Ricettazione e la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 5 marzo 2019, n. 9648.

La massima estrapolata:

In tema di delitto di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’ e’ compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuita’ del fatto

Sentenza 5 marzo 2019, n. 9648

Data udienza 15 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. MONACO Marco M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALFREDO MANTOVANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. ZACCO FRANCA che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 2/10/2017, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di LODI in composizione monocratica in data 9/03/2016 condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) a pena di giustizia per il delitto di cui all’articolo 648 c.p., ritenuta l’ipotesi di cui al comma 2, per avere in concorso fra loro e al fine di procurarsi un profitto acquistato o ricevuto un assegno bancario dell’importo di 2.800 Euro intestato a (OMISSIS), cui era stato sottratto furtivamente, in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS).
Propone ricorso per cassazione il solo (OMISSIS), deducendo una serie di motivi:
– col primo rileva erronea applicazione della legge penale quanto ai criteri di valutazione della testimonianza della parte offesa (OMISSIS), titolare dell’esercizio commerciale al cui interno secondo l’imputazione era stato speso l’assegno di provenienza illecita per acquistare un orologio: la deposizione sarebbe stata incerta, tale da violare il disposto di cui all’articolo 192 c.p.p.;
– col secondo denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al diniego di svolgimento della perizia grafica: tale prova che avrebbe potuto confermare o smentire senza incertezze l’attribuzione al ricorrente della firma apposta sull’assegno contestato;
– col terzo censura la violazione di legge per non aver consentito all’imputato il pieno dispiegamento del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 Cost.;
– col quarto ipotizza violazione di legge anche quanto all’applicazione della recidiva di cui all’articolo 99 c.p., comma 4, che sarebbe avvenuta in modo meccanico e senza la necessaria valutazione del caso concreto. L’esclusione della recidiva comporterebbe peraltro la prescrizione del reato;
– col quinto lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4.
Il ricorso e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo, la sentenza della Corte di merito con motivazione logica ricorda come il ricorrente sia stato riconosciuto da (OMISSIS) in sede di individuazione fotografica come colui che aveva compilato l’assegno poi risultato rubato, mentre era in compagnia di (OMISSIS). Quella che la difesa segnala come incertezza della parte offesa in realta’ – come sottolineato dalla CORTE di merito – si era manifestata solo all’avvio della testimonianza, anche perche’ quest’ultima era stata resa in dibattimento a distanza di circa dieci anni dai fatti: la sentenza oggetto di ricorso, con motivazione logica, ha ritenuto proprio per questo l’iniziale disorientamento di (OMISSIS) del tutto comprensibile, salvo poi a superarlo a seguito delle contestazioni del P.M. e dell’evocazione da costui effettuata della detta individuazione. La sentenza di appello opera un richiamo alla pronuncia di primo grado, che contiene una piu’ diffusa motivazione della credibilita’ di (OMISSIS), derivante anche dalla circostanza che ella conosceva (OMISSIS) e riferiva di una certa confidenza fra costui e (OMISSIS), come in effetti emerge in modo incontestabile.
Quanto al secondo motivo, la Corte di appello non e’ censurabile allorche’ ha escluso la necessita’ della perizia grafica, poiche’ ha spiegato tale scelta alla stregua della certezza della identificazione di (OMISSIS), essendo pertanto ultroneo l’accertamento medesimo. Il terzo motivo costituisce una ripresa dei primi due, in ordine ai quali si e’ appena detto.
Sul quarto motivo, va osservato che non emerge alcuna irragionevole automaticita’ nel riconoscimento della recidiva contestata. Ne’ la Corte territoriale si limita a un generico rinvio ai precedenti penali del ricorrente: essa piuttosto li elenca analiticamente, menzionando sia quelli per i quali e’ intervenuta sentenza prima del presente giudizio sia quelli maturati dopo, e ricavando da essi la perdurante pericolosita’ sociale dell’imputato che giustifica l’aggravamento di pena e la valutazione in termini solo di equivalenza delle attenuanti generiche.
Infine, in ordine al quinto motivo, e’ orientamento consolidato di questa S.C. che “in tema di delitto di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’ e’ compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuita’ del fatto”; cf. Sez. 2 sentenza n. 49071 del 04/12/2012 dep. 18/12/2012 Rv. 253906-01 imputato Mocci; negli stessi termini Sez. 2 sentenza n. 43046 del 16/10/2007 dep. 21/11/2007 Rv. 238508-01, e Sez. 4, sentenza n. 25321 del 06/05/2004 dep. 07/06/2004 Rv. 228932-01, che sottolinea come tale valutazione deriva dal fatto che, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente nel giudizio di ricettazione, l’attenuante prevista dall’articolo 62, n. 4 e’ assorbita nell’ipotesi attenuata di cui all’articolo 648 c.p., comma 2.
Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Clicca qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *