Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 17 marzo 2020, n. 10341
Massima estrapolata:
La revoca dell’incarico al difensore, cosi` come l’atto di rinuncia, non esplica effetti finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore, di fiducia o nominato d’ufficio, e non sia decorso il termine congruo di cui all’art. 108 c.p.p., non inferiore a sette giorni, previsto per consentire al nuovo difensore di prendere cognizione degli atti e conoscere dei fatti oggetto del procedimento. [Nel caso di specie, dopo la revoca del mandato all’avvocato, non risultava intervenuta alcuna nomina di nuovo difensore, onde nessun effetto è stato riconosciuto alla predetta revoca].
Sentenza 17 marzo 2020, n. 10341
Data udienza 4 ottobre 2019
Tag – Parola chiave: Difesa e difensori – Rifiuto, rinuncia o revoca – Revoca difensore di fiducia – Esplicazione effetti – Condizioni – REATI CONTRO IL PATRIMONIO – ESTORSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico – Presidente
Dott. IMPERIALI Luciano – rel. Consigliere
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IMPERIALI LUCIANO;
udito ii Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOCCI STEFANO;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) del foro di Roma, in qualita’ di sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di: (OMISSIS) si associa alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni scritte con nota spese. L’avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di: (OMISSIS) si riporta ai motivi chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma con sentenza in data 17/12/2015 riconosceva la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di tentata estorsione ai danni del cittadino bengalese (OMISSIS) – cosi’ qualificando il fatto originariamente contestato come estorsione consumata – e di due episodi di lesioni ai danni dello stesso, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
2. Con sentenza del 21/4/2017 la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di lesioni, eliminando la relativa pena, ha rideterminato la pena per il tentativo di estorsione nella misura ritenuta di giustizia ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata, condannando il (OMISSIS) al rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione il (OMISSIS) sollevando quattro motivi di impugnazione:
3.1. Violazione di legge per essere stato confermato il rigetto della richiesta di estromissione della parte civile che, costituitasi in udienza preliminare, all’udienza dibattimentale del 14/1/2015, prima di procedere al suo esame aveva revocato il mandato al suo difensore, cosi’ partecipando alla stessa udienza priva di difensore, circostanza che si assume non poter essere considerata implicitamente superata dal rilievo che al difensore non era stata comunicata la revoca del mandato difensivo e della procura speciale.
3.2. Vizio di motivazione per non essere stati valutati i motivi con i quali si contestavano i motivi di condanna del primo giudice, richiamando le deposizioni dei testi (OMISSIS) ed (OMISSIS).
3.3. Violazione di legge per essere stato riconosciuto un tentativo di estorsione in assenza di comportamenti ascrivibili al ricorrente che abbiano indotto la persona offesa a compiere atti non dovuti, essendosi questa limitata a pagare un acconto o anche per intero merce regolarmente acquistata presso l’imputato.
3.4. Violazione di legge per essere state negate le attenuanti generiche in considerazione di precedenti penali per fatti vecchi, ormai depenalizzati, fatta eccezione per le ultime due sentenze per calunnia.
RITENUTO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ inammissibile in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazione di legittimita’ stabiliti dall’articolo 606 c.p.p..
4.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, e’ manifestamente infondato, in quanto per il disposto dell’articolo 107 c.p.p., commi 3 e 4, la revoca del mandato al difensore “non ha effetto finche’ la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente decorso il termine di cui all’articolo 108 c.p.p.”: nel caso di specie, dopo la revoca del mandato conferito dalla paerte civile all’avv. (OMISSIS) non e’ mai intervenuta alcuna nomina di nuovo difensore, tale da poter conferire efficacia alla predetta revoca ma, al contrario, anche nelle successive udienze la parte civile e’ sempre stata assistita – talvolta anche in sua presenza – dal predetto difensore e procuratore speciale, sicche’ correttamente i giudici di merito hanno rilevato che la predetta revoca non ha mai avuto effetto, mai essendo venuto meno il rapporto fiduciario tra l’ (OMISSIS) ed il predetto difensore.
4.2. Gli altri motivi di ricorso sono, invece, inammissibili in quanto, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).
Il secondo ed il terzo motivo tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, evidenziando anche le ragioni per le quali le testimonianze relative alle modalita’ di pagamento al (OMISSIS) da parte di diversi clienti, adusi a lasciare acconti per poi saldare in seguito quanto dovuto al predetto, non fossero idonee a smentire la ricostruzione dei fatti fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, sui certificati medici in atti e, perfino, sulla documentazione prodotta dalla difesa. Quest’ultima, in particolare, e’ stata ritenuta inidonea a supportare in alcun modo la versione difensiva secondo cui l’ (OMISSIS) sarebbe stato in debito con il (OMISSIS), atteso che, senza incorrere in illogicita’ alcuna, la Corte territoriale ha ritenuto non credibili dichiarazioni di ricognizione di debito sottostanti la sottoscrizione dell’ (OMISSIS).
4.3. Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e’ giustificata da motivazione fondata sui precedenti penali, anche gravi, del ricorrente, come tale esente da manifesta illogicita’ e, pertanto, insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non e’ necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
5. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai’ sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilita’ emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende, oltre alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione delle spese della parte civile (OMISSIS) che liquida in Euro 3.510,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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