Il ricorrente che ha impugnato l’esclusione a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 24 maggio 2019, n. 3422.

La massima estrapolata:

Il ricorrente che ha impugnato l’esclusione a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l’onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa.

Sentenza 24 maggio 2019, n. 3422

Data udienza 16 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6918 del 2013, proposto da
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Gorlani, Andrea Scafa, con domicilio eletto presso lo studio An. Sc. in Roma, via (…);
nei confronti
-OMISSIS-non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente mancata idoneità fisica per l’ammissione al concorso per il reclutamento di 16 tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo tecnico logistico amministrativo del corpo della guardia di finanza
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’avvocato dello Stato An. Ve.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso per il reclutamento di 16 tenenti del ruolo tecnico del Corpo della Guardia di Finanza bandito nel 2012.
Il predetto però è stato escluso dalla procedura per inidoneità fisica a causa di “-OMISSIS-” riscontrata in quattro visite mediche svoltesi tra il febbraio e il marzo del 2013.
L’interessato ha impugnato il provvedimento di esclusione avanti al TAR Lazio il quale, espletata una verificazione con visita medica presso l’O.M. Celio in data 27 maggio 2013, ha accolto il gravame.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dalla Amministrazione soccombente, la quale ne ha chiesto l’integrale riforma.
Si è costituito l’appellato, chiedendo il rigetto dell’appello.
Le Parti hanno depositato note d’udienza e memoria, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.
All’udienza del 16 maggio 2019 l’appello è stato spedito in decisione.
L’appello è fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo l’Amministrazione sostiene che il ricorso introduttivo doveva essere dichiarato inammissibile o improcedibile per omessa tempestiva impugnazione in sede giurisdizionale della graduatoria dei vincitori del concorso, pubblicata in data 16 aprile 2013 anteriore alla udienza di discussione del ricorso avanti al TAR.
Il mezzo è fondato.
In generale, la consolidata giurisprudenza ha da tempo chiarito come il ricorrente che ha impugnato l’esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l’onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa.
In particolare, la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l’atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. (cfr. per tutte IV Sez. n. 7122 del 2018).
Nel caso all’esame l’interessato ha impugnato la graduatoria con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Ma tale ricorso, con parere della II^ Sezione consultiva di questo Consiglio n. -OMISSIS- (reso nell’adunanza del 28.1.2015 e trasfuso in DPR 31.7.2015) è stato dichiarato inammissibile per violazione della regola dell’alternatività, come a suo tempo eccepito dalla Amministrazione.
Ne consegue che il ricorso introduttivo andava dichiarato dal TAR improcedibile, non avendo l’interessato impugnato in sede giurisdizionale nel termine di decadenza (né con autonomo gravame né con motivi aggiunti) la graduatoria dei vincitori e non avendoli evocati in giudizio in tale qualità .
Peraltro, come deduce l’Amministrazione appellante, il ricorso stesso era anche infondato nel merito.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale cui il Collegio aderisce, infatti, l’accertamento della idoneità psico-fisica dei candidati all’arruolamento delle Forze Armate è caratterizzato dal fatto di essere riferito a un determinato momento (quello dell’espletamento delle visite medico-legali previste dal bando di concorso) che assume un caratteristico rilievo esclusivo, nel senso della sua sostanziale irripetibilità anche al fine di non violare il principio della “par condicio” dei concorrenti.
Pertanto, il fatto che, in altra sede e in altri momenti (innanzi a un medico privato o ad altra commissione di concorso o ad altra commissione medico-legale a seguito di ordine del giudice) il profilo patologico del candidato possa differire non costituisce di per sé sintomo della erroneità o della illegittimità, “sub specie” dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria o carenza di motivazione o contraddittorietà o irragionevolezza, del primo accertamento.
In altri termini, a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice non ha di per sé alcun rilievo dirimente, ove non venga acclarato che il primo giudizio era frutto di travisamento oppure comunque inattendibile (ad es. per inaffidabilità delle metodiche utilizzate, per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti etc.).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo.
Le spese del giudizio sono compensate avuto riguardo alla natura del procedimento in controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma integralmente la sentenza impugnata e dichiara improcedibile il ricorso introduttivo.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente, Estensore
Giuseppe Castiglia – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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