Improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 24 maggio 2019, n. 3421.

La massima estrapolata:

In tema di improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in un’ottica sistematica la generica dichiarazione di non avere più interesse alla decisione del ricorso, priva di alcuna precisazione in ordine alle sottese ragioni, presenta il carattere sostanziale della rinuncia, con il conseguente obbligo di tenere indenne controparte delle spese di lite.

Sentenza 24 maggio 2019, n. 3421

Data udienza 28 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5721 del 2010, proposto dal Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ba. Sp.e Da. Ze., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Da. Gr. e Fe. Te., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo (…);
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
nei confronti
Parrocchia di San Michele Arcangelo in Vignolo di -OMISSIS-, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Chiavari, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 5723 del 2010, proposto dal Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ba. Sp. e Da. Ze., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Da. Gr. e Fe. Te., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo (…);
nei confronti
-OMISSIS- ed altri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 5721 del 2010:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente ordinanza sindacale recante divieto di transito veicolare;
quanto al ricorso n. 5723 del 2010:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente ordinanza recante ingiunzione a demolire.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Lo. Sp. su delega di Da. Ze. e Da. Gr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per la Liguria ha dichiarato improcedibile a spese compensate (“atteso il giusto motivo derivabile dalla situazione personale di una dei ricorrenti”) il ricorso dei signori -OMISSIS-ed -OMISSIS- avverso l’ordinanza comunale n. 25 del 2 settembre 2006, con cui era stato ribadito (in esito ad approfondimenti geologici svolti da uno specialista) il divieto di transito veicolare sul tratto di strada già oggetto dell’ingiunzione a demolire impugnata con il separato giudizio di cui infra, sub § 2.
1.1. Nel corso del giudizio il Tribunale, proprio sulla scorta degli esiti dell’indagine geologica fatta eseguire dal Comune di -OMISSIS-, aveva respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-, pienamente confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza della Quinta Sezione n. -OMISSIS-.
1.2. Il Comune ha interposto appello in punto di regolamento delle spese di lite, evidenziando che il ricorso sarebbe stato ab initio infondato e che, comunque, le esigenze di mobilità della sig.ra -OMISSIS-, nella prospettazione di parte ricorrente “gravemente inferma”, potevano e dovevano essere tutelare nel rispetto dell’ordinamento giuridico.
2. Con la sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per la Liguria ha dichiarato improcedibile a spese compensate (“sussistendo giusti motivi derivabili dalla situazione personale di una dei ricorrenti”) il ricorso svolto dal sig. -OMISSIS-, in cui era intervenuta ad adiuvandum la sig.ra -OMISSIS-, avverso:
– l’ordinanza comunale prot. n. 4128 del 1 settembre 2005, con cui era stata ingiunta la demolizione delle opere volte a rendere carrabile un tratto di sentiero pedonale congiungente la proprietà dei signori -OMISSIS- con la via pubblica, in tesi realizzate in notevole difformità dal titolo edilizio;
– la connessa ordinanza prot. n. 4149 del 2 settembre 2005, recante il divieto di transito veicolare sul tratto in questione.
2.1. Il Tribunale aveva respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. -OMISSIS- (“Visto che il ricorrente ha presentato in data 01/10/2005 istanza di permesso in sanatoria in relazione alle opere per cui è causa, e conseguentemente l’impugnata ingiunzione a demolire non è più suscettibile di spiegare i suoi effetti tipici. Considerato che in relazione all’impugnata ordinanza sindacale di divieto di transito veicolare, appare prevalente l’interesse alla salvaguardia della pubblica incolumità su quello specificamente evidenziato dal ricorrente, atteso tra l’altro che la sorella di quest’ultimo, ove in stato di necessità, può comunque essere assistita nell’immediato alla stregua dei vigenti principi ordinamentali”), riformata in appello con ordinanza della Quinta Sezione di questo Consiglio n. -OMISSIS-(“Considerato che nel bilanciamento di interessi si ritengono prevalenti le denunciate esigenze di tutela del soggetto inabile. Considerata la natura delle opere”).
