Riconvenzionale condizionata all’accoglimento della domanda principale e appello incidentale

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 3 gennaio 2019, n. 6.

Le massime estrapolate:

Nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia esaminato una domanda riconvenzionale condizionata all’accoglimento della domanda principale, ritenendola assorbita dal rigetto di quest’ultima, non e’ richiesto l’appello incidentale ai fini della devoluzione nel giudizio di secondo grado della medesima domanda condizionata, essendo necessaria e sufficiente la sua mera riproposizione a norma dell’articolo 346 c.p.c.
Il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand’anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiche’ in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo cui le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice

Ordinanza 3 gennaio 2019, n. 6

Data udienza 6 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25713/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) nata a (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1322/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, ha chiesto il rinvio alla pubblica udienza.

RILEVATO

che la corte d’appello di Napoli – riformando interamente la sentenza
del tribunale della stessa citta’ ed in accoglimento della domanda originariamente proposta dal signor (OMISSIS) nei confronti del fratello (OMISSIS) – ha accertato che (OMISSIS) aveva realizzato un fabbricato parzialmente insistente sulla proprieta’ del fratello (OMISSIS), in (OMISSIS) e, per quanto qui ancora interessa, ha:
a) pronunciato l’accessione invertita della porzione di terreno occupata dal suddetto fabbricato in favore delle eredi di (OMISSIS) (deceduto nel corso del giudizio di appello), sigg.re (OMISSIS) e (OMISSIS), condannando queste ultime al pagamento della relativa indennita’;
b) condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) ad arretrare due vedute (un balcone al piano superiore ed un balconcino finestra al piano inferiore) del loro fabbricato prospicienti la proprieta’ esclusiva degli eredi di (OMISSIS) (anch’egli deceduto nel corso del giudizio di appello);
c) condannato gli eredi di (OMISSIS) a regolarizzare una luce sul loro fabbricato;
d) condannato gli eredi di (OMISSIS) ad arretrare un balcone (con la sovrastante tettoia) ed chiudere due porte, sottostanti al balcone, presenti sulla facciata del loro fabbricato prospiciente un’ area di proprieta’ comune, trattandosi di opere idonee a determinare un asservimento (il balcone alla veduta e le porte al passaggio) su tale area comune;
che per la cassazione di tale pronuncia gli eredi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso sulla scorta di dieci motivi;
che le signore (OMISSIS) e (OMISSIS) si sono difese con controricorso;
che gli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno spiegato attivita’ difensive in questa sede;
che la causa e’ stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 6 giugno 2018, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria e il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.

