Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 settembre 2021| n. 26244.
Revocatoria e pagamento in favore del liquidatore unico.
Sono soggetti a revocatoria fallimentare, se ricorrono i presupposti dell’art. 67, comma 2 L.F., i pagamenti dei compensi che il liquidatore di una società ha eseguito a suo favore, non ricorrendo in tal caso né l’eccezione di cui all’art. 67, comma 3, lett. a) L.F., che si riferisce ai pagamenti delle forniture di beni e servizi che hanno consentito all’imprenditore, poi fallito, di esercitare l’attività oggetto della sua impresa; né l’eccezione di cui all’art. 67, comma 3, lett. f) L.F., che si riferisce ai pagamenti eseguiti a favore dei soggetti costituenti la forza lavoro dell’impresa, non a quelli che il liquidatore si autoattribuisce preferendo se stesso agli altri creditori della società, in violazione della “par condicio creditorum”.
Ordinanza|28 settembre 2021| n. 26244. Revocatoria e pagamento in favore del liquidatore unico
Data udienza 23 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Esecuzione revocatoria – Fallimento – Pagamento in favore del liquidatore unico – Somme sottratte alla comune distribuzione tra tutti i creditori concorrenti – Revocabilità del pagamento – Vantaggio apportato alla massa – Irrilevanza – Oggetto di revocatoria – Pagamento e non contratto con il liquidatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32570-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (OMISSIS) – (OMISSIS) SOC. COOP. A R.L.; FALLIMENTO (OMISSIS) – CONSORZIO NAZIONALE PRODUZIONE E LAVORO SOC COOP A RL..;
– intimati –
avverso la sentenza n. 554/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 14/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nel a camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
Revocatoria e pagamento in favore del liquidatore unico
FATTI DI CAUSA
1. – Nel settembre del 2008, il Fallimento ha chiesto la revoca del pagamento effettuato dalla societa’ poi fallita a (OMISSIS) a titolo di compensi per l’attivita’ da questi espletata nella qualita’ di “liquidatore unico”.
Con sentenza emessa nell’ottobre 2011, il Tribunale di Gela ha accolto la richiesta attorea.
2. – (OMISSIS) ha impugnato la pronuncia.
La Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l’impugnazione confermando la decisione del primo grado.
3. – La Corte nissena ha escluso, prima di tutto, la ricorrenza in fattispecie dell’esenzione dall’azione revocatoria prevista nell’articolo 67 L. Fall., comma 3, lettera a), che l’appellante aveva invocato.
La finalita’ sottesa a quest’esenzione – ha rilevato il giudice – e’ “di ridimensionare la portata economica di talune applicazioni dell’azione revocatoria e di evitare, in un certo senso, l’isolamento dell’impresa che, pur non ancora in palese stato di decozione, si trova in difficolta’ economica”. Con la conseguenza che rimangono estranei alla detta esenzione “tutti i pagamenti che sono stati effettuati successivamente alla cessazione dell’attivita’ di impresa ovvero alla sua messa in liquidazione, pena la compromissione della par condicio creditorum”: la liquidazione, del resto, “non e’ finalizzata alla ripresa dell’attivita’, ma al soddisfacimento dei creditori e al riparto degli utili residui”.
4. – La pronuncia ha poi escluso la ricorrenza in fattispecie dell’esenzione dall’azione revocatoria prevista nell’articolo 67 L. Fall., comma 3, lettera f), che pure l’appellante aveva invocato.
Revocatoria e pagamento in favore del liquidatore unico
L’esenzione e’ prevista – si e’ argomentato – a favore dei soggetti che prestano la loro opera nell”impresa “senza potere incidere nelle scelte aziendali e, in particolare, su quelle relative alla priorita’ dei pagamenti da eseguire”. Per contro, “gli amministratori e i liquidatori operano – e non subiscono la scelta di soddisfare prioritariamente un credito piuttosto che un altro”.