2.2. Il sig. -OMISSIS- aveva, quindi, impugnato con motivi aggiunti la nota prot. n. 118 del 10 gennaio 2006, con cui il Comune, in relazione alla d.i.a. frattanto presentata dal ricorrente per la posa in opera di una ringhiera di protezione del ciglio stradale, aveva interrotto i termini per l’inizio dei lavori, nelle more della definizione dell’istanza di sanatoria edilizia.
2.3. L’istanza cautelare formulata nei motivi aggiunti era stata respinta dal T.a.r. con l’ordinanza n. -OMISSIS-(“Visto che la denuncia di inizio attività per cui è causa prevede la posa in opera di una ringhiera su sedime di proprietà comunale; Visto pertanto che, nella specie, difettano oggettivamente i presupposti legittimanti la presentazione della succitata D.I.A., e l’esecuzione dei relativi lavori; Visto che alla stregua di quanto sopra rilevato, correttamente (al di là della formula adoperata) l’amministrazione comunale con il provvedimento impugnato ha inibito l’esecuzione dei preannunciati lavori per la mancanza di idoneo titolo legittimante che potrà, in ipotesi, sopravvenire solo all’esito dell’istanza di sanatoria presentata dai ricorrenti (come peraltro precisato nel provvedimento stesso”).
2.4. Anche qui il Comune ha interposto appello in punto di regolamento delle spese di lite.
3. Si è costituito, in entrambi i giudizi, il solo sig. -OMISSIS-.
4. I ricorsi sono stati discussi alla pubblica udienza del 28 febbraio 2019 e, all’esito, introitati per la decisione.
5. I ricorsi – da riunire al lume dell’evidente connessione soggettiva ed oggettiva – meritano accoglimento.
6. Il Collegio osserva, anzitutto, che le pronunce di improcedibilità de quibus sono conseguite alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione formulata da parte ricorrente in entrambi i giudizi: siffatta dichiarazione è intervenuta, dopo un articolato iter processuale, in prossimità dell’udienza di trattazione e non è stata in alcun modo motivata.
7. Ciò premesso, il Collegio evidenzia quanto segue.
7.1. Quanto all’ingiunzione a demolire, il fatto stesso che il sig. -OMISSIS- abbia poi chiesto un permesso di costruire in sanatoria lumeggia ex se l’originaria natura contra legem delle opere, di cui, evidentemente, era ben conscio lo stesso autore.
7.2. Di converso, la successiva ordinanza che ha ribadito il divieto di transito veicolare sul tratto di sentiero de quo è stata emanata sulla scorta degli univoci esiti di un’indagine geologica commissionata dal Comune ad uno specialista (peraltro confermati, a seguito di sopralluogo, dall’Amministrazione statale competente in materia di lavori pubblici), ai quali i ricorrenti non hanno opposto elementi tecnici volti a dimostrarne l’inattendibilità (cfr., sul punto, l’ordinanza del T.a.r. n. -OMISSIS-).
8. L’unitaria considerazione del torto sostanziale dei ricorrenti e del carattere immotivato della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, oltretutto formulata in prossimità dell’udienza di trattazione, evidenziano il buon diritto del Comune ad ottenere la refusione delle spese.
9. Peraltro, in un’ottica sistematica la generica dichiarazione di non avere più interesse alla decisione del ricorso, priva di alcuna precisazione in ordine alle sottese ragioni, presenta il carattere sostanziale della rinuncia, con il conseguente obbligo di tenere indenne controparte delle spese di lite (cfr., de jure condito, l’art. 84, comma 2, c.p.a.).
10. Infine, il Collegio non può non osservare che le condizioni di “grave infermità “, quand’anche convincentemente documentate, debbono essere tutelate con gli specifici strumenti messi a disposizione dall’ordinamento, ma non consentono in alcun caso, sul piano sostanziale, la violazione delle leggi e, su quello processuale, un trattamento eo ipso preferenziale.
11. La “situazione personale di una dei ricorrenti”, in termini tecnico-giuridici, non costituisce un “giusto motivo” per disporre la compensazione delle spese di lite allorché sia stata posta in essere una condotta contra legem, ponendosi altrimenti a carico della collettività – in spregio, fra l’altro, dei principi di uguaglianza ed auto-responsabilità – l’onere economico connesso ad un’infondata iniziativa giurisdizionale.
12. I ricorsi, pertanto, meritano accoglimento: il Collegio stima congruo, in relazione alla materia del contendere, disporre che i signori -OMISSIS-, in solido fra loro, sopportino le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 oltre accessori.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.
Condanna -OMISSIS-ed -OMISSIS-, in solido, a rifondere al Comune di -OMISSIS- le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 (euro seimila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente FF
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere, Estensore
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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