CONSIDERATO

che preliminarmente va disattesa l’istanza del Procuratore Generale di rimessione della causa alla pubblica udienza, giacche’ il ricorso non solleva questioni di rilevanza nomofilattica;
che col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112, 166, 167 e 343 c.p.c. e dell’articolo 938 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa accogliendo la domanda di accessione invertita proposta (OMISSIS) in via riconvenzionale, ancorche’ nel giudizio di secondo grado la questione dell’accessione invertita fosse stata riproposta come mera eccezione riconvenzionale e non come domanda;
che il motivo va rigettato;
che infatti – premesso che, quando, come nella specie, si denuncia l'”error in procedendo” della violazione dell’articolo 112 c.p.c., la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (tra le tante, Cass. 21421/14) – il tenore delle comparse di costituzione e risposta di (OMISSIS) nei giudizi di primo grado e di secondo non lascia dubbi sul fatto che costui propose davanti al tribunale una domanda riconvenzionale (cfr. pag. 3, punto 4, della comparsa di costituzione: “si chiede che sia pronunciata…”) e tale domanda intendesse riproporre in appello, nulla suggerendo in tale atto (ne’ tanto potendosi desumere dall’improprio utilizzo della formula “eccezione riconvenzionale”), che egli volesse limitare la portata della domandata pronuncia di accessione invertita al solo effetto di paralizzare la domanda di controparte;
che col secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112, 343, 346 e 354 c.p.c. e degli articoli 938 e 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa accogliendo la domanda di accessione invertita di (OMISSIS), non accolta in primo grado, senza che costui avesse proposto appello incidentale sul punto;
che il secondo motivo va disatteso perche’ la sentenza di primo grado non ha rigettato la domanda riconvenzionale di accessione invertita proposta in via riconvenzionale da (OMISSIS) ma l’ha dichiarata assorbita (in ragione del rigetto della domanda principale, di (OMISSIS), di accertamento della proprieta’ del suolo che formava oggetto della domanda, subordinata, di accessione invertita), cosicche’ la relativa riproposizione in appello poteva essere effettuata, come e’ stato, nelle forme di cui all’articolo 346 c.p.c., senza necessita’ di appello incidentale (Cass. 4212/02: “nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia esaminato una domanda riconvenzionale condizionata all’accoglimento della domanda principale, ritenendola assorbita dal rigetto di quest’ultima, non e’ richiesto l’appello incidentale ai fini della devoluzione nel giudizio di secondo grado della medesima domanda condizionata, essendo necessaria e sufficiente la sua mera riproposizione a norma dell’articolo 346 c.p.c.; cfr. SSUU 11799/17, SSUU 13195/18);
che va inoltre giudicata irrilevante la considerazione della sentenza di primo grado secondo cui la domanda di accessione invertita “non poteva essere accolta sic et simpliciter, difettando tutti gli elementi…”, trattandosi di affermazione esornativa e priva di portata decisoria, perche’ una pronuncia di assorbimento e’ per definizione una pronuncia di non decisione;
che col terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112, 166 e 167 c.p.c. e dell’articolo 938 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa pronunciandosi nel merito della domanda di accessione invertita di (OMISSIS) (ed accogliendola), invece che dichiararla inammissibile perche’ formulata senza indicare ed argomentare le ragioni giustificatrici della dedotta buona fede;
che il motivo va disatteso, perche’ l’onere di allegazione di (OMISSIS) si risolveva nella deduzione, dal medesimo svolta nella formulazione della domanda di accessione invertita, di essere “acquirente in buona fede” e perche’ nulla impediva alla corte territoriale di fondare il proprio convincimento su risultanze istruttorie diverse da quelle richiesta dall’attore in riconvenzione;
che col quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112, 163, 167 c.p.c. e degli articoli 938 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa pronunciando l’accessione invertita, senza che parte appellata avesse provato rigorosamente il requisito della buona fede, intesa come ragionevole convincimento di costruire su suolo proprio, la quale non puo’ in alcun modo ritenersi presunta, a differenza dell’articolo 1147 c.c.;
che il motivo va disatteso perche’, pur formulato prospettando una violazione di legge, attinge il giudizio di fatto, come tale censurabile sono con il mezzo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, operato dalla corte territoriale sulla sussistenza del requisito della buona fede;
che col quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 938 e 2729 c.c. e degli articoli 115, 116 e 61 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa attribuendo alla c.t.u. valore di prova e traendo dagli atti del processo argomenti di prova della domanda di accessione invertita, senza che tali elementi di fatto fossero stati in alcun modo dedotti dalla parte che ne aveva l’onere, la quale aveva proposto la domanda di accessione invertita senza corredarla di alcun supporto probatorio dei suoi elementi costitutivi;
che il motivo e’ infondato, perche’ attinge apprezzamenti di merito effettuati dalla corte territoriale sulle risultanze di causa, tra le quali non vi e’ motivo di escludere quelle desumibili dalle diverse relazioni peritali depositate nel corso del giudizio; i ricorrenti, in sostanza, trascurano l’insegnamento di questa Corte secondo cui il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand’anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poiche’ in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo cui le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (Cass. 14284/18);
che col sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 99 e 100 c.p.c. e degli articoli 949 e 905 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa omettendo – nel condannare le eredi di (OMISSIS) ad arretrare le due vedute poste a distanza infralegale – di pronunciarsi sulla domanda di demolizione, proposta in primo grado e reiterata in appello, del balcone sito al primo piano dell’edificio di controparte, per la parte che aggetta sul fondo dei ricorrenti;
