Ricorso in cassazione inammissibile per difetto di esposizione sommaria dei fatti

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 1 febbraio 2019, n. 3118.

La massima estrapolata:

Il ricorso e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto di esposizione sommaria dei fatti, quando dalla lettura dello stesso non e’ possibile desumere una sufficiente conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, finalizzata a comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata.
Nella specie, il ricorso comincia con la descrizione della sentenza d’appello, cui segue la formulazione dei motivi di cassazione, senza che sia chiarita l’origine della causa ne’ quali fossero le posizioni difensive delle parti e le ragioni del contrasto in primo grado.

Ordinanza 1 febbraio 2019, n. 3118

Data udienza 4 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9831-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3524/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata l’08/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2018 dal Consigliere Relatore dott. Elisa Picaroni.

RITENUTO

che (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata in data 8 ottobre 2014, che ha accolto parzialmente l’appello proposto dalla stessa (OMISSIS) e da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 580 del 2011, e nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) s.p.a.;
che la Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, previo scioglimento della comunione, aveva condannato le convenute (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento dell’indennita’ di occupazione del terreno gia’ oggetto di comunione;
che resiste con controricorso (OMISSIS), mentre le altre parti intimate non hanno svolto difese;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di inammissibilita’ del ricorso;
che la parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che la ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’articolo 346 c.p.c., e contesta l’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento dello scioglimento della comunione sul bene immobile, sulla divisione del bene, sull’opposizione al conseguente provvedimento di fissazione udienza ai fini della pronuncia dell’ordinanza di vendita e sulla richiesta di revoca del provvedimento di scioglimento della comunione e dei conseguenti provvedimenti inerenti la vendita del bene;
che, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia omessa e/o insufficiente motivazione sulla conferma della sentenza di primo grado in punto di stima del valore dell’immobile;
che il ricorso e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto di esposizione sommaria dei fatti, in quanto dalla lettura dello stesso non e’ possibile desumere una sufficiente conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, finalizzata a comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. 05/02/2009, n. 2831);
che, nella specie, il ricorso comincia con la descrizione della sentenza d’appello, cui segue la formulazione dei motivi di cassazione, senza che sia chiarita l’origine della causa ne’ quali fossero le posizioni difensive delle parti e le ragioni del contrasto in primo grado;
che, pertanto, non ricorrono le condizioni per procedere all’esame dei motivi di ricorso;
che alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo a favore dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 133;
che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dello Stato, che liquida in Euro 4.500,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Avv. Renato D’Isa

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