Riassunzione della causa disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 9 aprile 2019, n. 9915.

La massima estrapolata:

Quando, a norma dell’art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa – disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza – davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l’instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario.

Ordinanza 9 aprile 2019, n. 9915

Data udienza 8 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6569-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto n. 7265/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositate il 21/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

RILEVATO

che:
– con ricorso depositato il 22/12/2009 presso la Corte di Appello di Roma (OMISSIS) chiese, ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il 30/3/1996 e definito con sentenza del 10/9/2009;
– il procedimento, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale da parte della Corte adita, fu riassunto e proseguito dinanzi alla Corte di Appello di Perugia;
– con decreto del 21/12/2017, la Corte umbra dichiaro’ l’improponibilita’ del ricorso, per non avere la parte adempiuto all’onere di presentare istanza di prelievo nel giudizio amministrativo, come prescritto, a pena di improponibilita’, dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 54, comma 2 norma ritenuta applicabile nella specie essendo stato il procedimento per equa riparazione introdotto dopo il 16/9/2010;
– per la cassazione di tale decreto (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a tre motivi;
– il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritualmente intimato, non ha svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO

che:
– col primo motivo (proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3) si deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che la domanda di equa riparazione fosse stata proposta il 16/9/2010 (data del ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Perugia), piuttosto che il 22/12/2009 (data della proposizione della originaria domanda presso la Corte di Appello di Roma, poi dichiaratasi incompetente per territorio);
– il motivo e’ fondato, dovendosi ritenere che, in base al principio della traslatio judicii accolto nel codice di rito vigente, la dichiarazione di incompetenza non fa cessare, di per se’, la litispendenza e che, quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente sia effettuata nel termine fissato nella ordinanza che ha dichiarato l’incompetenza o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione di tale ordinanza previsto dal nuovo testo dell’articolo 50 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 6, lettera b), (in vigore dal 4 luglio 2009 ed applicabile nella specie ratione temporis), il rapporto processuale sorto dinanzi al giudice incompetente resta in vita nella pienezza dei suoi effetti davanti al nuovo giudice in forza della domanda originaria ed il processo continua, mantenendo una struttura unitaria e conservando, percio’, tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente (cfr. Cass., Sez. 3, n. 1241 del 02/02/1995; Cass., Sez. 3, n. 4940 del 12/08/1988; in tema di difetto di giurisdizione, Sez. 6 – L, n. 19501 del 23/07/2018);
– col secondo e col terzo motivo (proposti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3) si deduce la questione di legittimita’ costituzionale del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 54, comma 2, nella parte in cui tale disposizione subordina la possibilita’ di chiedere l’equa riparazione alla presentazione di istanza di prelievo, e se ne invoca la disapplicazione per contrasto coi trattati internazionali;
– anche tali motivi risultano fondati, per essere intervenuta, medio tempore, la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 54, comma 2, (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”), convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 3, comma 23, dell’Allegato 4 al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (“Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 44 recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”) e dal Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, articolo 1, comma 3, lettera a), n. 6, (“Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 44, comma 4”);
– il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, la quale dovra’ conformarsi, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, al principio di diritto sopra enunciato con riferimento al primo motivo e non dovra’ piu’ tener conto della causa di improponibilita’ prevista dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 54, comma 2, trattandosi di disposizione che – per effetto della dichiarata incostituzionalita’ – e’ stata cancellata dall’ordinamento giuridico con effetto retroattivo;
– il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

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