Il riconoscimento di una causa di servizio

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32486.

La massima estrapolata:

Il riconoscimento, sul piano amministrativo, di una causa di servizio, anche il presenza di altri fattori, deve far presumere che la patologia sia derivata dall’attività lavorativa. Il caso riguarda un autista barelliere che si era infettato nel trasporto di un infermo. Non importa che le operazioni compiute non implicassero bendaggio o drenaggio del paziente. Il ricorrente vince in cassazione contro la Croce rossa.

Ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32486

Data udienza 25 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10982-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 891/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 891/17, del 27 febbraio 2017, resa dalla Corte di Appello di Napoli in sede di rinvio (all’esito di annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 900 del 6 giugno 2012, essendosi ritenuta non fondata la statuizione di improcedibilita’ del gravame esperito dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza n. 5955 del 2002 del Tribunale di Napoli), che ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria da essi proposta nei confronti della (OMISSIS).
2. Riferiscono, in punto di fatto, i ricorrenti di essere tutti congiunti del defunto (OMISSIS), gia’ dipendente della (OMISSIS), in qualita’ di operatore tecnico.
Sul presupposto, in particolare, che l’ (OMISSIS) svolgesse l’attivita’ di autista/barelliere, curando – in collaborazione con altre professionalita’ – il prelevamento e il trasporto dell’infermo infortunato a mezzo barella, gli odierni ricorrenti adivano il Tribunale di Napoli, per ottenere il ristoro dei danni, patrimoniali e non, conseguiti al decesso del proprio congiunto.
Deducevano, infatti, che egli aveva contratto epatite virale, rapidamente evolutasi in cirrosi epatica, la quale a sua volta, per complicanze emorragiche, aveva condotto l’ (OMISSIS) alla morte, il 17 dicembre 1993. Convenivano, pertanto, in giudizio la (OMISSIS), deducendo che le condizioni di svolgimento dell’attivita’ lavorativa del defunto erano caratterizzate dalla totale inosservanza di tutte le misure tese a prevenire contagi e a tutelare l’integrita’ fisica degli operanti; in particolare, le operazioni di primo soccorso erano sempre eseguite senza i guanti e la mascherina protettivi.
Orbene, quantunque la commissione medica interna della (OMISSIS) avesse riconosciuto l’esistenza dell’infermita’ che condusse alla morte dell’ (OMISSIS), nonche’ la sua dipendenza da causa di servizio, la domanda di risarcimento danni veniva rigettata dal Tribunale partenopeo, con decisione poi confermata – come evidenziato in premessa – dalla locale Corte d’Appello, pronunciatasi in tal senso dopo che un primo gravame, esperito dagli odierni ricorrenti, era stato dichiarato improcedibile, ex articolo 348 c.p.c., con decisione cassata da questa Corte.
3. Avverso la sentenza con cui la Corte di Appello partenopea ha rigettato la domanda risarcitoria hanno proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) e gli (OMISSIS), sulla base di un unico motivo, sebbene destinato ad articolarsi in due censure.
3.1. Esso – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – ipotizza violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 2, nonche’ violazione dell’articolo 116 c.p.c.
Si censura la sentenza impugnata laddove ha evidenziato che le mansioni dell’ (OMISSIS) non comprendevano il primo soccorso agli infortunati, il bendaggio e il drenaggio delle ferite, ovvero quelle attivita’ che gli attori avevano indicato, in citazione, come ulteriori rispetto a quelle risultanti dalla scheda del dipendente. Siffatte attivita’, inoltre, non sarebbero state provate – secondo la Corte territoriale – neppure dalla deposizione dei testi escussi, i quali avrebbero solo riferito che il defunto collaborava, in occasione di ogni soccorso, al prelievo del malato.
A fronte di simili risultanze, pertanto, non potrebbe – sempre secondo la sentenza impugnata – ritenersi “integrata la prova di una costante generalizzata esposizione al rischio idonea a fondare un nesso di causalita’ tra il lavoro e la malattia”.
