Revocazione di sentenza della Corte di Cassazione, l’assunzione di una nozione inesatta di fatto notorio

Corte di Cassazione, sezione unite civili, Ordinanza 2 novembre 2018, n. 28055

La massima estrapolata:

In tema di revocazione di sentenza della Corte di Cassazione, l’assunzione di una nozione inesatta di fatto notorio (da intendersi, come tale, un fatto la cui conoscenza da parte dell’uomo medio è tale da apparire incontestabile) può acquisire rilevanza come error in iudicando e non già come errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 394, n. 4), c.p.c., se il fatto in questione sia stato oggetto di dibattito processuale. [Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto non sussistere gli estremi dell’errore revocatorio poiché il fatto notorio dell’esercizio anche in Italia dell’attività della banca ricorrente operante nella Repubblica di San Marino, era stato sollevato dal pubblico ministero prima e dal relatore poi e contestato dalla difesa, anche se non in maniera dettagliatamente argomentata].

Ordinanza 2 novembre 2018, n. 28055

Data udienza 9 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sezione

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15458/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliatosi in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per revocazione della sentenza n. 9148/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 10/04/2017;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal consigliere ANGELINA MARIA PERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Queste sezioni unite con sentenza 10 aprile 2017, n. 9148 hanno rigettato il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. e dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sull’azione di responsabilita’ proposta nei suoi confronti da (OMISSIS) per l’inadempimento di un contratto di pegno di obbligazioni argentine stipulato nella (OMISSIS). A fondamento della decisione hanno assunto il fatto notorio che una banca con sede nella (OMISSIS) svolga anche in Italia la propria attivita’ imprenditoriale.
La (OMISSIS) propone ricorso per revocazione della sentenza affidato a un unico motivo, che illustra con memoria, cui (OMISSIS) replica con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la Cassa di risparmio sostiene che queste sezioni unite abbiano utilizzato il concetto di notorio facendo leva su un fatto non vero, come si evince dalla circostanza che la ricorrente non ha chiesto ne’ e’ comunque titolare dell’autorizzazione della Banca d’Italia per lo svolgimento in Italia dell’attivita’ bancaria; sicche’ la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio.
E cio’ in applicazione dell’orientamento in base al quale allorche’ si assuma che il fatto considerato come notorio non risponde al vero, l’inveridicita’ del preteso fatto notorio puo’ solo formare oggetto di revocazione a norma dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, ove ne ricorrano gli estremi (tra varie, Cass. 17 settembre 2005, n. 18446 e 18 maggio 2007, n. 11643).
Il ricorso e’ inammissibile, perche’ non sussistono nel caso in esame gli estremi dell’errore revocatorio.
E’ la stessa ricorrente difatti a riferire in ricorso che il fatto in questione e’ stato oggetto di dibattito processuale, perche’ sollevato dal pubblico ministero prima, dal relatore poi e contestato dalla difesa, anche se non in maniera dettagliatamente argomentata.
E tanto emerge anche dal verbale di udienza del giudizio definito con la sentenza della quale si chiede la revocazione, in cui si legge che “il relatore rileva, ai fini della decisione, il fatto notorio dell’esercizio anche in Italia dell’attivita’ della banca ricorrente” (sull’inammissibilita’ in questi casi del ricorso per revocazione, vedi, fra le ultime, Cass., sez. un., 26 luglio 2018, n. 15149).
La questione ha allora costituito un punto controverso oggetto della decisione, in quanto sul fatto sono emerse posizioni contrapposte tra le parti che hanno dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (vedi Cass. 8 giugno 2018, n. 14929).
In tale contesto, l’assunzione di una inesatta nozione di fatto notorio puo’ acquisire rilevanza come error in iudicando, e non gia’ come errore revocatorio (si veda, in tema, anche Cass., ord. 3 marzo 2017, n. 5438).
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1992, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre a 200,00 Euro per esborsi e al 15% a titolo di spese forfetarie.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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