che il motivo e’ fondato, perche’ la corte distrettuale, condannando le appellate (OMISSIS) e (OMISSIS) “ad arretrare a distanza legale dal confine le due vedute” ha disposto un intervento eseguibile con modalita’ non necessariamente implicanti la rimozione della soletta del loro balcone e, pertanto, idonee a soddisfare l’interesse a rimuovere l’asservimento del fondo dei ricorrenti alla veduta esercitabile dall’immobile delle controparti ma non a soddisfare l’interesse a liberare la colonna d’aria gravante sul fondo dei ricorrenti dall’ingombro costituito dalla soletta del balcone delle appellate; interesse per la cui soddisfazione (OMISSIS) aveva proposto in primo grado e reiterato in appello la domanda, su cui la corte partenopea ha omesso di pronunciarsi, di “demolizione del balcone pensile che si protende ed affaccia sul terreno di esclusiva proprieta’ del (OMISSIS)”;
che col settimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 345, 99 e 100 c.p.c. e degli articoli 901, 902 e 938 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa accogliendo la domanda di regolarizzazione di una loro finestra lucifera, nonostante che tale domanda dovesse considerarsi nuova, in quanto proposta unicamente in secondo grado, e nonostante che non sussistessero i presupposti per il relativo accoglimento, dal momento che detta luce prospettava, nel momento in cui venne realizzata, sul fondo del loro dante causa, (OMISSIS) e non su quello di (OMISSIS);
che il motivo e’ infondato in entrambi i profili di doglianza ivi dedotti;
che, quanto al primo profilo di doglianza, e’ sufficiente rilevare che la domanda di regolarizzazione della luce era contenuta gia’ nella comparsa di costituzione di (OMISSIS) in primo grado; in tali conclusioni, infatti, si chiede l’accoglimento della domanda riconvenzionale “di cui al punto 5)” della comparsa stessa e tale “punto 5)” si articola in vari paragrafi, tra cui quello distinto con la lettera “D” (pag. 4 di detta comparsa) ha ad oggetto, appunto, la regolarizzazione della luce in questione;
che il secondo profilo di doglianza e’ inammissibile, perche’ si fonda su circostanze di fatto (che la finestra lucifera sia stata aperta da (OMISSIS) nel 1968 e che a quell’epoca la luce non prospettasse sulla proprieta’ di (OMISSIS)) che non emergono dalla sentenza gravata e che non possono formare oggetto di accertamento nel giudizio di legittimita’;
che con l’ottavo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 343 e 345 c.p.c. e articoli 1102 e 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, censurando sotto due profili la statuizione con cui la corte territoriale ha ordinato ai ricorrenti la demolizione e l’arretramento del loro balcone, con sovrastante tettoia, aggettante sul fondo in comunione di (OMISSIS) e (OMISSIS) (e poi dei loro eredi) accatastato come mappale n. (OMISSIS), nonche’ la chiusura delle porte del loro fabbricato che si aprono su detto fondo;
che sotto un primo profilo i ricorrenti denunciano il vizio di extrapetizione, deducendo che (OMISSIS) aveva lamentato l’occupazione e l’asservimento del mappale (OMISSIS) (in sua proprieta’ esclusiva) e non del mappale (OMISSIS) in proprieta’ comune; sotto un secondo profilo i ricorrenti censurano la sentenza gravata per non aver rilevato l’inammissibilita’ delle doglianze di (OMISSIS) per la mancanza di motivi specifici del suo appello incidentale;
che il motivo va accolto, in quanto la prima doglianza e’ fondata e assorbe la seconda;
che, infatti, le domande svolte nella comparsa di costituzione in primo grado di (OMISSIS) (pag. 5, punti “E” e “G”) fanno riferimento soltanto un fondo di proprieta’ esclusiva di (OMISSIS) (particella (OMISSIS)), cosicche’ la statuizione di condanna degli eredi di (OMISSIS) all’arretramento di un balcone con tettoia ed alla chiusura di due porte a tutela della liberta’ del fondo in comunione risulta ultra petita e va cassata;
che, al riguardo, giova aggiungere che, per un verso, il riferimento del controricorso all’errore revocatorio risulta palesemente fuor di luogo e, per altro verso, che qui non e’ in questione un possibile refuso sul numero di mappale, giacche’ (OMISSIS) ha proposto la domanda in esame a tutela di un fondo in sua proprieta’ esclusiva, mentre la statuizione della corte territoriale incide su opere che asserviscono un fondo in proprieta’ comune;
che con il nono motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 163, 164 e 167 c.p.c. e dell’articolo 24 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa nel non rilevare come la domanda di (OMISSIS) avente ad oggetto l’arretramento del balcone e la chiusura delle porte de fabbricato di (OMISSIS) fosse inammissibile in ragione della incertezza del petitum;
che il motivo va giudicato infondato perche’, alla stregua dell’esame della comparsa di costituzione di (OMISSIS) (che questa Corte e’ abilitata a svolgere in ragione della natura processuale del vizio denunciato), risulta esclusa la dedotta indeterminatezza del petitum;
che col decimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 342, 232 e 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa pronunciando su domande inammissibili, in quanto diverse e nuove rispetto a quelle proposte in primo grado;
che il motivo va disatteso perche’ inammissibilmente formulato senza il rispetto del canone di specificita’; i ricorrenti infatti si sono limitati a trascrivere le conclusioni della comparsa di costituzione di (OMISSIS) nel giudizio di secondo grado ed a sollecitare la Corte di cassazione a confrontarle con il contenuto della comparsa di costituzione prodotta dal medesimo (OMISSIS) nel giudizio di primo grado, senza specificare, come sarebbe stato loro onere per il disposto dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, quali delle domande rassegnate in secondo grado sarebbero prive di riscontro in quelle rassegnate dal medesimo (OMISSIS) nel giudizio di primo grado (per tali dovendosi intendere, peraltro, quelle rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni, sempre che, ovviamente, si mantengano, in rapporto con le domande spiegate nella comparsa di costituzione e risposta, nei limiti della emendatio libelli, senza trasmodare in mutatio libelli);
che quindi, in conclusione, devono essere accolti il sesto e l’ottavo motivo di ricorso, rigettati gli altri, e la sentenza gravata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli, affinche’ si pronunci sulla domanda di cui al sesto mezzo di ricorso;
che il giudice di rinvio provvedera’ anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto e l’ottavo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza gravata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Napoli, che regolera’ anche le spese del presente giudizio.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *