Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19859.
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli articoli 1129 del codice civile e 64 delle disposizioni attuative del codice civile, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo. Il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla Corte d’appello (articolo 64 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile) e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o status.
Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19859
Data udienza 16 settembre 2020
Tag/parola chiave: Condominio – Revoca dell’amministratore ex art. 1129 e 64 dis. att. cc – Provvedimento della Corte d’Appello a seguito reclamo emesso in camera di consiglio – Volontaria giurisdizione – Esclusione del ricorso per cassazione – Natura non decisoria del decreto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17144-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 48/19 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) impugna, articolando due motivi di ricorso ex articolo 111 Cost. (violazione dell’articolo 64 disp. att. c.c. e dell’articolo 111 Cost., comma 2; violazione dell’articolo 91 c.p.c.), il decreto n. 1715/2019 del 5 aprile 2019 della Corte d’Appello di Palermo. (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensive.
Il decreto impugnato ha dichiarato inammissibile per tardivita’ il reclamo avanzato da (OMISSIS) contro il decreto reso il 16 gennaio 2019 dal Tribunale di Palermo, che aveva respinto la domanda di revoca giudiziale di (OMISSIS) dall’incarico di amministratore del Condominio (OMISSIS). La Corte d’appello ha evidenziato come il decreto del Tribunale fosse stato comunicato in data 16 gennaio 2019 a mezzo pec alla ricorrente (OMISSIS), ed il reclamo era stato poi proposto il 30 gennaio 2019, senza percio’ osservare il termine di dieci giorni stabilito dall’articolo 64 disp. att. c.c.
(OMISSIS) deduce nel primo motivo che l’articolo 64 disp. att. c.c. va letto alla luce dell’articolo 739 c.p.c., comma 2, dovendosi percio’ distinguere, ai fini del termine per proporre reclamo, fra decreti resi nei confronti di una parte o di piu’ parti, sicche’ occorrerebbe aver riguardo alla data della notificazione del provvedimento da impugnare.
Il comma 2 lamenta la violazione dell’articolo 91 c.p.c., non sussistendo soccombenza alla luce del primo motivo di ricorso. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, e’ inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dall’articolo 1129 c.c. e dall’articolo 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso e’, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6 – 2, 28/07/2020, n. 15995; Cass. Sez. 6 – 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 – 2, 27/02/2012, n. 2986; Cass. Sez. 6 – 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957). Non sono dunque ammissibili avverso il decreto in tema di revoca dell’amministratore di condominio le censure proposte sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere di discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarita’ ex articolo 1129 c.c., comma 12, ovvero la valutazione dei presupposti legittimanti la statuizione di cessazione della materia del contendere, o, ancora, l’omesso esame di elementi istruttori che avrebbero diversamente potuto determinare il giudice del merito nella declaratoria della soccombenza virtuale (cfr. in termini Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516).
Il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla cote d’appello (articolo 64 disp. att. c.p.c.) e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o “status” (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957).
E’ comunque inammissibile la censura che, nel primo motivo di ricorso, (OMISSIS) rivolge al decreto impugnato, sotto forma di vizio in procedendo, diretta a sindacare la tempestivita’ del proposto reclamo alla Corte d’appello. Si consideri, incidentalmente, come l’articolo 64 disp. att. c.c., comma 2, disponga espressamente, a seguito della modifica apportata dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220: “contro il decreto motivato reso dal tribunale puo’ essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione”. La norma, pertanto, pur in presenza di provvedimento di natura non decisoria reso nei confronti di parti contrapposte, disciplinato, nella forma, secondo il rito proprio dei procedimenti camerali, deroga espressamente alla regola generale posta dell’articolo 739 c.p.c., comma 2, equiparando, ai fini della decorrenza del termine di dieci giorni per il reclamo, la notificazione di esso alla sua comunicazione eseguita a cura della cancelleria. Si tratta di scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento di revoca dell’amministratore, ne’ lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell’ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte.
In ogni caso, il decreto con cui la Corte d’appello dichiari inammissibile il reclamo sul provvedimento di revoca dell’amministratore di condominio, come avvenuto nel caso in esame, comunque non costituisce “sentenza”, ai fini ed agli effetti di cui all’articolo 111 Cost., comma 7, essendo sprovvisto dei richiesti caratteri della definitivita’ e decisorieta’, in quanto non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto del condomino ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, ne’ il diritto dell’amministratore allo svolgimento del suo incarico. Trattasi, dunque, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, atteso che la pronuncia di inammissibilita’ resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale, e non puo’ pertanto costituire autonomo oggetto di impugnazione per cassazione, avendo la pronuncia sull’osservanza delle norme processuali necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo e’ preordinato (arg. da Cass. Sez. 1, 05/02/2008, n. 2756; Cass. Sez. 1, 01/02/2016, n. 1873; Cass. Sez. 6 – 1, 07/07/2011, n. 15070; Cass. Sez. 6 – 2, 18/01/2018, n. 1237; Cass. Sez. 6-2, 18/03/2019, n. 7623).
Quanto al secondo motivo di ricorso, che censura la condanna al pagamento delle spese, la statuizione impugnata, giacche’ conforme al criterio della soccombenza indicato come normale dall’articolo 91 c.p.c., risulta corretta. Agli effetti del regolamento delle spese processuali la soccombenza ben puo’ essere determinata, anziche’ da ragioni di merito, da ragioni di carattere processuale tra cui, come nel caso in esame, l’assunta inammissibilita’ del reclamo.
Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione, in quanto l’intimata non ha svolto difese.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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