5. – Nel prosieguo, il giudice ha poi respinto il rilievo dell’appellante secondo cui il pagamento dei compensi in questione non andava comunque a depauperare il patrimonio della societa’, posto che questi si “autogeneravano come parte dell’attivo”: ai fini della revocatoria fallimentare l’eventus danni e’ in re ipsa, come consistente nella mera lesione della par conditio, si e’ rilevato.
Nessun pregio puo’ avere poi – ha rilevato ancora la pronuncia – la contestazione dell’appellante circa la sussistenza della scientia decoctionis: nei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, la societa’ “aveva 18 contenziosi giunti in fase esecutiva con dipendenti, 70 vertenze ancora in fase di conciliazione stragiudiziale, 100 cause pendenti avanti al giudice del lavoro, 3 istanze per la dichiarazione di fallimento presentate da lavoratori”.
6. – La Corte territoriale ha escluso, infine, le contestazioni dell’appellante circa la misura della somma da versare al fallimento, in ragione degli interessi dovuti.
“Secondo quanto stabilito dall’articolo 1224 c.c., gli interessi legali sono dovuti dalla data della domanda”, si e’ rilevato: nella specie, l’appellante e’ stato messo in mora con lettera raccomandata 17.4.2009″. Con riguardo al quantum, poi, si e’ detto che “nessun vizio di ultrapetizione puo’ ravvisarsi rispetto alla domanda proposta dalla Curatela, che aveva chiesto la condanna alla restituzione della “somma di Euro 74.979,86 ovvero maggiore e/o minore che verra’ accertata nel corso del presente giudizio””.
7. – Avverso questo provvedimento (OMISSIS) ha presentato ricorso, che ha affidato a quattro motivi di cassazione.
Gli intimati non hanno svolto difese nel presente grado del giudizio.
8. – Il ricorrente ha anche depositato memoria.
Revocatoria e pagamento in favore del liquidatore unico
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. – I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.
Primo motivo (p. 8): “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 67 L. Fall., comma 3, lettera a), nonche’ dell’articolo 10 L.F. e dell’articolo 2486 c.c., comma 2”
Secondo motivo (p. 16): “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 67 L. Fall., comma 3, lettera f)”.
Terzo motivo: (p. 19) “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 67 L. Fall., comma 2, e dell’articolo 42 L. Fall.” Quarto motivo (p. 22): “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1224 e 1282 c.c. in relazione all’articolo 67 L. Fall.”.
10. – I primi due motivi di ricorso vanno trattati in modo unitario, posto che entrambi vengono a gravitare sulla tematica delle esenzioni dalla revocatoria fallimentare, come disciplinate dall’articolo 67 L. Fall., comma 3.
11.1. – In prima battuta, il ricorrente assume che l’attivita’ svolta dal liquidatore, e quindi pure il relativo compenso, va sussunta nella norma dell’articolo 67 L. Fall., comma 3, lettera a) (“non sono soggetti a revocatoria… i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attivita’ di impresa nei termini d’uso”).
A sostegno di questa tesi viene rilevato che l'”ordinamento giuridico generale considera e disciplina l’impresa come un’attivita’ economica che non si esaurisce nel solo periodo dell’attivita’ produttiva c.d. caratteristica,, bensi’ si diparte dalla fase della nascita (fase c.d. di organizzazione) e si compie non gia’ al momento della messa in liquidazione, bensi’ nel momento della sua cancellazione (e comunque della sua estinzione) che si verifica in ogni caso dopo l’esaurimento della fase della liquidazione”.
Una simile concezione normativa si aggiunge – “e’ espressamente recepita dalla stessa legge fallimentare, la quale… all’articolo 10 reca testualmente la liquidazione nella nozione di esercizio dell’impresa, dando cosi’ le necessarie coordinate esegetiche anche per l’interpretazione della locuzione adottata dalla norma dell’articolo 67 L. Fall., comma 3, lettera a.).
11.2. – In via subordinata, il ricorrente osserva che l’attivita’ del liquidatore rientra nella previsione normativa di cui all’articolo 67 L. Fall., comma 3, (“non sono soggetti a revocatoria… i pagamenti di corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”), posto che la stessa “costituisce prestazione d’opera continuativa e coordinata”.
