, perche’ il deposito del foglio recante la procura non accede a alcun atto processuale (si veda, in tema, ed esaustivamente Cass. n. 24472 del 04/11/2020 Rv. 660025 – 01).
La carenza di rituale procura speciale per proporre l’impugnazione di legittimita’ comporta l’inammissibilita’ del ricorso.
Ricorso per cassazione e difetto di procura
Il ricorso e’ dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono gravare sui difensori dei ricorrenti, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25435 del 10/10/2019 Rv. 655644 – 01): “L’inammissibilita’ del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attivita’ dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilita’ del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimita’”.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, a seguito della pronuncia di inammissibilita’ del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei difensori ricorrenti, dell’ulteriore importo a tito o di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto (secondo quanto statuito da Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna i difensori dei ricorrenti in proprio al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, per ciascuna parte, in Euro 2.200,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dall’articolo 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei difensori dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
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