Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 9 gennaio 2019, n. 713.

La massima estrapolata:

In ordine al delitto di ricettazione, per la affermazione della responsabilita’ non e’ necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne’ dei suoi autori, ne’ dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza anche attraverso il ricorso a prove logiche. La provenienza da delitto della res, infatti, al pari di qualsiasi elemento strutturale della fattispecie – non richiedendosi uno specifico nomen iuris che qualifichi l’origine del bene, cosi’ come non rilevando neppure la imputabilita’ o la punibilita’ del relativo autore ovvero (a seguito della novella introdotta dalla L. n. 328 del 1993) la stessa procedibilita’ del delitto presupposto – forma oggetto di prova secondo gli ordinari criteri di accertamento, che ben puo’ fondarsi, dunque, anche su indizi e, pertanto, sulla stessa prova logica.

Sentenza 9 gennaio 2019, n. 713

Data udienza 30 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. FILIPPINI Stefano – rel. Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. R – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/12/2017 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa COCOMELLO ASSUNTA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 19/12/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 21/09/2010, nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore Piaggio che presentava i numeri seriali del telaio e del motore contraffatti in maniera tale da impedire l’individuazione di quelli originari. Fatto commesso in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS). Con recidiva reiterata ex articolo 99 c.p., comma 4.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’ per il reato di ricettazione, contestato e ritenuto ipotizzando quale reato presupposto il riciclaggio di parti di altri ciclomotori, senza pero’ che risultasse accertata la provenienza da reato di quei mezzi; invero, la semplice alterazione dei dati identificativi di un ciclomotore integra mero illecito amministrativo Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ex articolo 74, u.c. non idoneo a fungere da reato presupposto rispetto alla ricettazione.
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione, dovendosi applicare al proposito la disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005, normativa da considerare concretamente piu’ favorevole per l’imputato atteso che non deve essere computato l’incremento di durata dei termini di prescrizione connesso alla recidiva, essendo questa risultata, nel caso di specie, subvalente rispetto alle attenuanti generiche, e dunque non applicata in concreto.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. Quanto al primo motivo, l’assunto difensivo non puo’ essere condiviso. Invero, la previsione amministrativa richiamata dal ricorrente (Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 74, comma 6 – in base alla quale “Chiunque contraffa’, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, e’ punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di e’ applicabile, per espressa previsione normativa, quando l’alterazione delle targhette identificative del ciclomotore non costituisca reato. Nella fattispecie, invece, i giudici del merito, con motivazione adeguata e non illogica, hanno ravvisato proprio la presenza di condotte integranti il reato presupposto di riciclaggio, atteso che l’imputato, oltre a possedere un mezzo caratterizzato dalla alterazione sia delle targhetta identificativa del telaio che di quella del motore, ha anche ammesso di aver acquistato il mezzo a prezzo assai modico, consapevole della alterazione del motore, e di avervi applicato un targhino di altro veicolo; per giunta, senza essere in possesso della documentazione amministrativa posta a corredo dei beni mobili registrati in questione.
1.1. Del resto, secondo consolidata giurisprudenza, non rileva l’esatta individuazione del reato presupposto della ricettazione, o l’accertamento giudiziale della sua sussistenza (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Rv. 243305; Sez. 4, n. 11303 del 07/11/1997, Rv. 209393). Va infatti ribadito, a tal proposito, che in ordine al delitto di ricettazione, per la affermazione della responsabilita’ non e’ necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne’ dei suoi autori, ne’ dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza anche attraverso il ricorso a prove logiche (Sez. 2, 15 gennaio 2009, Longo; Sez. 4, 7 novembre 1997, Bernasconi). La provenienza da delitto della res, infatti, al pari di qualsiasi elemento strutturale della fattispecie – non richiedendosi uno specifico nomen iuris che qualifichi l’origine del bene, cosi’ come non rilevando neppure la imputabilita’ o la punibilita’ del relativo autore ovvero (a seguito della novella introdotta dalla L. n. 328 del 1993) la stessa procedibilita’ del delitto presupposto – forma oggetto di prova secondo gli ordinari criteri di accertamento, che ben puo’ fondarsi, dunque, anche su indizi e, pertanto, sulla stessa prova logica.
2. Quanto al secondo motivo, devesi considerare che, secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, Rv. 269129, Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016, Rv. 269669, confermate anche dal recente intervento delle SS.UU. di questa Corte del 25 ottobre 2018, di cui e’ gia’ disponibile l’informazione provvisoria), ai fini del computo del termine di prescrizione, deve ritenersi “applicata” la recidiva anche se considerata subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti concorrenti.
Tanto premesso, evidente appare che alla fattispecie, risalente al (OMISSIS), epoca anteriore all’entrata in vigore della riforma in materia di prescrizione portata dalla L. n. 251 del 2005(riforma che, in considerazione della recidiva contestata e ritenuta -in quanto utilizzata nel giudizio di comparazione tra circostanze -, porta il termine di prescrizione della ricettazione ad anni 13 e mesi 4), debbano applicarsi, in forza del disposto dell’articolo 2 c.p., comma 4, le previsioni della novella, piu’ favorevoli, a fronte della previgente disciplina in base alla quale il termine minimo di prescrizione della ricettazione era pari ad anni 10 e quello massimo ad anni 15.
Di conseguenza, considerando sia che in data 21.9.2010 e’ intervenuta la sentenza di condanna in primo grado (e in data 19.12.2017 la conferma in appello), sia che nella vicenda processuale ricorrono sospensioni dei termini (L. n. 125 del 2008, ex articolo 2 ter) per 1 anno, 5 mesi e 22 giorni (tutti maturati anteriormente alla sentenza di primo grado), la prescrizione non potra’ dirsi maturata anteriormente al 2020.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Renato D’Isa

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