E’ arbitrario tenere fuori dall’operativita’ di questa norma – si sostiene – “coloro che, potendo incidere sulla priorita’ dei pagamenti, potrebbero oltre modo avvantaggiarsi della esenzione de qua”: “non vi sono ragioni, recepite dalla norma in commento, per negare l’esenzione da revocatoria ai relativi pagamenti”.
12. – Il primo e il secondo motivo di ricorso non meritano di essere accolti.
13. – In via preliminare appare opportuno osservare, per i propositi in questione, che – nonostante l’ampliamento del numero di esoneri dalla revocatoria fallimentare, che e’ stato portato dalla novella del 2005 – nel sistema vigente il principio rimane senz’altro quello della revocabilita’ dei pagamenti e negozi posti in essere nel c.d. periodo sospetto, i casi di esenzione ponendosi, nel confronto, nei termini di vere e proprie eccezioni.
Su questo punto, la giurisprudenza di questa Corte e’ ben ferma, nel contempo pure rilevando come l’eterogeneita’ delle situazioni, volta a volta prese in considerazione e fatte oggetto di esonero, venga a indicare che l’unico filo di “unificazione” tra le stesse sta nel loro rispondere a particolari interessi che il legislatore ha ritenuto “superiori” (cfr. Cass., 7 dicembre 2020, n. 27939; Cass., 20 febbraio 2020, n. 4340).
Ne segue che l’interpretazione delle diverse situazioni di esenzione non puo’ che rapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene a giustificarle, per porsi, dunque, in termini di stretta coerenza con la stessa (ovvero con il particolare interesse “superiore” che vi presiede).
14. – La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’esenzione di cui all’articolo 67 L. Fall., comma 3, lettera a), risulta direttamente “intesa a favorire la conservazione dell’impresa nell’ottica dell’uscita dalla crisi” (cosi’ come, del resto, correttamente ritenuto pure dalla Corte siciliana) e che, di conseguenza, la stessa fa riferimento ai pagamenti delle “forniture”, quali negozi immediatamente espressivi dell’esercizio dell’attivita’ di impresa e sempre che siano stati effettuati secondo i termini d’uso (cfr., in particolare, la pronuncia di Cass., 7 dicembre 2016, n. 25162).
Ora, questa constatazione risulta in se’ stessa idonea ad escludere dall’ambito coperto dall’esenzione in discorso il pagamento del compenso al liquidatore.
15. – Il contratto stipulato con il liquidatore e il conseguente pagamento di certo non rientrano, in effetti, nel novero “delle forniture” che sul piano oggettivo innervano – meglio, hanno innervato (visto che si tratta, appunto, di liquidazione) – la produzione di beni e/o servizi, e quindi l’esercizio della attivita’, della relativa impresa.
Gli stessi si inseriscono propriamente, per contro, nella struttura organizzativa che conforma la societa’, o ente, di cui all’impresa; e con la funzione specifica, in questo contesto, di andare a “monetizzare” il valore dei cespiti aziendali che vi appartengono (su quest’ultimo punto v., anche con rifermento alla disciplina di cui all’articolo 2487 c.c., comma 1, lettera c., la pronuncia di Cass., 20 gennaio 2021, n. 980).
D’altra parte – per completezza e’ opportuno aggiungere ancora -, la tesi propugnata dal ricorrente, per cui sarebbero esenti da revocatoria tutti i pagamenti comunque fatti dall’impresa all’unica condizione del loro rispettare i “termini d’uso”, non mancherebbe di produrre l’effetto sostanziale di rovesciare il rapporto tra regola ed eccezione che, anche in materia di revocatoria dei pagamenti, informa il sistema vigente (v. nel numero precedente).