Si tratterebbe, tuttavia, ad avviso dei ricorrenti, di una conclusione sostanzialmente priva di motivazione, risultando, inoltre, palesemente contraddittoria e del tutto illogica l’affermazione secondo cui chi presta il primo soccorso con il bendaggio e il drenaggio delle ferite entra in contatto con sangue e liquidi organici del malato, mentre altrettanto non potrebbe dirsi per chi prelevi l’infortunato dal luogo dell’incidente, e cio’ considerato che tale attivita’ si svolgeva, comunque, senza presidi o attrezzi utili a prevenire o a ridurre i pericoli del contagio, come mascherine e guanti protettivi.
Gravemente carente sul piano della motivazione risulterebbe, inoltre, l’affermata irrilevanza dell’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia che condusse l’ (OMISSIS) alla morte. Invero, la Corte territoriale, sul punto, si e’ limitata ad affermare che le conclusioni raggiunte dalla commissione medica non sarebbero decisive ai fini del giudizio sulla responsabilita’ civile, visto che questo sottosta’ ad uno standard probatorio autonomo, sicche’ il riconoscimento amministrativo di un fatto puo’ sicuramente contribuire ad integrare questo standard, ma non puo’ da solo soddisfarlo tutto.
La sentenza impugnata, infine, lungi dall’essere solo nulla per carenza di motivazione, risulterebbe censurabile anche per violazione dell’articolo 116 c.p.c., atteso che la Corte di Appello, nel valutare il materiale probatorio, avrebbe disatteso il metodo del prudente apprezzamento, il quale implica che il giudice, nel valutare le prove, osservi sia le regole della logica che quelle offerte dalla comune esperienza. Tanto dovrebbe dirsi, in particolare, per l’affermazione secondo cui l’attivita’ di prelevamento dei malati e dei feriti non determinava, comunque, a carico dell’ (OMISSIS) il rischio ripetuto di esposizione al sangue o ad altri liquidi organici infetti, e dunque suscettibili di contagio.
4. E’ rimata solo intimata la (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso merita accoglimento, nei termini di seguito precisati, in relazione al dedotto vizio motivazionale.
5.1. E’, infatti, inammissibile la censura di violazione dell’articolo 116 c.p.c.
5.1.1. Invero, va data continuita’ – sul punto – al principio, piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4), da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458).
5.2. Fondata, viceversa, e’ la censura di violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4).
5.2.1. Al riguardo, peraltro, occorre muovere dalla constatazione che, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte e’ destinato ad investire, ormai, la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonche’, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 63778101; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).
Lo scrutinio di questa Corte e’, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonche’, piu’ di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perche’ affetta da “irriducibile contraddittorieta’” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).
Nondimeno, questa Corte ha anche precisato che “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sotto il profilo del difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero quando indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 aprile 2016, n. 6539, non massimata).
5.2.2. L’evenienza da ultimo indicata e’ quella che ricorre nel caso in esame, in relazione alla motivazione concernente il nesso causale (o meglio, la sua ritenuta carenza) tra l’insorgenza dell’infezione epatica che condusse l’ (OMISSIS) alla morte e la condotta, omissiva, della (OMISSIS).
Sul punto, appare necessario rammentare che se “l’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento e’ censurabile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, resta invece inteso che “l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimita’”, ma solo “se adeguatamente motivata” (Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01).
Nella specie, come detto, la motivazione della Corte partenopea deve ritenersi al di sotto del minimo costituzionale, avendo essa indicato gli elementi, dai quali ha tratto la conclusione circa l’insussistenza del nesso causale, “senza una approfondita disamina logica e giuridica” degli stessi, e cio’ sotto un duplice concorrente profilo.
