Ricorso in ottemperanza per chiarimenti ex art. 112 comma 5 c.p.a.

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 21 marzo 2019, n. 1899.

La massima estrapolata:

Il ricorso in ottemperanza per chiarimenti ex art. 112 comma 5 c.p.a. è precluso a soggetti che non siano l’Amministrazione soccombente e il Commissario ad acta ed è esperibile esclusivamente in funzione dell’attività amministrativa ancora da svolgere in esecuzione del giudicato e non quando tale attività sia stata già posta in essere dalle Amministrazioni destinatarie del dictum giurisdizionale.

Sentenza 21 marzo 2019, n. 1899

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5140 del 2018, proposto da
Ra. To., rappresentato e difeso dall’avvocato En. Na., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ab. Le. Pa. Fi. An. in Roma, via (…);
contro
– Azienda Sanitaria Locale di Avellino in Pers. L.P.R.T., rappresentata e difesa dall’avvocato Br. Me., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– Asl Napoli 1 Centro, rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Em. Bu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio It. Ma. in Roma, piazza dei (…);
– Or. Ba. ed altri, non costituiti in giudizio;
per la corretta esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. III n. 3670/2014, resa tra le parti
e per l’annullamento ovvero per declaratoria di nullità anche incidentale dei seguenti atti:
– Delibera del Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 Centro 11/04/2017, n. 801
– Deliberazione dell’ASL Avellino del 06.10.2015, nella sola parte in cui fosse lesiva per il ricorrente;
nonché per l’adozione di ogni altro necessario provvedimento a dare corretta esecuzione alla sentenza;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Avellino e di Asl Napoli 1 Centro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 il Cons. Giorgio Calderoni e uditi per le parti gli avvocati En. N., Al. Em. Bu. e Br. Me.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1. L’epigrafata sentenza n. 3670/2014 di questa Sezione:
– ha accolto, l’appello di Li. Ra. (quarta classificata all’esito della selezione pubblica per la copertura di vari posti, tra i quali uno di dirigente avvocato, indetta il 24.12.2001 dall’Asl Avellino 1) limitatamente alla censura con cui si contestava il possesso del requisito della necessaria pratica forense in capo ai primi due graduati, tra cui l’attuale ricorrente avv. To.;
– e, per l’effetto, ha statuito (capo 5.5.) che l’accoglimento di tali censure dedotte in primo grado “avrebbe dovuto comportare la mancata ammissione dei primi due classificati al concorso per dirigente avvocato, e che tutto questo determina effetti conseguenti sulla graduatoria finale, ponendo l’odierna appellante al secondo posto, subito dopo la dott.ssa Di Troilo”.
2. Secondo quanto esposto nel presente ricorso, con deliberazione 15.1.2015, n. 40, l’Asl Avellino prendeva atto della sentenza n. 3670/2014 e immetteva in ruolo la dott. ssa Ra..
3. Nel frattempo, l’avv. To. proponeva, avverso la medesima sentenza, ricorso ex art. 111 cost., ricorso dichiarato inammissibile dalle SS.UU. della Cassazione civile (sentenza n. 24738 del 2016).
4. Al che e a sua volta, l’ASL Napoli 1 (cui il ricorrente era stato trasferito per mobilità dal 2005) ha – con deliberazione 11.4.2017, n. 701 – preso atto della sentenza di questa Sezione n. 3670/2014 e revocato la delibera di mobilità in entrata 10.10.2005, n. 929, “come conseguenza della caducazione del rapporto di lavoro dell’avv. To. Ra. con la Asl Napoli 1 Centro”.
5. Con il presente ricorso ex artt. 11 comma 5 e 114 comma 6 c.p.a., il ricorrente:
– deduce (pag. 12) che gli atti sin qui richiamati, “posti in essere in dichiarata mera esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, di cui si chiede la corretta esecuzione, siano illegittimi o comunque nulli” in quanto dalla suddetta sentenza non deriverebbe la caducazione del rapporto di dipendenza né con l’Asl Avellino né con l’Asl Napoli 1 Centro;
– afferma espressamente (pag. 13) di proporre azione per la corretta esecuzione del giudicato;
– descrive (pag. 17) quale sarebbe l’attività conformativa dell’Amministrazione e sostiene che questa non avrebbe dovuto comportare la caducazione del proprio rapporto di lavoro, bensì limitarsi “all’attribuzione dei beni della vita richiesti dalla Ra.” (assunzione e reintegrazione).
6. Costituendosi in giudizio, l’ASL Napoli 1:
– evidenzia che “nel ricorso non sono in alcun modo esposti i motivi di gravame che sosterrebbero la richiesta di annullamento degli atti in parola” e che il ricorrente è in aspettativa dall’1.1.2010 per mandato politico (pag. 4);