16.- Riguardo l’esenzione di cui all’articolo 67 L. Fall., comma 3, lettera f, e’ sostanzialmente comune – ben si puo’ dire l’osservazione che la stessa trova la sua ragion d’essere nella protezione del fattore della produzione che e’ costituito dalla forza lavoro (anche intellettuale): soprattutto perche’ credito di peculiare dignita’ (anche costituzionale, ex articolo 36 Cost.) e pure, perche’ l’esenzione finisce per aiutare (seppure in modo indiretto) la conservazione dell’organismo produttivo e la funzionalita’ del medesimo (nel caso, anche per una migliore cessione dell’azienda).
Altrettanto comune risulta, d’altra parte, il rilievo che un simile genere di giustificazione non potrebbe mai trovare accoglienza per il caso in cui l’amministratore o il liquidatore della societa’ in presenza dell’insolvenza della societa’ stessa, e nella evidente consapevolezza di questa – venga, nella veste, “ad adempiere il debito per il proprio compenso, lasciando nel contempo insoddisfatti i debiti verso terzi”, cosi’, semplicemente, spezzando a proprio particolare vantaggio l’effettivita’ del principio della par conditio creditorum (la rilevazione di questo principio generale del sistema e’ risalente: v. gia’ la sentenza di Cass., 27 ottobre 1995, n. 11216).
Come ha ben visto la Corte territoriale, nella fase di liquidazione della societa’ e’ proprio il liquidatore a decidere i soggetti verso cui dirigere i pagamenti.
17. – Il terzo motivo di ricorso assume che l’attivita’ posta in essere dal liquidatore ha, nel concreto, portato benefici all’attivo fallimentare: e che, per questa ragione, non puo’ essere fatta oggetto di revocatoria.
“I compensi percepiti dal (OMISSIS) e fatti oggetto di azione revocatoria” – si scrive – si autogeneravano (a mo’ di success fee) come parte (25%) dell’attivo che il (OMISSIS) stesso andava a recuperare, evitandone la dispersione”. “Ove l’atto dispositivo si concreti” – cosi’ si aggiunge – in (e/o sia l’onere di) un’attivita’ che, come nella specie, per definizione apporti benefici alla massa, ovvero in cui detti benefici siano la condizione dell’atto dispositivo, allora non vi e’ una vera e propria uscita di beni dalla massa e non puo’ quindi operare la presunzione di dannosita’ su cui ha fatto leva la sentenza qui impugnata”.
18. – il motivo non merita di essere accolto.
Nella specie e’ stato fatto oggetto di revocatoria non il contratto stretto dalla societa’ con (OMISSIS) per lo svolgimento dell’attivita’ di liquidazione, bensi’ il pagamento che ne e’ conseguito.
Com’e’ peraltro evidente, tale pagamento – come che ne sia stata conformata la misura – ha di per se’ stesso leso la regola della par condicio: posto, appunto, che le somme (liquidate e) percepite dal liquidatore sono state sottratte alla comune distribuzione tra tutti i creditori concorrenti.
19. – Il quarto motivo assume che la sentenza della Corte territoriale ha errato nel fissare il dies a quo del debito da interessi (sul capitale da restituire) dal giorno della messa in mora.
La revocatoria e’ un’azione costitutiva, si puntualizza; percio’, “l’obbligazione accessoria per interessi doveva decorrere dalla domanda giudiziale”.
20. – Il motivo merita di essere accolto.
Secondo quanto precisato dalla pronuncia di Cass., 23 maggio 2018, n. 12850, “in tema di azione revocatoria fallimentare, l’obbligazione restitutoria dell’accipiens soccombente ha natura di debito da valuta e non di valore, in quanto l’atto posto in essere dal fallito e’ originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo a oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito; ne consegue che pure gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla domanda giudiziale”.
21. – In conclusione, respinti i primi tre motivi di ricorso, va accolto il quarto motivo. Di conseguenza, va cassata in relazione a quanto ivi dedotto, la sentenza impugnata e la controversia rinviata, per il relativo profilo, alla Corte di Appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, provvedera’ anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti il primo, il secondo e il terzo motivo. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la controversia, per quanto ancora in rilievo, alla Corte di Appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, provvedera’ anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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