5.2.2.1. Per un verso, infatti, la sentenza impugnata risulta censurabile laddove ha ritenuto di escludere la prova del nesso eziologico, tra le mansioni di autista/barelliere svolte dall’ (OMISSIS) e l’avvenuta contrazione dell’epatite virale, e cio’ per il solo fatto che esse non includessero il primo soccorso del degente, con il bendaggio e il drenaggio delle ferite, senza affrontare il tema se la mancata predisposizione di strumenti di protezione – come mascherine e guanti – abbia, comunque, influito sulla contrazione della malattia.
Se e’ vero, infatti, che l’attivita’ di drenaggio e bendaggio del paziente (non espletate dall’ (OMISSIS)), portando chi la svolge, di regola, ad entrare in contatto con sangue e liquidi organici del malato, avrebbe certamente reso “piu’ probabile che non” l’esistenza di tale nesso, resta, nondimeno, inteso che l’assenza di prova circa l’espletamento di tali compiti non escludeva affatto che la dimostrazione del nesso causale potesse essere conseguita “aliunde”, ed in particolare dalla “mancata predisposizione dei presidi ed attrezzi” protettivi, tema in relazione al quale la Corte partenopea ha ritenuto, invece, insussistente – con motivazione puramente apodittica – “ogni addebito di responsabilita’ in capo a (OMISSIS)”.
5.2.2.2. Per altro verso, manca nella motivazione una approfondita disamina logica e giuridica del fatto costituito dall’avvenuto riconoscimento – sul piano amministrativo – della malattia contratta dall’ (OMISSIS) come dovuta a “causa di servizio” e della sua rilevanza ai fini della prova del nesso causale tra la patologia contratta e le mansioni espletate.
Sul punto, deve muoversi dalla constatazione che – ai fini del riconoscimento, in via giudiziale, della dipendenza dell’infermita’ da una causa di servizio – il prestatore di lavoro “ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilita’ dell’affezione denunciata alle modalita’ concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita”, sicche’, “ove la patologia presenti un’eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attivita’ lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non puo’ essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilita’, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensita’ dell’esposizione a rischio” (cosi’, da ultimo, in motivazione Cass. Sez. Lav., sent. 15 ottobre 2014, n. 21825, Rv. 632608-01, in senso conforme gia’ Cass. Sez. Un., sent. 17 giugno 2004, n. 11353, Rv. 574224-01; Cass. Sez. Lav., sent. 20 giugno 2004, n. 15080, Rv. 608837-01).
Orbene, a fronte del riconoscimento – sul piano amministrativo dell’esistenza della “causa di servizio”, ricorreva un elemento quantomeno presuntivo per ritenere che, pur in presenza di una (possibile) “eziologia multifattoriale” della patologia, la stessa abbia trovato effettivamente la propria scaturigine nell’attivita’ lavorativa espletata. Cio’ che avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale, nuovamente, ad interrogarsi sul possibile contributo che proprio le “condizioni di lavoro” (ovvero, l’assenza di presidi o attrezzi utili a prevenire o a ridurre i pericoli del contagio, come mascherine e guanti protettivi) hanno potenzialmente recato, sul piano causale, alla contrazione della malattia, a prescindere dal fatto che le mansioni svolte non implicassero “bendaggio” e “drenaggio” del paziente.
Accertamento, questo, vieppiu’ necessario, visto che “in tema di responsabilita’ civile per la morte del lavoratore, il requisito soggettivo della colpa e’ integrato dalla violazione, da parte del datore di lavoro, delle regole cautelari di prevenzione evocate dall’articolo 2087 c.c., strettamente correlate, in termini di ragionevole prevedibilita’, alla verificazione dell’evento in quanto fondate, se non sulla certezza scientifica, sulla probabilita’ o possibilita’ – concreta e non ipotetica che la condotta considerata determini l’evento” (Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2019, n. 5813, Rv. 652842-01).
5.3. All’accoglimento del ricorso segue, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, perche’ decida nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

 

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