Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32577.
Richiesta di termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed invito del giudice a precisare le conclusioni
In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall’art. 189 c.p.c.
Ordinanza|| n. 32577. Richiesta di termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed invito del giudice a precisare le conclusioni
Data udienza 19 novembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave:Procedimento civile – Udienza – Prima udienza richiesta di termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. – Invito del giudice a precisare le conclusioni – Ammissibilità – Fondamento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7469/2023 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MATERA n. 15/2022 depositata il 27/02/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Richiesta di termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed invito del giudice a precisare le conclusioni
FATTI DI CAUSA
1.La societa’ (OMISSIS) s.r.l. chiese al Tribunale di Matera la condanna della societa’ (OMISSIS) s.r.l. al pagamento della somma di Euro 86.820,00, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali svolte in suo favore.
La (OMISSIS) s.r.l. si costitui’ in giudizio ed eccepi’ l’incompetenza territoriale del Tribunale di Matera in favore del Tribunale di Firenze.
Il giudice assegnatario della causa dispose preliminarmente la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale perche’ valutasse la sussistenza di cause di astensione ovvero se vi fossero profili di connessione con altro procedimento iscritto al N. 40/22, pendente innanzi allo stesso Tribunale ed assegnato ad altro giudice.
2.Il Presidente dispose l’assegnazione del procedimento al giudice cui era stata assegnata la causa N. 40/22, che, rigettata l’istanza di riunione e senza svolgere attivita’ istruttoria, dispose il rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell’articolo 281 quinquies c.p.c.
All’udienza di discussione, tenutasi nelle forme di cui al Decreto Legge n. 34 del 2020, articolo 221, comma 4 la causa venne trattenuta per la decisione.
Il Tribunale, con ordinanza depositata il 23.2.2023, dichiaro’ l’incompetenza per territorio del Tribunale di Matera in favore del Tribunale di Firenze.
3.Avverso l’ordinanza di incompetenza, la (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per regolamento di competenza sulla base di due motivi ed ha depositato memorie in prossimita’ dell’adunanza in camera di consiglio.
La (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.
Il Sostituto Procuratore Generale in persona della Dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba ha concluso per il rigetto del ricorso.
Richiesta di termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed invito del giudice a precisare le conclusioni
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la nullita’ dell’ordinanza per violazione degli articolo 183 c.p.c., commi 1, 4, 5 e 6, nonche’ dell’articolo 281 quinquies c.p.c., comma 2, articoli 111 e 24 Cost., articolo 274 c.p.c., comma 2, per avere il Tribunale omesso di celebrare l’udienza di prima comparizione innanzi al giudice al quale la causa era stata riassegnata dal Presidente del Tribunale, a seguito della remissione da parte del giudice originariamente designato. La ricorrente osserva che una volta assegnata la causa al giudice innanzi al quale era pendente il procedimento connesso, non erano stati concessi i termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, ne’ era stato attivato il contraddittorio delle parti sull’istanza di riunione. Infine, il giudice avrebbe omesso di concedere i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e di fissare l’udienza di discussione della causa assunta in decisione ai sensi dell’articolo 281 quinquies c.p.c., comma 2.
1.1. Il motivo e’ infondato.
1.2. E’ opportuno evidenziare che in sede di regolamento di competenza non possono essere proposte questioni, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, che non attengano in modo diretto e necessario alla competenza, tanto se si tratti di questioni preliminari o pregiudiziali rispetto alla statuizione sulla competenza, quanto ad essa consequenziali, poiche’ il compito della Corte di Cassazione in tale sede e’ limitato alla designazione del giudice competente a decidere la lite (Cass. Civ., Sez. III, 4.2.1976, n. 379; Cass. N. 4201/74).
La giurisprudenza di questa Corte e’ consolidata nell’affermare che con il regolamento necessario di competenza puo’ essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza, e non quella di norme sul procedimento, a meno che quest’ultima violazione non abbia avuto per effetto di impedire alla parte di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza (Cass. Civ., Sez. III, 6.6.2008, n. 15019; Cass. Cic., Sez. I, 22.5.2005, n. 3586; Cass. Civ., Sez. L. 25.9.1978, n. 4311).
Con i limiti individuati dalla giurisprudenza, la natura eccezionale del rimedio di cui all’articolo 42 c.p.c. non e’ di ostacolo alla cognizione delle nullita’ processuali dalle quali il provvedimento sulla competenza impugnato sia, in ipotesi, affetto (Cfr Cass. civ. n 4110/04). Il principio, dettato in tema di sospensione del processo ex articolo 295 c.p.c., ben puo’ estendersi anche all’incompetenza, posto che il rimedio vale per tutti i provvedimenti che contengano esclusivamente decisioni sulla competenza, come quello in esame.