– eccepisce l’inammissibilità e infondatezza del ricorso, sostenendo che “venuto meno l’atto presupposto, la P.A. doveva procedere a porre fine all’atto subordinato (il rapporto di lavoro), procedendo alla risoluzione dello stesso” (pag. 11).
7. Anche l’ASL Avellino si è costituita in giudizio e:
– deduce che con delibera 15.1.2015, n. 40 ha dato esecuzione alla sentenza 2014, escludendo dalla graduatoria l’avv. To. che non ha impugnato tale atto;
– eccepisce l’inammissibilità del ricorso per chiarimenti, perché proposto da un controinteressato e per mancata impugnazione degli atti sopra menzionati;
– eccepisce il difetto di giurisdizione, per la parte in cui si dispone la revoca della sua assunzione;
– eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cumulo di azioni (di corretta esecuzione della sentenza di questa Sezione; di annullamento di atti; di nullità degli stessi) e perché proposto nei confronti di una amministrazione (ASL Napoli 1 Centro) che non era parte nel giudizio a quo, definito dalla sentenza n. 3670/2014;
– contesta la fondatezza nel merito del ricorso.
8. Il 3 dicembre 2018 il ricorrente ha, infine, depositato “note di udienza”.
9. Ciò premesso, il Collegio deve rilevare la radicale inammissibilità del presente ricorso in ottemperanza per chiarimenti ex art. 112 comma 5 cpa, in quanto:
– precluso a soggetti che non siano l’Amministrazione soccombente e il Commissario ad acta (cfr. in questo senso: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3339 del 2013);
– ed esperibile esclusivamente in funzione dell’attività amministrativa ancora da svolgere in esecuzione del giudicato e non quando, come nel caso di specie, tale attività sia stata già posta in essere dalle Amministrazioni destinatarie del dictum giurisdizionale.
In tal caso, infatti, gli atti così adottati devono essere contestati nei rispettivi termini decadenziali, nella specie ampiamente scaduti (secondo quanto affermato dall’Asl Napoli Centro – punto 11 memoria di costituzione – la deliberazione n. 40/2015 dell’ASL Avellino è stata comunicata al ricorrente con nota 20.1.12015 e tale affermazione non è contestata nelle, peraltro tardive e perciò inammissibili, note di udienza 3.12.2018 del ricorrente): donde l’inammissibilità dell’azione annullatoria degli atti delle due ASL intimate, proposta dall’avv. To..
10. La tesi di fondo da questi sostenuta nel presente ricorso (non necessità della caducazione del proprio rapporto di lavoro) è, comunque, infondata nel merito, in quanto la sentenza n. 3670/2014 di questa Sezione ha inequivocabilmente ed espressamente statuito che egli non avrebbe neppure dovuto essere ammesso al concorso de quo, con conseguentemente caducazione del presupposto indispensabile per la corretta instaurazione del successivo rapporto di lavoro, cioè l’essersi collocato in posizione utile nella graduatoria concorsuale: e con ogni effetto consequenziale “a valle” sul rapporto di lavoro così illegittimamente costituito, effetto risolutivo che, peraltro, l’ASL Napoli Centro ha provveduto a regolare nelle dovute forme privatistiche, senza che l’avv. To. vi si sia opposto ricorrendo al Giudice del lavoro (cfr. pagg. 11 e 12 memoria di costituzione della medesima ASL, affermazioni neppure queste espressamente contestate nelle successive note di udienza dell’avv. To.).
11. In tali note, pur inammissibili siccome tardive, lo stesso avv. To. chiede, altresì, al Collegio di valutare la sussistenza dei presupposti ex art. 89 c.p.c.in relazione a un passo (pag. 12) della suddetta memoria: si tratta di una affermazione (sue asserite falsità documentali) che – come si riconosce nelle stesse note – è “priva di connessione con l’oggetto del causa” e di cui, pertanto, il Collegio non terrà conto, potendosi così ritenere soddisfatto l’interesse sotteso all’istanza ex art. 89 c.p.c., inserita nelle medesime note.
12. Conclusivamente, il presente ricorso va dichiarato inammissibile e infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di Euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle due Asl costituitesi in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge siccome inammissibile e infondato.
Condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna ASL costituita le spese di lite nella misura di Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Giorgio Calderoni – Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo – Consigliere

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