Dal riconoscimento dei vizi dell’opera da parte dell’appaltatore discende l’assunzione, da parte dell’appaltatore stesso, di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e soggetta all’ordinario termine di prescrizione di dieci anni.
Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 22 ottobre 2015, n. 21525
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente
Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14589-2010 proposto da:
(OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2467/2009 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 18/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Bologna, la (OMISSIS) s.r.l. per sentirla condannare, ai sensi degli articoli 2051 e 2053 c.c. ed, in subordine, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti a seguito di infiltrazioni di acqua provenienti dall’appartamento sovrastante il locale adibito a bar-gelateria, sito in via (OMISSIS), condotto in locazione da esso attore e di proprieta’ della societa’ convenuta. Quest’ultima chiamava in causa la societa’ (OMISSIS) s.r.l.,quale impresa costruttrice dell’intero edifico ove era ubicato detto locale, per essere manlevata da ogni conseguenza derivante del giudizio. Si costituiva in giudizio la societa’ (OMISSIS) s.r.l. sostenendo la propria estraneita’ ai fatti di causa. Assunta la prova testimoniale, con sentenza del 31.1.2005, il Giudice di Pace adito accoglieva la domanda affermando che la responsabilita’ dei danni subiti dall’attore doveva imputarsi, ai sensi degli articoli 2051 e 2043 c.c., alla proprietaria dell’immobile, (OMISSIS) e respingeva la domanda di manleva nei confronti della s.r.l. (OMISSIS).
Avverso tale decisione proponeva appello la (OMISSIS) s.r.l. Resistevano l’appellato (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l., quale societa’ incorporante la s.r.l. (OMISSIS).
Con sentenza depositata il 18.5.2009 il Tribunale di Bologna, in persona del G.U., in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la (OMISSIS) s.r.l. tenuta a manlevare la (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e, per l’affetto, condannava la societa’ stessa al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.r.l., della somma di euro 4135,12, oltre interessi e spese processuali del giudizio di primo grado; dichiarava il difetto di interesse ad agire del (OMISSIS) e compensava integralmente fra le parti le spese del grado.
Il Tribunale riteneva pacifico che, nella notte tra il 3 ed 4 dicembre 1999, la soc. (OMISSIS) aveva sollecitato l’intervento della societa’ costruttrice, (OMISSIS) s.r.l. e che la stessa si fosse attivata per la riparazione delle tubature che avevano determinato le infiltrazioni nel locale di (OMISSIS) e, sulla base di tale circostanza non contestata, ravvisava il riconoscimento dei vizi da parte della societa’ (OMISSIS) con conseguente assunzione la parte di quest’ultima di una nuova obbligazione, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione e soggetta all’ordinario termine prescrizionale di dieci anni. Per la cassazione di tale decisione popone ricorso, affidato a due motivi la (OMISSIS) a.r.l. Gli intimati, (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La societa’ ricorrente deduce:
l)omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento al riconoscimento dei vizi da parte della societa’ appaltatrice, pur non essendo stata accertata la causa della rottura della tubatura che aveva determinato i danni lamentati; il Giudice di appello aveva omesso di considerare che l’intervento di riparazione della tubatura era stato eseguito a cura e spese di un soggetto diverso dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l. ed aveva attribuito a tale intervento “una valenza diversa ed ulteriore rispetto ad un eventuale riconoscimento di vizi” e cioe’ l’insorgenza di una nuova obbligazione;
2)omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonche’ violazione e falsa applicazione dell’articolo 1667 c.c., laddove il Giudice di Appello aveva rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla societa’ (OMISSIS) ex articolo 1667 c.c., u.c., avendo ritenuto che il riconoscimento dei vizi avesse dispensato il committente dall’osservanza dei termini non solo di decadenza ma anche di prescrizione, non tenendo conto che l’azione era stata proposta con atto notificato il 30.6.2004 nei confronti della chiamata in causa soc. (OMISSIS) dopo il decorso due anni dalla consegna del bene.
Sul punto viene formulato il quesito di diritto: “se il semplice riconoscimento dei vizi desunto dall’intervento di riparazione eseguito a cura e spese di un soggetto diverso dall’appaltatore faccia sorgere, in capo all’appaltatore, una nuova obbligazione soggetta al termine prescrizionale di dieci anni”.
Il primo motivo e’ infondato, avendo il Giudice di Appello dato conto, con adeguata motivazione, del riconoscimento dei vizi dell’opera da parte dell’appaltatore, con accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimita’, facendone discendere, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, l’assunzione,da parte dell’appaltatore stesso, di una nuova obbligazione svincolata dai termini di decadenza e soggetta all’ordinario termine prescrizionale di dieci anni (Cass. n. 8026/2004; n. 23461/2004).
Del pari infondata e’ la seconda doglianza posto che, una volta accertato l’intervento di riparazione ad opera della societa’ (OMISSIS), quest’ultima (cui era subentrata la (OMISSIS)),era tenuta ad indennizzare la s.r.l. (OMISSIS) di quanto da costei pagato al (OMISSIS) per capitale ed interessi dovuti per l’esecuzione delle riparazioni in questione. Non vale, peraltro, a superare la correttezza di tale statuizione il contrario assunto della soc. (OMISSIS) che si limita a contrapporre a detto accertamento in fatto del Tribunale, il contrario assunto secondo cui non sarebbe stata la societa’ (OMISSIS) ad eseguire le riparazioni in questione. In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese processuali del presente giudizio di legittimita’ stante il difetto di attivita’ difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del presente giudizio di legittimita’.
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