1.3.Nel caso di specie, le censure investono norme del procedimento che attengono in modo diretto e necessario alla statuizione sulla competenza sicche’ sono ammissibili le doglianze aventi ad oggetto la violazione di norme processuali.
2. Una prima censura riguarda la violazione dell’articolo 274 c.p.c., comma 2, per avere il Presidente del Tribunale, in seguito al provvedimento di rimessione del giudice originariamente designato, omesso di sentire le parti prima di assegnare la causa ad altro giudice perche’ assumesse i provvedimenti in ordine alla riunione.
2.1.Come correttamente osservato dal Tribunale, le parti avrebbero dovuto essere sentite dal Presidente prima di assumere ogni provvedimento in ordine alla riunione, ma tale omissione non determina una violazione del contraddittorio poiche’ la decisione si fonda su valutazioni di mera opportunita’ e costituisce esercizio del suo potere discrezionale; il provvedimento sulla riunione ha, infatti, natura ordinatoria ed e’ insuscettibile di impugnazione nonche’ insindacabile in sede di legittimita’ (Cass. Civ. N. 8024/18; Cass. N. 28539/22).
Richiesta di termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed invito del giudice a precisare le conclusioni
Del resto, la fase presidenziale del procedimento, disciplinato dall’articolo 274 c.p.c., e’ meramente prodromica rispetto a quella che si svolge, successivamente, dinanzi al giudice designato dal presidente per la pronuncia sull’eventuale riunione; essa ha natura amministrativa tanto da non determinare alcun nocumento alla parte in caso di omessa convocazione o di vizio di comunicazione del decreto di convocazione dinanzi al presidente del tribunale qualora la parte abbia potuto far valere le proprie ragioni nella fase successiva, dinanzi al giudice designato (Cassazione civile sez. II, 23/10/1997, n. 10416).
2.2. Quanto all’omessa fissazione dell’udienza di prima comparizione, osserva il collegio che essa si e’ regolarmente tenuta innanzi al giudice cui era originariamente assegnata la causa, il quale aveva omesso ogni decisione sulle istanze di parte perche’ aveva ritenuto di sottoporre al Presidente del Tribunale l’opportunita’ della sua astensione e la valutazione circa i presupposti per la riunione della causa ad altro procedimento pendente.
Come risulta dagli atti di causa, l’udienza di prima comparizione del 12.4.2022 era stata trattata ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal Decreto Legge n. 227 del 2021, articolo 16; tale norma dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.
Secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 4 il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa e’ sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte.
Le parti avevano, quindi, avuto la possibilita’ di svolgere le proprie difese e di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La societa’ attrice, invece, a fronte dell’eccezione di incompetenza territoriale ritualmente sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, nelle note di trattazione scritta si era limitata ad effettuare una contestazione del tutto generica, omettendo qualsiasi argomentazione specifica in ordine in particolare al luogo dove era sorta l’obbligazione, ne’ aveva avanzato richieste istruttorie, limitandosi a formulare una generica istanza di assegnazione dei termini ex articolo 183 c.p.c., comma 6.
Non sussiste, pertanto, la violazione dell’articolo 183 c.p.c., poiche’ l’udienza di prima comparizione si era tenuta con le modalita’ della trattazione scritta, gia’ disposta dal giudice originariamente designato con decreto del 10.1.2022, ne’ le parti hanno chiesto la trattazione orale nei cinque giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, come da avviso contenuto nello stesso provvedimento, ma hanno regolarmente depositato le note di trattazione.
Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha richiamato, in modo puntuale e pertinente, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale e’ possibile lo svolgimento di un’istruzione secondo le regole della fase dell’istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non puo’ procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all’esito dello svolgimento di detta fase. L’eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all’articolo 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell’eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l’articolo 38 c.p.c., u.c., un’eventuale istruzione di natura sommaria “in limine litis”, se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto gia’ risulta dagli atti. Tale istruzione, pero’, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un’eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilita’ di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti.” (Cfr Cass. Civ. n. 17794/13, n. 20553/19).
Nel caso di specie, in assenza di una richiesta di fissazione di un’udienza di trattazione orale, il giudice cui era stata assegnata la causa non ha reputato necessario fissare una nuova udienza davanti a se’, rinviando direttamente all’udienza di precisazione delle conclusioni.
2.3.La decisione e’ conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui l’articolazione del giudizio di cognizione di primo grado secondo le previsioni dell’articolo 183 c.p.c. e la possibilita’ delle parti di sollecitare un’appendice scritta della trattazione per precisare o modificare le domande gia’ proposte non osta a che il giudice possa rimettere la causa in decisione gia’ alla prima udienza, in forza del combinato disposto dell’articolo 187 c.p.c., comma 1, e dell’articolo 80-bis disp. att. c.p.c..
La richiesta di concessione di termine ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6 (nel testo introdotto dalla L. n. 80 del 2005, vigente ratione temporis) non impedisce, quindi, al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni e di definire comunque la lite.
La contraria opzione interpretativa, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall’articolo 189 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 12/07/2021, n. 19792, non massimata; Cassazione civile sez. I, 23/03/2017, n. 7474; Cass. Civ. N. 4767/16).
E’ pertanto corretta la decisione del Tribunale di fissazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni, senza assegnazione dei richiesti termini ex articolo 183 c.p.c., comma 6 una volta esaminate le istanze delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione.
2.4. Anche l’ultima censura avente ad oggetto violazione di norme processuali, e, segnatamente, la violazione dell’articolo 281 quinquies c.p.c. e’ infondata.
L’articolo 291 quinquies, ratione temporis applicabile, vigente dal 21/03/1998 al 17/10/2022 (essendo stata la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 6.10.2022), cosi’ dispone: “il giudice, fatte precisare le conclusioni a norma dell’articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell’articolo 190, fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza e’ depositata entro i trenta giorni successivi all’udienza di discussione”.
Il Tribunale ha precisato di avere assunto la causa in decisione, ai sensi dell’articolo 281 quinquies c.p.c., comma 2, sia nel verbale di udienza che a pag 4 dell’ordinanza. Infatti, con ordinanza del 6.10.2022 ha fissato “per la precisazione delle conclusioni e la discussione” l’udienza del 15/12/2022, precisando che l’udienza e quindi “la discussione” si sarebbe tenuta nelle forme di cui al Decreto Legge n. 34 del 2020, articolo 221, comma 4 autorizzando le parti a depositare “note scritte di udienza”.
La “discussione orale” prevista dall’articolo 281 quinquies c.p.c. va, pertanto, coordinata con la disciplina emergenziale, che prevede la trattazione orale su richiesta della parte.
Nel caso di specie, come osservato dal Procuratore Generale, una volta che le note erano state depositate e le parti non avevano fatto istanza per la trattazione orale, non poteva ravvisarsi nessuna violazione del diritto di difesa. L’applicazione dell’articolo 281 quinquies c.p.c., comma 2 doveva essere adattato al rito emergenziale, sicche’ e’ corretta la decisione del Tribunale che non ha concesso alcun ulteriore termine per il deposito di atti ne’ ha fissato altra udienza di discussione.
Risulta, peraltro, dagli atti che in data 13.2.2023, nei sessanta giorni successivi all’udienza di precisazione delle conclusioni e prima della pubblicazione della sentenza, l’attrice deposito’ una ulteriore comparsa conclusionale di cui il giudice ha tenuto conto, riproducendone fra virgolette la pagina 2 nella pagina 4 della sentenza.
3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’erroneita’ della decisione di incompetenza, sia sotto il profilo del luogo in cui e’ stato concluso il contratto che sotto il profilo del luogo destinatae solutionis.
3.1.Il motivo e’ infondato.
3.2. Il Tribunale di Matera ha esaminato l’eccezione di incompetenza sotto tutti i profili e, quanto al luogo di conclusione del contratto, ha fatto riferimento al principio di non contestazione.
3.3.Quanto alla violazione dell’articolo 1182 c.p.c., comma 3, la ricorrente ha affermato che l’obbligazione doveva ritenersi liquida ed esigibile, sussistendo tutti gli elementi per la quantificazione economica, sicche’ il pagamento andava effettuato in Matera presso il domicilio del creditore.
3.4. La tesi non e’ condivisibile.
3.5.Va ricordato che le Sezioni Unite, con sentenza N. 17989/2016, hanno stabilito che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’articolo 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioe’ il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali.
Ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidita’ sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’articolo 38 c.p.c., comma 4.
La liquidita’ del credito deve risultare direttamente o indirettamente dal titolo originario, allorche’ questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata” (cosi’ in motivazione Cass. SU 17989/16).
Quanto al compenso per prestazioni professionali, questa Corte ha affermato che, salvo che il compenso non sia convenzionalmente stabilito, il debito pecuniario e’ illiquido e va determinato secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione, ex articolo 20 c.p.c., va individuato, ai sensi dell’articolo 1182 c.c., u.c., nel domicilio del debitore (Cass. N. 34944/2021).
Nel caso di specie, il contratto non e’ stato stipulato in forma scritta e non risultano fissati criteri determinativi del compenso sicche’ l’obbligazione va adempiuto al domicilio del debitore.
4.Il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, rigettato e, per l’effetto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso per regolamento di competenza e, per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale di Firenze.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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